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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 57 del 02 agosto 2011


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1041 del 12 luglio 2011

Stagione venatoria 2011/2012. Approvazione del calendario venatorio regionale (art.16 L.R. n. 50/1993).

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Viene approvato l'annuale calendario venatorio regionale che regolamenterà l'esercizio della caccia nel Veneto per la stagione 2011/2012, sentite le Province ed acquisito il parere tecnico-scientifico dell'ISPRA.

Vengono inoltre approvate disposizioni concernenti l'utilizzo del tesserino venatorio ad integrazione di quanto disposto con DGR n. 444 del 12.04.2011.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", sentite le Province e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica - INFS (organo tecnico-scientifico di ricerca e consultazione per lo Stato, le Regioni e le Province, ora ISPRA), approva e pubblica il calendario venatorio entro il 15 giugno di ogni anno.

Il calendario venatorio deve indicare:

  1. le specie ammesse a prelievo ed i relativi periodi di caccia, ai sensi del comma 1, art. 18 della legge n. 157/92;
  2. il numero delle giornate settimanali di caccia, che non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre;
  3. il carniere massimo giornaliero e stagionale;
  4. l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria.

Sulla base di tali previsioni il competente Assessorato regionale ha provveduto ad invitare le Province ad avanzare motivate proposte riguardanti i contenuti del calendario venatorio per la stagione 2011/2012 come dedotti dai commi 2 e 3 dell' art. 16 della L.R. n. 50/93.

La competente Struttura regionale ha quindi provveduto, con nota prot. 257665 del 27.5.2011, a trasmettere all'ISPRA il progetto di calendario venatorio 2011/2012 per l'acquisizione del previsto parere consultivo.

Con l'allegata nota di riscontro prot. 18622 del 31.5.2011, facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A, l'ISPRA ha trasmesso il proprio parere consultivo sul progetto di calendario sottoposto a valutazione.

Risulta necessario, prima della formale approvazione del calendario venatorio regionale per la stagione 2011/2012, facente parte integrante dl presente provvedimento quale Allegato B, procedere ad una disamina analitica del contenuto del citato parere consultivo e degli orientamenti che vengono assunti dall'Amministrazione regionale nel recepire o meno le indicazioni formulate dall'ISPRA.

Nell'ambito di detto parere l'ISPRA ha rappresentato una sostanziale condivisione in ordine all'impostazione del calendario prospettata dall'Amministrazione regionale, fatte salve valutazioni articolate su elementi del progetto di calendario venatorio che a parere dell'ISPRA non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico, come di seguito riportato.

L'ISPRA afferma preliminarmente che, sulla base del proprio documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art.42" (di seguito "Guida"), già trasmesso alle Amministrazioni con propria nota prot. n. 25495/T-A11 del 28.7.2010 (la Guida viene altresì allegata al parere reso), "per molte specie i periodi e le modalità di prelievo riportati nella proposta di calendario venatorio in esame risultano più estesi rispetto a quelli indicati nello stesso documento e non sono condivisibili da parte dell'Istituto".

Dato atto che la genericità di detto riscontro preliminare (da interpretarsi evidentemente sulla base dei contenuti dell'allegata Guida) mette in difficoltà l'Amministrazione regionale in sede di valutazione dello specifico rilievo formulato, si osserva preliminarmente quanto segue.

La parte di osservazioni critiche che si possono "desumere" a carico di specie stanziali quali lepre, fagiano, starna, pernice rossa, ecc. non risultano in alcuna misura rapportate (proprio perché l'ISPRA si limita a richiamare la Guida messa a disposizione delle Amministrazioni regionali) alle realtà territoriali ed ambientali del Veneto. Se può essere in parte condivisa (pagina 2 della Guida, paragrafo intitolato: "L'Applicazione dei Key concepts a livello regionale") l'affermazione dell'ISPRA in ordine alla mancanza di presupposti biologici a sostegno di calendari regionali differenziati avuto riguardo alle specie migratrici ("Nel nostro Paese la possibilità di stabilire stagioni di caccia differenziate a livello regionale per gli uccelli migratori non risponde a criteri biologici e tecnici accettabili, stante la rapidità con la quale i fronti di migrazione attraversano l'intero territorio italiano..." ), pari valutazione non può essere proposta (ed in effetti l'ISPRA non la propone) avuto riguardo alle specie stanziali, specie per le quali, tra l'altro, assumono particolare importanza le strategie di pianificazione faunistico-venatoria assunte dall'Amministrazione regionale e dalle Amministrazioni provinciali con i rispettivi Piani faunistico-venatori (articoli 8 e 9 della L.R. 50/93) e la strategie gestionali assunte dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dai Comprensori Alpini (art. 21, comma 8 e art.24, comma 5 della L.R. 50/93). Premesso che è la stessa legge quadro nazionale (art.18, comma 2 della legge 157/92) a prevedere, in particolare, la valutazione dell'adeguatezza dei Piani faunistico-venatori nell'ambito delle istruttorie sottese all'approvazione dei calendari venatori, con particolare riferimento proprio alle ipotesi di "scostamento" dagli archi temporali fissati dalla legge quadro nazionale, si evidenzia come i Piani faunistico-venatori (art. 10 della Legge 157/92) rappresentino strumenti preziosi di conoscenza del territorio e degli ambienti a scala idonea (provinciale e regionale), utili (se non indispensabili) in sede di formulazione del parere consultivo avuto riguardo, lo si ribadisce, alle specie stanziali, e cioè a quelle specie per le quali l'ISPRA medesimo non nega la sussistenza di presupposti biologici a sostegno di calendari regionali differenziati. In altre parole, per le specie stanziali l'ISPRA, nel suggerire archi temporali diversi da quelli stabiliti dall'art.18, comma 1 della legge 157/92, dovrebbe produrre indicazioni motivatamente rapportate alle singole realtà provinciali e regionali, a tal fine ricorrendo anche ai più volte richiamati Piani faunistico-venatori e relative analisi/monitoraggi di supporto, e ciò in quanto per le specie stanziali la valutazione dei fondamentali parametri biologici ed ambientali (aree di rifugio; produttività delle zone di ripopolamento; tipologia di agricoltura; disponibilità di fonti alimentari; velocità di accrescimento e maturazione dei soggetti giovanili; gestione delle zoonosi; esistenza o meno di popolazioni che si riproducono in natura; attività di ripopolamento; ecc.) consentono di formulare indirizzi gestionali basati su più solide istruttorie tecnico-scientifiche e quindi di pervenire ad una ottimizzazione, sotto i profili biologici, delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria, e ciò soprattutto nel momento in cui si ritenga di suggerire uno scostamento dagli archi temporali fissati dal più volte richiamato art. 18, comma 1 della legge 157/92. Certamente la soluzione migliore sarebbe che l'ISPRA producesse studi e monitoraggi con la massima articolazione a livello regionale, in modo tale che le proprie indicazioni gestionali (che nel caso delle specie migratorie dovrebbero evidentemente derivare da lavori condotti in collaborazione con centri di ricerca esteri, ma che nel caso delle specie stanziali devono derivare da una verifica "in loco" del dispiegarsi temporale dei cicli biologici) risultino maggiormente "fruibili" in sede di istruttoria condotta a livello regionale ai fini dell'approvazione del calendario venatorio. Obiettivo che pur dovrà essere conseguito a beneficio di una corretta gestione della materia a partire appunto dalle specie stanziali, le quali, è bene ricordarlo, per vent'anni sono state oggetto di caccia senza problema alcuno sulla base degli archi temporali tuttora vigenti ai sensi dell'art.18 comma 1 della legge 157/92.

Sempre con riferimento alle specie stanziali, si evidenzia come il parere dell'ISPRA purtroppo non riferisca in ordine a quali specifici studi condotti a livello territoriale viene fatto riferimento, impedendo anche per tale via all'Amministrazione regionale di "cogliere", del parere acquisito, il grado di applicabilità alla realtà veneta.

Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue in relazione alla suddetta osservazione critica formulata dall'ISPRA nel parere reso:

Merlo (Turdus merula)

L'ISPRA, a pag.29/30 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^ decade di agosto) e l'inizio della migrazione prenuziale al 10 gennaio (2^ decade di gennaio)....Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 10 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza...Tuttavia, stante la fenologia mostrata dalla specie, l'ISPRA considera idoneo un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 dicembre. L'eventuale anticipo della stagione venatoria è teoricamente possibile ma va praticato con cautela.....(tre giornate fisse, da appostamento, con un carniere massimo giornaliero di 5 capi per cacciatore."

Al riguardo si ritiene di mantenere l'apertura della stagione venatoria alla data prevista dall'art.18, comma 1 della legge 157/92 (terza domenica di settembre) in relazione al buono stato di conservazione della specie (pagina 29 della Guida) e alla fine del periodo di dipendenza individuata dall'ISPRA medesimo al 31 agosto (pagina 29 della Guida). Per quanto concerne l'anticipo dell'apertura della stagione venatoria si ritiene che le cinque giornate da appostamento previste dal progetto siano sostanzialmente in linea con le indicazioni dell'ISPRA, tenuto conto anche del fatto che viene recepita l'indicazione relativa al carniere massimo giornaliero nelle giornate di pre-apertura.

Tortora (Streptopelia turtur)

L'ISPRA, a pag.27/29 della Guida, così si esprime:"...Nel piano di gestione europeo dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio di importanza media/sconosciuta...seguendo il principio di precauzione si raccomanda l'adozione di un carniere giornaliero e stagionale non superiore a 5 e 25 capi per cacciatore...il prelievo venatorio risulta sostanzialmente praticabile solo ricorrendo alla cosiddetta "pre-apertura"..tale facoltà dovrebbe essere limitata a tre giornate fisse...con carniere giornaliero...non superiore..a 5 capi..e nella forma esclusiva dell'appostamento".

Al riguardo si ritiene che il progetto di calendario venatorio sottoposto al parere consultivo dell'ISPRA non si discosti sostanzialmente dalle indicazioni fornite dall'ISPRA medesimo (cinque giornate in pre-apertura; carniere massimo giornaliero in periodo di pre-apertura ridotto da 25 a 10 capi per cacciatore).

Ghiandaia (Garrulus glandarius), Gazza (Pica pica), Cornacchia nera (Corvus corone corone), Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)

Il progetto di calendario venatorio risulta in linea con le indicazione della Guida da pagina 12 a pagina 14 ("Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts"; "Il prelievo anticipato al 1° settembre...può essere ritenuto accettabile...come pure il posticipo della chiusura al 10 febbraio nella forma da appostamento"). Per quanto concerne la raccomandazione relativa all'apertura "ordinaria" al 1° ottobre, si evidenzia che il progetto di calendario prevede, per le specie interessate all'esercizio della caccia in forma vagante, l'apertura generale prevalentemente orientata alla terza domenica di settembre.

Per quanto concerne l'estensione del periodo venatorio sino al 9 febbraio si evidenzia che il parere reso dall'ISPRA, nel rimandare in termini espliciti alla Guida allegata al parere medesimo che contempla per le specie Ghiandaia, Gazza, Cornacchia Nera, Cornacchia Grigia la possibilità della summenzionata estensione temporale, consente all'Amministrazione regionale di procedere all'approvazione della specifica previsione di calendario venatorio in conformità all'art. 18, comma 2 della Legge 157/92 così come modificato dall'art. 42 della Legge comunitaria

Colombaccio (Columba palumbus)

Il progetto di calendario risulta sostanzialmente in linea con gli orientamenti espressi dall'ISPRA a pagina 28 della Guida.

Per quanto concerne l'estensione del periodo venatorio sino al 9 febbraio si evidenzia che il parere reso dall'ISPRA, nel rimandare in termini espliciti alla Guida allegata al parere medesimo che contempla per la specie Colombaccio la possibilità della summenzionata estensione temporale, consente all'Amministrazione regionale di procedere all'approvazione della specifica previsione di calendario venatorio in conformità all'art. 18, comma 2 della Legge 157/92 così come modificato dall'art. 42 della Legge comunitaria.

Combattente (Philomacus pugnax)

L'ISPRA ritiene che, alla luce dei dati distributivi, demografici e conservazionistici disponibili, debba essere introdotto un regime generale di sospensione della caccia per questa specie.

Al riguardo si evidenzia che trattasi di specie cacciabile (ai sensi dell'art.18 della legge 157/92) che già si avvale di un regime "limitativo" dei prelievi venatori in relazione al divieto imposto dal Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 e successive modificazioni avuto riguardo alle Zone speciali di conservazione (ZSC) e alle Zone di protezione speciale (ZPS) facenti parte di Rete Natura 2000. Detto divieto, operando sulla quasi totalità delle zone umide venete, di fatto rende il prelievo venatorio di soggetti appartenenti alla specie Combattente del tutto trascurabile.

Aggiungasi che i censimenti compiuti in Africa equatoriale (areale di svernamento della specie), eseguiti e pubblicati dall'ONCFS (Trolliet et al. 2009), fanno registrare una sostanziale stabilità della popolazione.

Tutto ciò premesso, aderendo al principio di precauzione, si dà atto che il progetto di calendario anticipa la chiusura della stagione venatoria al 31 ottobre a fronte della previsione contenuta nell'art. 18, comma 1 della Legge 157/92 (31 gennaio).

Starna (Perdix perdix)

L'ISPRA, a pagina 11 della Guida, indica che "Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (terza decade di settembre)."

Al riguardo si ritiene si possa autorizzare l'arco temporale di cui all'art.18, comma 1 della Legge 157/92 (dalla terza domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole dodici giornate) non sia dato riscontrare, almeno in territorio veneto, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie Starna. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica. Per quanto concerne il mese di dicembre si ritiene, in ossequio al principio di precauzione, pur non condividendo gli indirizzi gestionali forniti dall'ISPRA in assenza dell'evocato Piano d'azione nazionale per la Starna, e ribadendo le preliminari controdeduzioni più sopra formulate avuto riguardo alla fauna stanziale, di introdurre una specifica limitazione (da due capi ad un capo giornaliero per cacciatore) per il carniere giornaliero realizzato nel corso del mese di dicembre.

Fagiano (Phasianus colchicus)

L'ISPRA, a pag.12 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 30 novembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (2^ decade di settembre). Tuttavia l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° di ottobre in quanto coincidente con un più completo sviluppo dei giovani, in particolare quelli appartenenti alle covate tardive".

Al riguardo, nel ribadire le preliminari controdeduzioni più sopra formulate avuto riguardo alla fauna stanziale, si ritiene si possa autorizzare l'arco temporale di cui all'art.18, comma 1 della Legge 157/92 (dalla terza domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole dodici giornate) non sia dato riscontrare, almeno in territorio veneto, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie fagiano. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica. Per quanto concerne la chiusura della stagione venatoria in data successiva al 30 novembre, si evidenzia che le condizioni ritenute indispensabili dall'ISPRA vengono indicate per un eventuale prolungamento dell'esercizio venatorio sino al mese di gennaio, ma non per il prolungamento sino al mese di dicembre.

Allodola (Alauda arvensis)

L'ISPRA, a pag. 29 della Guida, così si esprime: "La fenologia e lo stato di conservazione di questa specie inducono ad evitare un prelievo venatorio a carico della popolazione nidificante in Italia prima dell'arrivo dei contingenti in migrazione, oltre che protratto durante l'inverno; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia esteso al massimo tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre".

Al riguardo si ritiene che possa essere mantenuta la data di apertura della stagione venatoria prevista dall'art.18, comma 1 della Legge 157/92 in quanto le probabilità che la caccia incida sulle popolazioni nidificanti non può aumentare in misura significativa al variare dei dodici giorni intercorrenti tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre. Aderendo peraltro al principio di precauzione a cui fa riferimento l'ISPRA, si introduce un carniere giornaliero massimo pari a 10 capi per le giornate di caccia praticate nel mese di settembre.

Quaglia (Coturnix coturnix)

L'ISPRA, a pagina 26 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 31 dicembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia l'ISPRA considera opportuno il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre, poiché questa specie dovrebbe essere cacciata in forma vagante con il cane, pratica da evitarsi per ragioni connesse al disturbo arrecabile alla restante fauna non oggetto di prelievo nello stesso periodo per la presenza di giovani ancora alle dipendenze dai genitori".

Al riguardo si ritiene che possa essere mantenuta la data di apertura della stagione di caccia prevista dall'art. 18, comma 1 della Legge 157/92, e ciò in quanto il trascorrere del limitato arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre non è in grado, ad avviso dell'Amministrazione regionale, di incidere significativamente sull'impatto paventato dall'ISPRA, tenuto altresì conto che la caccia vagantiva con il cane viene autorizzata anche per altre specie nel limitato arco temporale di cui trattasi.

Beccaccia (Scolopax rusticola)

L'ISPRA, a pagina 27 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Stante lo stato di conservazione della specie e la forte pressione venatoria alla quale viene sottoposta, l'ISPRA considera idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre."

Nel rammentare che l'arco temporale massimo indicato per la specie beccaccia dall'art.18 comma 1 della legge 157/92 è compreso tra la terza domenica di settembre e la fine del mese di gennaio, si ritiene di mantenere l'arco temporale indicato nel progetto di calendario venatorio compreso tra la terza domenica di settembre ed il 19 gennaio, tenuto conto:

-          che la tendenza della popolazione europea della specie è valutata stabile da due pubblicazioni scientifiche successive al rapporto di BirdLife International (Wetlands International 2006. Waterbird Population Estimates- Fourth Edition; Delany et al., 2009); un capitolo della pubblicazione più recente (Delany et al., 2009) verte sullo stato di conservazione della beccaccia e riporta: un aumento della specie nidificante in Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna, una stabilità o un lieve incremento in Francia, un declino in Germania, Lettonia, Regno Unito ed Ucraina; sulla base di questi dati la popolazione è giudicata globalmente stabile;

-          che la data di inizio della migrazione prenuziale in Italia, stabilita nel documento ORNIS Key Concepts, è la seconda decade di gennaio; per tale motivo, in armonia con la Guida interpretativa della "Direttiva Uccelli", la caccia può chiudere alla fine della seconda decade ovvero il 19 gennaio (la possibilità di sovrapposizione del periodo di caccia e della migrazione pre-nuziale di una decade è consentita dalla Guida Interpretativa sulla Direttiva 409/79/CEE prodotta dalla Commissione Europea che, al paragrafo 2.7.2, pagina 39, così recita: "Nello studio sui concetti fondamentali i dati relativi al periodo di riproduzione e di migrazione pre-nuziale sono presentati in periodi di dieci giorni - decadi. Il grado di precisione è quindi di dieci giorni. Pertanto, la sovrapposizione di una decade tra la stagione di caccia e il periodo della migrazione pre-nuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione "teorica" in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione. Per periodi superiori ad una decade, l'incertezza cessa e quindi si tratta di una sovrapposizione reale.") La richiamata pagina 39 della Guida Interpretativa fa parte integrante del presente provvedimento quale Allegato C.

Peraltro, condividendo in linea generale il principio di precauzione a cui fa cenno l'ISPRA, si da atto che il progetto di calendario adotta un carniere giornaliero e stagionale non superiore rispettivamente a 3 e 20 capi per cacciatore.

Cesena (Turdus pilaris)

L'ISPRA, a pagina 30 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 10 di gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia, stante la fenologia della migrazione post-riproduttiva e lo status della popolazione nidificante in Italia, l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° di ottobre".

Al riguardo si ritiene di mantenere l'arco temporale indicato nel progetto di calendario venatorio compreso tra la terza domenica di settembre ed il 19 gennaio (progetto che comunque recepisce in parte le indicazioni dell'ISPRA anticipando la chiusura della stagione venatoria rispetto al termine fissato dall'art. 18 comma 1 della legge 157/92), tenuto conto:

  • relativamente alla data di apertura: del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pagina 30 della Guida) e dalla stabilità della popolazione nidificante sulle Alpi (pagina 30 della Guida);
  • relativamente alla data di chiusura: del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pagina 30 della Guida) e della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (Allegato C).

Tordo bottaccio (Turdus philomelos)

L'ISPRA, a pagina 31 della Guida, così si esprime: "Un periodo do caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 10 di gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia, stante la fenologia della migrazione post-riproduttiva e lo status della popolazione nidificante in Italia, l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° di ottobre".

Al riguardo si ritiene di mantenere l'arco temporale indicato nel progetto di calendario venatorio compreso tra la terza domenica di settembre ed il 19 gennaio (progetto che comunque recepisce in parte le indicazioni dell'ISPRA anticipando la chiusura della stagione venatoria rispetto al termine fissato dall'art. 18 comma 1 della legge 157/92), tenuto conto:

  • relativamente alla data di apertura: del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pagina 31 della Guida) e dalla stabilità/tendenza all'incremento della popolazione nidificante in Italia (pagina 31 della Guida);
  • relativamente alla data di chiusura: del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pagina 31 della Guida) e della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (Allegato C).

Tordo sassello (Turdus iliacus)

L'ISPRA, a pagina 31 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" l'inizio del periodo di migrazione pre-nuziale è fissato al 20 gennaio...Le modalità con cui la caccia ai tordi viene spesso praticata può determinare il rischio di abbattimenti involontari di specie simili (in particolare il Tordo bottaccio) e quindi l'ISPRA ritiene inopportuna una chiusura differenziata della caccia nell'ambito di questo gruppo. Pertanto, anche per il Tordo sassello risulta indicato un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio".

Al riguardo si ritiene di mantenere l'arco temporale indicato nel progetto di calendario venatorio compreso tra la terza domenica di settembre ed il 19 gennaio (progetto che comunque recepisce in parte le indicazioni dell'ISPRA anticipando la chiusura della stagione venatoria rispetto al termine fissato dall'art. 18 comma 1 della legge 157/92), tenuto conto:

  • relativamente alla data di apertura: del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pagina 31 della Guida);
  • relativamente alla data di chiusura: del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pagina 31 della Guida) e della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (Allegato C);
  • sempre relativamente alla data di chiusura: dell'allineamento temporale delle date di chiusura nell'ambito del gruppo (per le specie Beccaccia, Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello la chiusura della stagione venatoria è fissata al 19 gennaio).

Germano reale (Anas platyrhinchos)

L'ISPRA, a pagina 16 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto...e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° gennaio...Il buono stato di conservazione del Germano in Europa, l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, il fatto che una parte assai rilevante degli effettivi presenti nel nostro Paese sono da considerarsi stanziali e tendenzialmente in incremento potrebbero permettere la prosecuzione dell'attività di prelievo fino alla seconda decade di gennaio, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione....Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio."

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuto l'arco temporale stabilito dall'art. 18, comma 1 della Legge 157/92 (dalla terza domenica di settembre alla fine di gennaio), tenuto conto:

-          relativamente alla data di apertura: del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pagina 16 della Guida) e della data (31 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pagina 16 della Guida); si evidenzia che il citato Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, relativo alle misure limitative da adottarsi nelle ZPS, non prevede per il Germano reale l'apertura posticipata al 1° ottobre imposta invece per le altre specie di anatidi;

-          relativamente alla data di chiusura: del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pagina 16 della Guida) e della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (Allegato C), nonché della limitazione del numero di giornate settimanali di caccia nel mese di gennaio all'interno delle ZPS (che rappresentano la quasi totalità delle zone umide venete) imposta dal DM 17.10.2007, così come recepito nel calendario oggetto di approvazione (punto 14, lettera g).

Folaga (Fulica atra)

L'ISPRA, a pag. 22 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3^ decade di luglio) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 20 gennaio (3^ decade di gennaio). Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuto l'arco temporale stabilito dall'art. 18, comma 1 della Legge 157/92 (dalla terza domenica di settembre alla fine di gennaio), tenuto conto:

  • relativamente alla data di apertura: del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pagina 22 della Guida) e della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pagina 22 della Guida);
  • relativamente alla data di chiusura: del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pagina 22 della Guida) e della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (Allegato C);
  • che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Folaga in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite al punto 14 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus)

L'ISPRA, a pag.22 e 23 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3^ decade di luglio) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 20 gennaio (3^ decade di gennaio). Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuto l'arco temporale stabilito dall'art. 18, comma 1 della Legge 157/92 (dalla terza domenica di settembre alla fine di gennaio), tenuto conto:

  • relativamente alla data di apertura: del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pagina 22 della Guida) e della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pagina 22 della Guida);
  • relativamente alla data di chiusura: del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pagina 22 della Guida) e della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (Allegato C);
  • che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Gallinella d'acqua in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite al punto 14 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

Alzavola (Anas crecca)

L'ISPRA, a pag.20 e 21 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 10 settembre (1^ decade di settembre) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 20 gennaio (3^ decade di gennaio).... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuto l'arco temporale stabilito dall'art. 18, comma 1 della Legge 157/92 (dalla terza domenica di settembre alla fine di gennaio), tenuto conto:

  • relativamente alla data di apertura: del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pagina 20 della Guida), della data (10 settembre) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pagina 21 della Guida) e dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • relativamente alla data di chiusura: del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pagina 20 della Guida), della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (Allegato C) e dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Alzavola in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite al punto 14 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

Mestolone (Anas clypeata)

L'ISPRA, a pag.18 e 19 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^ decade di agosto) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° febbraio (1^ decade di febbraio).... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio."

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuto l'arco temporale stabilito dall'art. 18, comma 1 della Legge 157/92 (dalla terza domenica di settembre alla fine di gennaio), tenuto conto:

  • relativamente alla data di apertura: della data (31 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pagina 19 della Guida) e dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • relativamente alla data di chiusura: della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (Allegato C) e dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Mestolone in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite al punto 14 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

Moriglione (Aythya ferina)

L'ISPRA, a pag.19 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 10 agosto (1^ decade di agosto) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° febbraio (1^ decade di febbraio). Va tuttavia osservato che ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione europea da parte dell'INFS (oggi ISPRA) testimoniano l'inizio della migrazione prepuziale già in gennaio... è ciò è ulteriormente confermato dalle informazioni analizzate nell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia.... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio."

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuto l'arco temporale stabilito dall'art. 18, comma 1 della Legge 157/92 (dalla terza domenica di settembre alla fine di gennaio), tenuto conto:

  • relativamente alla data di apertura: della data (10 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pagina 19 della Guida) e dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • relativamente alla data di chiusura: della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (Allegato C) e dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Moriglione in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite al punto 14 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

Canapiglia (Anas strepera)

L'ISPRA, a pag.17 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3^ decade di luglio) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 20 gennaio (3^ decade di gennaio).... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuto l'arco temporale stabilito dall'art. 18, comma 1 della Legge 157/92 (dalla terza domenica di settembre alla fine di gennaio), tenuto conto:

  • relativamente alla data di apertura: della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pagina 17 della Guida) e dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • relativamente alla data di chiusura: della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (Allegato C) e dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Canapiglia in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite al punto 14 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

Porciglione (Rallus aquaticus)

L'ISPRA, a pag.23 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 20 settembre (2^ decade di settembre) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 20 febbraio (3^ decade di gennaio). Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione Europea da parte dell'INFS (oggi ISPRA) testimoniano l'inizio della migrazione pre-nuziale già nel mese di gennaio....e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia recentemente pubblicato dall'ISPRA. Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuto l'arco temporale stabilito dall'art. 18, comma 1 della Legge 157/92 (dalla terza domenica di settembre alla fine di gennaio), tenuto conto:

  • relativamente alla data di apertura: della data (20 settembre) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 23 della Guida);
  • relativamente alla data di chiusura: della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (Allegato C);
  • che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Porciglione in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite al punto 14 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

Fischione (Anas penelope)

L'ISPRA, a pag.17 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" il periodo di inizio della migrazione prepuziale è fissato al 20 febbraio (terza decade di febbraio). Ulteriori dati raccolti.....testimoniano l'inizio della migrazione pre-nuziale entro il mese di gennaio...". Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 10 febbraio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio."

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuto l'arco temporale stabilito dall'art. 18, comma 1 della Legge 157/92 (dalla terza domenica di settembre alla fine di gennaio), tenuto conto:

  • relativamente alla data di apertura: del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag.17 della Guida) e dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori sostengono, ai sensi di legge, prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • relativamente alla data di apertura: del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag.17 della Guida) e dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori sostengono, ai sensi di legge, prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • relativamente alla data di chiusura: della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (Allegato C) e dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori sostengono, ai sensi di legge, prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Fischione in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite al punto 14 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

Codone (Anas acuta)

L'ISPRA, a pag.18 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" l'inizio della migrazione pre-nuziale è fissato al 20 gennaio (terza decade di gennaio). Ulteriori dati raccolti.....testimoniano l'inizio della migrazione pre-nuziale entro il mese di gennaio...". Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre."

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuto l'arco temporale stabilito dall'art. 18, comma 1 della Legge 157/92 (dalla terza domenica di settembre alla fine di gennaio), tenuto conto:

  • relativamente alla data di apertura: della sostanziale assenza nel Veneto di coppie nidificanti (pag.18 della Guida) e dall'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • relativamente alla data di chiusura: della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (Allegato C) e dall'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Codone in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite al punto 14 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

Marzaiola (Anas querquedula)

Il progetto di calendario risulta in linea con gli orientamenti espressi dall'ISPRA alle pagine 21 e 22 della Guida.

Moretta (Aythya fuligula)

L'ISPRA, a pag. 19 e 20 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^ decade di agosto) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° febbraio (1^ decade di febbraio)... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre, relativamente elevato in generale e particolarmente elevato nel caso della Moretta tabaccata... ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuto l'arco temporale stabilito dall'art. 18, comma 1 della Legge 157/92 (dalla terza domenica di settembre alla fine di gennaio), tenuto conto:

  • relativamente alla data di apertura: della data (31 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 20 della Guida);
  • relativamente alla data di chiusura: della data (1° febbraio) alla quale si attesta l'inizio della migrazione pre-nuziale (pag. 19 e 20 della guida);
  • che la questione del disturbo nelle zone umide e la paventata confusione con la specie protetta Moretta tabaccata (Aythya nyroca) sono affrontate e risolte nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto assoluto di caccia alla specie Moretta (Aythya filigula);
  • che al di fuori di Rete Natura 2000 il rischio di abbattimento della specie Moretta tabaccata è pressoché nullo posto che il Veneto non ospita popolazioni nidificanti significative di detta specie protetta (Melega, 2007) né contingenti svernanti superiori a poche unità.

Beccaccino (Gallinago gallinago)

L'ISPRA, a pag.23 e 24 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" il periodo di inizio della migrazione pre-nuziale è fissato al 1 febbraio (1^ decade di febbraio).. Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide e quello del rischio di confusione con altre specie cacciabili (Frullino); pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° di ottobre ed il 20 gennaio".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuto l'arco temporale stabilito dall'art. 18, comma 1 della Legge 157/92 (dalla terza domenica di settembre alla fine di gennaio), tenuto conto:

  • relativamente alla data di apertura: dell'assenza di specifiche indicazioni contenute nella Guida relative a problematiche di interferenza con la chiusura del periodo di riproduzione e dipendenza, nonché dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • relativamente alla data di chiusura: della data (1° febbraio) alla quale si attesta l'inizio della migrazione pre-nuziale (pag. 23 e 24 della Guida) e dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Beccaccino in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite al punto 14 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

Frullino (Lymnocryptes minimus)

L'ISPRA, a pag.24 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" il periodo di inizio della migrazione pre-nuziale è fissato al 1 febbraio (1^ decade di febbraio).. Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide e quello del rischio di confusione con altre specie cacciabili (Beccaccino); pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° di ottobre ed il 20 gennaio".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuto l'arco temporale stabilito dall'art. 18, comma 1 della Legge 157/92 (dalla terza domenica di settembre alla fine di gennaio), tenuto conto:

  • relativamente alla data di apertura: dell'assenza di specifiche indicazioni contenute nella Guida relative a problematiche di interferenza con la chiusura del periodo di riproduzione e dipendenza, nonché dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori,ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • relativamente alla data di chiusura: della data (1° febbraio) alla quale si attesta l'inizio della migrazione pre-nuziale (pag. 24 della Guida) e dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori,ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Frullino in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite al punto 14 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

Pavoncella (Vanellus vanellus)

L'ISPRA, a pag.25 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3^ decade di luglio) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° febbraio (1^ decade di febbraio).... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuto l'arco temporale stabilito dall'art. 18, comma 1 della Legge 157/92 (dalla terza domenica di settembre alla fine di gennaio), tenuto conto:

  • relativamente alla data di apertura: della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pagina 25 della Guida);
  • relativamente alla data di chiusura: della data (1° febbraio) alla quale si attesta l'inizio della migrazione pre-nuziale (pag. 25 della Guida);
  • che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Pavoncella in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite al punto 14 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

Pernice bianca (Lagopus mutus)

Il progetto di calendario risulta in linea con gli orientamenti espressi dall'ISPRA a pagina 7 della Guida, tenuto conto che nel Veneto il prelievo venatorio della fauna tipica alpina (categoria alla quale appartiene la pernice bianca) è oggetto di specifica regolamentazione provinciale (articolo 16, comma 4 della L.R. n. 50/93) secondo specifici censimenti e piani di prelievo numerico per singola specie. Si evidenzia altresì che nelle ZPS e nei SIC del Veneto, aree che interessano la gran parte del territorio regionale utile alla specie, le misure di attenuazione previste dalla valutazione d'incidenza dal PFVR impongono il rispetto di rigidi parametri al fine di consentire il prelievo alla specie: censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alla specie; sospensione dei prelievi in caso di dati censuari che indicano il rapporto giovani/ adulti inferiore a 1,1; assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo inferiori a 5 capi.

Fagiano di monte ((Tetrao tetrix)

Il progetto di calendario risulta in linea con gli orientamenti espressi dall'ISPRA a pagina 7 e 8 della Guida, tenuto conto che nel Veneto il prelievo venatorio della fauna tipica alpina (categoria alla quale appartiene il fagiano di monte) è oggetto di specifica regolamentazione provinciale (articolo 16, comma 4 della L.R. 50/93) secondo specifici censimenti e piani di prelievo numerico per singola specie. Si evidenzia altresì che nelle ZPS e nei SIC del Veneto, aree che interessano la gran parte del territorio regionale utile alla specie, le misure di attenuazione previste dal PFVR impongono il rispetto di rigidi parametri al fine di consentire il prelievo alla specie: censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alla specie; sospensione dei prelievi in caso di dati censuari che indicano il rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35; assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo inferiori a 5 capi.

Coturnice (Alectoris graeca)

Il progetto di calendario risulta in linea con gli orientamenti espressi dall'ISPRA a pagina 8/9 della Guida, tenuto conto che nel Veneto il prelievo venatorio della fauna tipica alpina (categoria alla quale appartiene la coturnice) è oggetto di specifica regolamentazione provinciale (articolo 16, comma 4 della L.R. n.50/93) secondo specifici censimenti e piani di prelievo numerico per singola specie Si evidenzia altresì che nelle ZPS e nei SIC del Veneto, aree che interessano la gran parte del territorio regionale utile alla specie, le misure di attenuazione previste dal PFVR impongono il rispetto di rigidi parametri al fine di consentire il prelievo alla specie: censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alla specie; sospensione dei prelievi in caso di dati censuari che indicano il rapporto giovani/ adulti inferiore a 1,1; assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo inferiori a 5 capi.

Pernice rossa (Alectoris rufa)

Si osserva quanto segue in relazione alle osservazioni critiche dell'ISPRA di cui al sesto capoverso di pagina 1 del citato parere.

L'ISPRA afferma che l'inserimento della Pernice rossa (Alectoris rufa) tra le specie cacciabili nelle aziende agri-turistico-venatorie.... si configura di fatto come una introduzione in natura di una specie alloctona, pratica vietata ai sensi del D.P.R. n.357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/03, e rappresenta un'operazione non condivisibile sul piano biologico e tecnico.

Per quanto concerne la pernice rossa si ritiene che le riserve formulate da parte dell'ISPRA (concernenti l'inquinamento genetico che potrebbe conseguire all'immissione sul territorio, sia pur limitatamente alle Aziende agro-turistico-venatorie, di un taxon non autoctono) siano superabili alla luce dei riscontri tecnico-scientifici a suo tempo operati nel Veneto in occasione della predisposizione del Piano faunistico venatorio regionale 1996-2000.

Al riguardo si richiama quanto, nel merito, viene evidenziato dal richiamato compendio tecnico-scientifico che accompagna detto Piano (pagina 67): "Attualmente viene reintrodotta in discreto numero quale oggetto di gare cinofile oppure in Aziende agro-turistico-venatorie ed in Aziende faunistico-venatorie, dato che il suo allevamento in cattività non presenta difficoltà di rilievo. In poco tempo, al massimo qualche settimana, i capi liberati scompaiono senza lasciare traccia di sé e non si conoscono episodi di nidificazione.".

Ne consegue che, nel caso specifico, non si realizza alcuna "introduzione in natura di specie alloctona" (che è vietata dal D.P.R. 357/97), e ciò proprio in relazione al fatto che i capi provenienti da allevamento liberati in Azienda agro-turistico-venatoria vengono prontamente abbattuti.

Non risulta pertanto prospettabile, almeno nel Veneto, detta ipotesi di impatto negativo.

Integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento, nei mesi di ottobre e novembre.

L'ISPRA afferma di rimanere nell'impossibilità di valutare oggettivamente le possibili conseguenze derivanti dalla concessione di ulteriori due giornate per la caccia da appostamento, durante i mesi di ottobre e novembre.

Si prende atto innanzitutto che non risultano sussistenti riscontri tecnico-scientifici che attestino effetti negativi causati dalle giornate integrative alla migratoria (mesi di ottobre e novembre) previste dall'art.16, comma 2, lettera b) della L.R. 50/93.

Si dà atto che le giornate integrative non sono previste all'interno delle Aziende faunistico-venatorie, e cioè nel territorio regionale dove vengono realizzati la quasi totalità dei prelievi di soggetti appartenenti alle specie migratrici acquatiche, specie in passato segnalate dall'ISPRA quali meritevoli di particolare attenzione in termini di quantificazione dei carnieri.

Lepre bianca (Lepus timidus)

L'ISPRA è del parere che la lepre bianca "non possa essere gestita correttamente attraverso le forme della caccia programmata...occorre invece subordinare un eventuale prelievo alla realizzazione di operazioni di monitoraggio volte a pianificare il numero dei capi prelevabili nelle singole unità territoriali di gestione, in modo da non compromettere ulteriormente la conservazione delle relative popolazioni".

Orbene, per quanto riguarda la specie lepre bianca si dà atto che nel Veneto la medesima specie è oggetto di prelievo:

  • sulla base dei calendari venatori integrativie dei piani di prelievo numerici approvati dalle Province per la Zona faunistica delle Alpi (art. 16, comma 4 della L.R. 50/93) sulla base di censimenti specifici volti a stabilire il numero di capi prelevabili.

Caccia agli ungulati

L'ISPRA osserva quanto segue: "Il calendario venatorio in esame consente la caccia agli Ungulati nel periodo 1° ottobre-30 novembre in forma non selettiva. Questo Istituto.....ritiene che gli Ungulati...debbano essere cacciati esclusivamente attraverso il prelievo selettivo, basato su piano di abbattimento quantitativo e qualitativo per classi di sesso ed età ed esercitato in forma individuale, all'aspetto e/o alla cerca con armi a canna rigata dotate di ottica di mira e senza l'ausilio di cani".

Nel dare atto che già dalla stagione venatoria 2009/2010 la Regione Veneto dispone annualmente per tutti i territori non compresi nella Zona Faunistica delle Alpi le suddette indicazioni (divieto della caccia agli ungulati fatti salvi i soli piani di abbattimento selettivo eventualmente approvati dalle Amministrazioni provinciali nell'ambito dei calendari provinciali integrativi ai sensi dell' art. 16, comma 4 della L.R. 50/93), si ritiene di aderire all'orientamento dell'ISPRA, in attesa di pervenire ad una articolata regolamentazione generale relativa alla caccia agli ungulati (di concerto con le Amministrazioni provinciali), disponendo che gli ungulati poligastrici (cervidi e bovidi) possano essere cacciati esclusivamente attraverso il prelievo selettivo, basato su piani di abbattimento quantitativo e qualitativo per classi di sesso ed età approvati dalle Amministrazioni provinciali nell'ambito dei calendari provinciali integrativi (ai sensi dell' art. 16, comma 4 della L.R. 50/93) conformemente alle disposizioni di cui alla DGR n. 380 del 29.03.2011, ed esercitato in forma individuale, all'aspetto e/o alla cerca con armi a canna rigata dotate di ottica di mira e senza l'ausilio di cani, fatta eccezione per l'ausilio dei cani da traccia per il recupero dei capi feriti.

Tempi di caccia per la piccola selvaggina stanziale.

L'ISPRA espone quanto segue: "Per evidenti ragioni tecniche ed organizzative e di efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria, questo Istituto ritiene opportuno che la data di apertura della caccia alla piccola selvaggina stanziale, esercitata tradizionalmente in forma vagante, suggerita per i Galliformi (1° Ottobre) venga adottata anche per la lepre comune ed il coniglio selvatico. Inoltre, anche per i Lagomorfi ciò consentirebbe un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva".

Si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole dodici giornate) non sia dato riscontrare, nei nostri ambienti, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani nati in estate appartenenti alle specie stanziali (Lagomorfi e Fasianidi). Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica.

Si rimanda inoltre alle considerazioni proposte in sede preliminare avuto riguardo alle specie stanziali.

Volpe (Vulpes vulpes)

L'ISPRA fornisce indicazioni gestionali che prevedono un periodo più ristretto nel caso di caccia vagantiva ed un periodo più ampio per la caccia esercitate in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita.

Si ritiene di mantenere l'arco temporale previsto dall'art.18, comma 1 della Legge 157/92 senza distinzioni correlate alla modalità di esercizio venatorio in quanto:

  • nella realtà veneta la pratica della caccia alla volpe in squadre organizzate non è particolarmente diffusa;
  • non vengono segnalate, dalle competenti Amministrazioni provinciali, problematiche particolari connesse al prelievo della volpe nell'intera stagione venatoria;
  • trattasi di specie in buono stato di conservazione che non di rado deve essere sottoposta a piani di controllo numerico (specie opportunista in grado di arrecare notevoli danni ai piccoli allevamenti ed alla stessa fauna selvatica).

Periodo di addestramento ed allenamento cani.

Premesso che la data di inizio per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è fissata con norma di legge (art. 18, comma 2 della L.R. 50/93), si evidenzia come il progetto di calendario venatorio non si discosti, sul punto, da quello relativo alla stagione venatoria 2008-2009 in occasione della quale l'allora INFS non aveva evidenziato alcuna osservazione al riguardo. Si sottolinea, inoltre, che nessun riscontro confermativo, nel merito dei paventati impatti potenziali, è stato prodotto dalle competenti Amministrazioni provinciali. Al riguardo, si evidenzia che dette Amministrazioni hanno in materia di allenamento ed addestramento cani una particolare competenza: esse infatti debbono individuare, in sede di pianificazione faunistico-venatoria (art.9, comma 2, lettera e) della L.R. 50/93), le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani da caccia, attività tendenzialmente affini all'allenamento/addestramento per così dire "libero" ai sensi dell'art. 18, comma 2 della L.R. 50/93. Esse hanno, pertanto, tutta la competenza per valutare localmente (con riferimento al proprio territorio ed ai relativi ambienti) l'opportunità o meno di proporre alla Regione (cosa che non hanno fatto) di introdurre specifiche limitazioni temporali aggiuntive a quelle stabilite dal più volte richiamato art.18. Ad ogni buon conto si evidenzia che la stessa Amministrazione regionale, nell'ambito delle misure di attenuazione del PFVR a carico dei siti Natura 2000, ha provveduto ad introdurre ove opportuno, a seguito di specifica valutazione sito per sito, il posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre. Aggiungasi che il DM 17.10.2007 ha disposto il divieto dell'addestramento prima del 1° settembre in tutte le ZPS, divieto recepito al punto 14 lettera e) dal calendario venatorio oggetto di approvazione.

Adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'AEWA

Si evidenzia che nelle misure di attenuazione stabilite dal Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) approvato con L.R. n. 1 del 5 gennaio 2007 (caccia nelle zone umide che ricadono nei siti di Rete Natura 2000 del Veneto) si dà atto (vedasi Allegato D di detta L.R.1/07) dell'entrata in vigore, dal 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide. Inoltre il DM 17 ottobre 2007 ha definitivamente imposto tale divieto in tutte le ZPS, nei termini specificati al punto 14 lettera c) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

Per quanto concerne le statistiche sui dati di abbattimento, esse vengono effettuate dalle Province sulla base dei dati contenuti nei tesserini venatori, tesserini che debbono essere restituiti alle Province medesime entro il 31 marzo successivo alla chiusura della stagione venatoria (articoli 14, comma 6, e 35, comma 1 lettera c della L.R. n. 50/93).

Per quanto concerne i monitoraggi, si evidenzia che, il medesimo Piano faunistico-venatorio regionale (art. 29 del relativo Regolamento di attuazione) prevede specifici censimenti all'interno delle Aziende faunistico-venatorie che ricadono in territorio vallivo-lagunare.

Per quanto concerne infine il controllo del bracconaggio, esso viene assicurato per il tramite della vigilanza venatoria, la quale può avvalersi, com'è noto, non solo degli agenti di vigilanza dipendenti dalle Province, ma anche delle guardie volontarie, del Corpo Forestale dello Stato, delle guardie addette ai parchi, della polizia giudiziaria, delle guardie giurate comunali, forestali e campestri, delle guardie private riconosciute, delle guardie ecologiche e zoofile (art. 27, comma 2 della Legge 157/92).

Utilizzo di munizioni atossiche per la caccia agli ungulati.

Nel merito delle osservazioni formulate dall'ISPRA si osserva quanto segue:

a)      non è dato sapere a quali recenti studi l'ISPRA faccia riferimento;

b)      rarissimi risultano i casi di comportamenti non etici da parte dei cacciatori (animali feriti e non recuperati, con conseguente abbandono delle carcasse ai rapaci necrofagi);

c)      non risulta comunque che alcuna segnalazione dei pericoli paventati (impatti sulla sicurezza durante l'esercizio venatorio; impatti sulla conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi; impatti sull'uomo) sia stata formulata dalle Amministrazioni provinciali, dalle Riserve Alpine venete e dalle Autorità competenti in materia sanitaria.

Valutazione d'incidenza della caccia sulla Rete Natura 2000

Si da atto che la Regione Veneto ha già provveduto a dare piena applicazione ai principi contenuti nelle Direttive 79/409/CEE (ora abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE) e 92/43/CEE. A tale riguardo si sottolinea che la regolamentazione dell'esercizio venatorio nelle aree SIC e ZPS che ricadono in territorio veneto si dovrà attenere alle specifiche misure di attenuazione stabilite dal Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) approvato con L.R. 1 del 5 gennaio 2007 nonché alle specifiche prescrizioni contenute nell'allegato Calendario venatorio in recepimento del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modificazioni.

Si evidenzia che la Valutazione di incidenza è prevista dalla normativa comunitaria soltanto per l'adozione di atti a contenuto pianificatorio e programmatorio, ma non per il calendario venatorio (Ordinanza TAR Piemonte 691/2010; Ordinanza TAR Marche 624/2010), calendario che contiene comunque al punto 14 una serie di stringenti disposizioni a salvaguardia delle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Tutto ciò premesso, con il presente atto si dispone l'approvazione dell'allegato calendario venatorio regionale valido nel Veneto per la stagione venatoria 2011/2012, facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato B, dando atto che l'eventuale gestione a fini venatori della specie Cinghiale (Sus scrofa) verrà autorizzata, sempre per la stagione venatoria 2011/2012, con successivo provvedimento dietro presentazione di specifica richiesta formulata da parte delle Amministrazioni provinciali interessate e sulla base degli indirizzi regionali approvati con DGR n. 2088 del 03.08.2010.

Da ultimo, ad integrazione di quanto disposto con DGR n. 444 del 12.04.2011 (relativa all'approvazione del modello di tesserino venatorio valido per la stagione 2011-2012), si approvano, nei termini di cui all'allegato prospetto facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato D,le modalità di annotazione delle uscite e degli abbattimenti relativi alle giornate 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 9 febbraio 2012.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell' art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine di compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Preso atto delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni provinciali e del parere consultivo reso dall'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientaleprot. 18622 del 31.5.2011(Allegato A);

RICHIAMATA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", così come modificata dall'art.42 della legge comunitaria 2009;

Visto l'articolo 16 della L.R. 50/93;

RICHIAMATO l'Allegato D della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012";

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modificazioni;

DATO ATTO che lo sforamento del termine ordinatorio di cui all'art.16, c.1 della L.R. 50/93 è conseguente al protrarsi dei lavori del "Tavolo Caccia Nazionale" insediato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome a supporto della definizione dei calendari venatori regionali;

VISTA la DGR n. 2088 del 03.08.2010;]

delibera

  1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare il calendario per l'esercizio dell'attività venatoria nella regione Veneto per la stagione 2011/2012 così come riportato nell'Allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento;
  3. di dare atto che l'eventuale gestione a fini venatori della specie Cinghiale (Sus scrofa) verrà autorizzata, per la stagione venatoria 2011/2012, con successivo provvedimento dietro presentazione di specifica richiesta formulata da parte delle Amministrazioni provinciali interessate e sulla base degli indirizzi regionali approvati con DGR n. 2088 del 03.08.2010;
  4. di approvare, nei termini di cui all'Allegato D facente parte integrante del presente provvedimento, ad integrazione di quanto disposto con DGR n. 444 del 12.04.2011, le modalità di annotazione delle uscite e degli abbattimenti relativi alle giornate 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 9 febbraio 2012;
  5. di disporre la trasmissione alle Amministrazioni provinciali ed al Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato di copia del presente provvedimento per gli adempimenti di competenza;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale.


(seguono allegati)

1041_AllegatoA_233763.pdf
1041_AllegatoB_233763.pdf
1041_AllegatoC_233763.pdf
1041_AllegatoD_233763.pdf

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