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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1283 del 03 agosto 2011
Convenzione per la didattica teorico-pratica ed il tirocinio formativo degli studenti del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia nei reparti ospedalieri, nelle strutture territoriali di primary care e negli ambulatori del medico di medicina generale.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [
Note per la trasparenza:
Collaborazione con l'Università degli studi di Verona per il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Il Decreto Ministeriale 28 novembre 2000 "Determinazione delle classi di laurea specialistiche" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001 n. 18) e il Decreto Ministeriale 31 ottobre 2007 n. 544 "Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270"individuano fra gli obiettivi formativi qualificanti del Corso di Laurea specialistica/magistrale in Medicina e Chirurgia l'adeguata conoscenza della Medicina di famiglia e del territorio, acquisita anche mediante esperienze pratiche di formazione sul campo;
l'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 prevede che durante il percorso formativo del predetto Corso di Laurea vengano acquisite adeguate conoscenze nel campo della Medicina Generale;
per acquisire le sopra menzionate competenze deve essere svolto un tirocinio durante il percorso formativo che ha lo scopo di fornire competenze relazionali, tecnico-professionali e gestionali di base nell'area delle Cure Primarie e della Medicina Generale;
le attività formative di cui trattasi possono essere svolte anche presso reparti ospedalieri e negli ambulatori dei medici di medicina generale e delle strutture territoriali;
per attività formativa è da intendersi ogni attività organizzata o prevista dall'Università di Verona, Facoltà di Medicina e Chirurgia, al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti;
l'Università degli studi di Verona, per dare attuazione a quanto sopra, ha proposto alla Regione Veneto la definizione di un rapporto di collaborazione da formalizzare nella Convenzione che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante ed essenziale (Allegato A).
Considerata la necessità di sviluppare iniziative comuni con l'Università per garantire al SSSR professionisti preparati e capaci; che tale collaborazione può costituire una risorsa per l'intero contesto regionale e che il contenuto della Convenzione è stato, dall'Università di Verona, condiviso con i soggetti interessati.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
delibera
(seguono allegati)
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