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Materia: Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1101 del 26 luglio 2011
Art. 6, comma 12, D.L. 31.V.2010 n. 78 convertito dalla L. 30.VII.2010 n. 122- utilizzo del mezzo proprio - indirizzi applicativi per le Aziende ed Enti del S.S.R..
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [
Note per la trasparenza:
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:
L'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, pone delle limitazioni ai rimborsi chilometrici conferibili ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche che impieghino il mezzo di proprietà per motivi di servizio, consentendone l'erogazione al solo personale addetto a funzioni ispettive.
Preso atto della nota regionale prot. 620249/2010, nonché delle note pervenute alla Segreteria per la Sanità da parte di alcune Aziende ULSS circa la richiesta di deroga delle prescrizioni in parola, pare opportuno fornire agli enti del S.S.R. alcune indicazioni applicative delle disposizioni in commento, al fine di uniformare l'azione amministrativa sul territorio regionale.
La Corte dei Conti, Sezioni Riunite, successivamente all'emanazione di pareri contrastanti in materia - Corte Conti Toscana n. 170/2010 non conforme a Corte Conti Lombardia n. 949/2010 - con la deliberazione a sezioni riunite in sede di controllo n. 8 del 7/2/2011 non ha escluso che le Amministrazioni possano prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini "... un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di servizi."
Più recentemente, la Corte dei Conti, Sezioni Riunite, in sede di controllo n. 21 del 5/4/2011, tornando sulla materia, ha ribadito che il dipendente può ancora essere autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio, con il limitato fine di ottenere la copertura assicurativa, precisando che non gli può invece più essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nella misura antecedentemente stabilita dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1988 (anche nella ipotesi in cui tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell'interesse pubblico); il Giudice Contabile ha però al contempo affermato la possibilità che l'Amministrazione ricorra a regolamentazione interna volta a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione stessa, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti. Tali forme di ristoro dovranno necessariamente tener conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte dalla manovra estiva 2010 e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto.
Va inoltre soggiunto che la Corte dei Conti, nel prevedere la possibilità di indennizzo/ristoro nei termini ridetti, presuppone l'esistenza di un servizio di trasporto pubblico locale che il dipendente possa utilizzare per adempiere ai compiti di servizio assegnati al di fuori della sede aziendale. Pare dunque lecito desumere che, qualora il servizio di trasporto pubblico non possa far fronte alle esigenze di servizio, non possa escludersi che i dipendenti abbiano comunque titolo alla percezione del ristoro dei costi, in tutti i casi in cui non vi siano alternative all'impiego del mezzo proprio, ferma sempre la massima valorizzazione del parco auto aziendale (si pensi alle evenienze in cui nel territorio di pertinenza delle singole Aziende ULSS sia assicurato il solo trasporto extraurbano, o che lo stesso si limiti ad alcune corse giornaliere con destinazioni lontane dal luogo che il dipendente debba raggiungere).
Si precisa infine che la circolare n. 36 del 22.10.2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, già ricordata nella nota regionale prot. 620249/2010, nel confermare l'esclusione del personale che svolge compiti ispettivi dall'ambito applicativo della norma in esame, ha ritenuto di poter estendere tale esclusione anche al personale impegnato "nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo". Il Ministero, nella suddetta circolare cui rinvia anche la successiva n. 40/2010, ha comunque precisato che "resta comunque ferma la necessità che anche il personale adibito a compiti ispettivi e di verifica e controllo si attenga ai principi di contenimento della spesa contenuti nella disposizione in esame, facendo ricorso al mezzo proprio solo nei casi in cui detta scelta sia imposta dalle situazioni di disagio (quali, si ritiene quelle sopra citate, ndr) e in ogni caso qualora risulti economicamente più vantaggioso" per l'Amministrazione.
Ricordata quindi la precisazione del Ministero, in attuazione della citata circolare ministeriale si ritiene che possano essere escluse dall'applicazione della norma, oltre alle attività ispettive, anche le attività istituzionali riconducibili a compiti di verifica e controllo, parendo opportuno in questa sede provvedere ad una precisa individuazione delle stesse, in analogia alle determinazioni già al momento adottate anche da altri Enti nazionali che rendono servizi agli assistiti sul territorio (INAIL, INPS).
A) Attività ispettive, di verifica e controllo
Alla luce delle attività istituzionali che fanno capo alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, si ritiene possano essere assimilate alle attività ispettive in senso stretto (vigilanza ordinaria e straordinaria) le analoghe attività di verifica o controllo, di seguito tassativamente elencate:
Nelle fattispecie sopra enumerate, al personale autorizzato all'uso del mezzo proprio, pertanto -ferma restando comunque la necessità della previa, massima valorizzazione del parco auto aziendale- potrà procedersi al rimborso delle spese viaggio, ivi incluse quelle autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo, restando le stesse escluse dall'ambito operativo dell'art. 6, comma 12, D.L. n° 78/2010.
B) Altre attività istituzionali eventualmente autorizzate ad essere espletate con l'uso del mezzo proprio, non riconducibili ad attività ispettiva, di verifica e controllo
Altre attività istituzionali, correlate allo svolgimento di compiti diversi da quelli ispettivi, di verifica e controllo come sopra definiti alla lettera A), riconducibili all'ambito applicativo della norma di cui all'art. 6, comma 12, del D.L. n° 78/2010, possono essere espletate con l'uso del mezzo proprio, previa autorizzazione, allorché sussistano i presupposti sia della comprovata esigenza di servizio che della convenienza economica.
Le ipotesi che contribuiscono congiuntamente ad integrare il presupposto della comprovata esigenza di servizio sono:
Le ipotesi che contribuiscono a integrare il presupposto della convenienza economica sono:
Come ribadito dallo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze, in tal caso le Aziende ed Enti del S.S.R. dovranno comunque preliminarmente predisporre ogni utile strumento per accertare la sussistenza, in concreto, dei presupposti fattuali suddetti della comprovata esigenza di servizio e della convenienza economica, investendo i preposti dirigenti delle necessarie verifiche. L'autorizzazione rilasciata comporta la copertura assicurativa e, come più volte osservato, costituisce titolo alla percezione di un ristoro dei costi a tal fine sostenuti, alla luce di quanto precisato dalla la Corte dei Conti, sezioni Riunite in sede di Controllo n. 21/2011.
Le considerazioni premesse inducono la Giunta a far proprie le indicazioni del Giudice Contabile in ordine alla previsione, da parte delle Aziende ed Enti in sede regolamentare, di una forma di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti per l'utilizzo, previa autorizzazione, dell'auto propria.
In tale contesto, l'introduzione di un criterio che trovi applicazione uniforme nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale consente alla Regione di uniformare i trattamenti per i dipendenti e di monitorare la relativa spesa e la corretta applicazione delle disposizioni della magistratura contabile relative alla tematica in argomento.
Ferme le sopra richiamate premesse fattuali di cui alla lettera B), la Giunta ritiene di demandare al Segretario regionale per la Sanità la determinazione dell'importo di ristoro forfetario dei costi sostenuti dal personale dipendente del S.S.R. autorizzato all'utilizzo della propria auto per ragioni di servizio.
A tal fine, il Segretario per la Sanità è incaricato di acquisire, per il tramite delle strutture competenti, dalle Aziende ed Enti del S.S.R. i dati relativi al costo medio chilometrico sostenuto da ciascun Ente per l'acquisto del carburante delle auto aziendali. Per ragioni di economicità, il ristoro forfetario è determinato in un importo non superiore al costo medio aziendale più basso quale risultante dalla rilevazione effettuata.
In fase di prima applicazione, l'entità del ristoro è determinata dal Segretario incaricato entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Successivamente l'aggiornamento avrà cadenza almeno semestrale, nonché ogni qualvolta si registrino scostamenti apprezzabili del costo del carburante.
La determinazione del ristoro secondo i criteri indicati non potrà in ogni caso essere superiore al rimborso riconosciuto ai dipendenti autorizzati all'uso della propria auto per lo svolgimento di funzioni ispettive, come sopra specificate alla lettera A).
Oltre al predetto ristoro, al personale dipendente del S.S.R. autorizzato dall'Amministrazione di appartenenza ad utilizzare per ragioni di servizio la propria auto, spetta il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo. Dette spese, debitamente documentate, verranno rimborsate in quanto sarebbero state comunque a carico dell'Amministrazione di appartenenza anche in caso di utilizzo dell'auto aziendale.
Tutto ciò premesso e ribadito che l'interpretazione della disposizione in commento evidenzia sempre la sua funzione di contenimento della spesa pubblica, pare opportuno invitare le Aziende e gli Enti del S.S.R. ad adottare tutti i provvedimenti ritenuti adeguati al fine di ottimizzare l'impiego del parco auto disponibile, anche attraverso l'ausilio di strumenti informatici e a valutare, in ossequio comunque alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 20, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, i costi preventivabili di eventuali noleggi o nuovi acquisti.
Successivamente a dette iniziative e verifiche, tenuto conto delle predette indicazioni, si ritiene che dette Amministrazioni potranno assumere determinazioni, rispettose delle indicazioni portate dal presente provvedimento, volte a conciliare il rigore della norma con la più efficace ed economica erogazione dei servizi socio sanitari e la gestione del personale a ciò preposto.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
1. di disporre che le Aziende e gli Enti del S.S.R. adottino tutti i provvedimenti ritenuti opportuni al fine di ottimizzare l'impiego del parco auto disponibile, anche attraverso l'ausilio di strumenti informatici e valutino, in ottemperanza comunque alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 20, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, i costi preventivabili di eventuali noleggi o nuovi acquisti;
2. di individuare, in via tassativa, tra le attività ispettive o comunque assimilabili a compiti di verifica e controllo le attività elencate in premessa alla lettera A);
3. di stabilire che sono ricomprese nell'ambito applicativo della norma di cui all'art. 6, comma 12, D.L. n° 78/2010 tutte le missioni correlate allo svolgimento di compiti definiti in premessa alla lettera B);
4. di incaricare, con riguardo alle missioni di cui al punto 3., il Segretario regionale per la Sanità di determinare l'entità del ristoro forfetario secondo le modalità descritte in premessa, in sede di prima applicazione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto e successivamente con cadenza almeno semestrale, nonché ogni qualvolta si registrino scostamenti apprezzabili che interessino il costo del carburante;
5. di stabilire che, oltre al predetto ristoro, al personale dipendente del S.S.R., autorizzato dall'Amministrazione di appartenenza ad utilizzare per ragioni di servizio la propria auto, spetta anche il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo;
6. di stabilire che le Aziende e gli Enti del S.S.R. recepiscano, con proprio regolamento, la disciplina indicata nei precedenti punti del dispositivo;
7. di invitare le Aziende e gli Enti del S.S.R. a trasmettere alla Segreteria regionale per la Sanità copia dei provvedimenti aziendali assunti in applicazione dell'art. 6, comma 12, D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010 e del punto 6 del dispositivo;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
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