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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 56 del 29 luglio 2011


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1021 del 12 luglio 2011

Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale (ULSS, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie Integrate, Istituto Oncologico Veneto) del Veneto - anno 2011. Art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Impegno di spesa 2011.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza: 

Con il presente provvedimento si approva il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario della Regione Veneto - anno 2011 - a favore di cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea, i quali necessitano di prestazioni sanitarie non effettuabili nei loro paesi d'origine per carenza di strutture sanitarie adeguate o di personale medico in possesso di specializzazioni appropriate agli interventi richiesti. Si approva altresì il relativo finanziamento per un importo pari ad euro 400.000,00a carico del vigente Bilancio regionale. Impegno di spesa 2011.

L'Assessore - Luca Coletto, di concerto con l'Assessore - Marialuisa Coppola, con l'Assessore - Remo Sernagiotto e con l'Assessore - Daniele Stival, riferisce quanto segue.

Con le DD.G.R.V. n. 1424/2001, n. 208/2002, n. 981/2003, n. 710/2004, n. 378/2005, n. 2149/2008, n. 1062/2009 e n. 854/2010 sono stati definiti ed approvati, rispettivamente per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009 e 2010 i programmi di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione Veneto, a favore di cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea; programmi per i quali è stata acquisita l'intesa del Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

La Legge in esame consente alle Regioni, nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, di predisporre programmi assistenziali per autorizzare, d'intesa con il Ministero della Salute, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni di alta specializzazione a favore di:

  • cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
  • cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria.

In attuazione della normativa citata, le deliberazioni sopra indicate hanno approvato, il programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie, rispettivamente per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009 e 2010, la cui realizzazione ha reso possibile autorizzare complessivamente 401 casi umanitari, riferiti a cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea, per la maggior parte bambini, i quali necessitavano di prestazioni sanitarie non effettuabili nei loro paesi d'origine per carenza di strutture sanitarie adeguate o di personale medico in possesso di specializzazioni appropriate agli interventi richiesti; trattasi di un risultato raggiunto grazie anche alla collaborazione delle Aziende ULSS ed Ospedaliere della Regione Veneto.

L'obiettivo principale del programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie è quello di supportare l'azione delle istituzioni pubbliche e private, con sede nella Regione Veneto, che svolgono attività di cooperazione internazionale o di assistenza umanitaria, in modo da rendere più incisiva la loro azione di aiuto e sostegno alle realtà in cui le medesime si trovano ad operare.

Considerato quanto sopra e visto l'esito positivo delle passate iniziative, si propone, con il presente provvedimento, di approvare, in attuazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 15, della L. 449/97, l'iniziativa relativa al Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale (ULSS, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie Integrate, Istituto Oncologico Veneto) del Veneto - anno 2011, nei modi descritti e secondo le modalitàoperative di cui all'"Allegato A" "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale (ULSS, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie Integrate, Istituto Oncologico Veneto) del Veneto - anno 2011 - Protocollo operativo",di cuiall'"Allegato B" "Fac simile di richiesta di intervento di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale (ULSS, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie Integrate, Istituto Oncologico Veneto) del Veneto - anno 2011", di cui all'"Allegato C" "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale (ULSS, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie Integrate, Istituto Oncologico Veneto) del Veneto - anno 2011"e di cui all'"Allegato D" "Scheda di valutazione per la richiesta di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale (ULSS, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie Integrate, Istituto Oncologico Veneto) del Veneto - anno 2011" allegati al presente provvedimento e del quale costituiscono parte integrante ed essenziale.

Le richieste di intervento per usufruire dell'assistenza sanitaria, nell'ambito del suddetto Programma, potranno essere inoltrate esclusivamente con Raccomandata A.R., entro e non oltre il 20/12/2011 - farà fede la data di spedizione indicata sul timbro postale - esclusivamente da parte di enti pubblici o privati con sede nella Regione Veneto, come meglio specificato nell'"Allegato A", sulla base dei modelli di cui all'"Allegato B" e all'"Allegato C".

La Segreteria Regionale per la Sanità - Servizio per le relazioni socio-sanitarie, dopo aver accertato la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal presente provvedimento e dalla normativa vigente in materia, provvederà a sottoporre le richieste ad un apposito Gruppo di esperti, presieduto dal Segretario Regionale per la Sanità, competente ad esaminare le richieste e ad autorizzare le prestazioni sanitarie. Il Gruppo di esperti provvederà anche ad individuare, nel caso non sia già indicata dal soggetto richiedente, la struttura sanitaria ritenuta più idonea all'esecuzione della prestazione sanitaria.

Si propone di finanziare il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale (ULSS, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie Integrate, Istituto Oncologico Veneto) del Veneto - anno 2011 per un importo pari ad euro 400.000,00 a carico del Capitolo di spesa n. 60107 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011.

Si propone di impegnare a favore delle Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale (ULSS, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie Integrate, Istituto Oncologico Veneto) del Veneto la spesa di euro 400.000,00 sul capitolo n. 60107 ad oggetto "Rapporti con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Programmi Comunità Europea e Cooperazione Sanitaria Internazionale. Art. 24, L.R. 09/02/2001, n. 5" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità.

Si propone inoltre di rinviare a successivo provvedimento del Segretario Regionale per la Sanità il recepimento, che avverrà presumibilmente entro il 31/12/2011 e comunque a chiusura dell'iter amministrativo di valutazione di tutte le richieste inoltrate all'Amministrazione regionale entro il 20/12/2011, delle risultanze istruttorie concernenti le schede di valutazione, di cui all' "Allegato D",relative

ai casi di assistenza sanitaria complessivamente autorizzati in attuazione della presente deliberazione, nonché dell'elenco delle Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale individuati ai fini dell'erogazione della prestazioni sanitarie autorizzate e dei relativi costi presunti, stimati sulla base del vigente Tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera - DRG.

Si propone inoltre di rinviare a successivi provvedimenti del Segretario Regionale per la Sanità l'individuazione esatta degli importi da liquidare alle singole Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale, a titolo di rimborso spese per le prestazioni sanitarie erogate dalle stesse e preliminarmente autorizzate, ai sensi della presente deliberazione, dalla Regione Veneto nell'anno 2011, nonché le eventuali modifiche da effettuarsi sugli importi preliminarmente assegnati in via presuntiva alle singole Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale.

La liquidazione delle somme avverrà previa presentazione di regolare documentazione contabile da parte delle Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale; documentazione da trasmettere alla Segreteria Regionale per la Sanità - Servizio per le relazioni socio-sanitarie entro il 30/06/2013.

Si propone di incaricare il Segretario Regionale per la Sanità all'adozione di ogni ulteriore atto necessario a dare attuazione alla presente deliberazione, compresa l'individuazione dei componenti del Gruppo di esperti.

Si propone di incaricare la Segreteria Regionale per la Sanità dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO l'art. 32, comma 15 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTA la Legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO l'art. 42, comma 1 della L.R. n. 39/2001;

VISTA la L.R. n. 1 del 7/01/2011;

VISTA la L.R. n. 8 del 18/03/2011;

VISTE le DD.G.R.V. n. 1424/2001, n. 208/2002, n. 981/2003, n. 710/2004, n. 378/2005, n. 2149/2008, n. 1062/2009 e n. 854/2010;]

delibera

1. Di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2. Di approvare l'iniziativa relativa al Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale (ULSS, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie Integrate, Istituto Oncologico Veneto) del Veneto - anno 2011, nei modi descritti e secondo le modalità operative di cui all'"Allegato A" "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale (ULSS, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie Integrate, Istituto Oncologico Veneto) del Veneto - anno 2011 - Protocollo operativo", di cuiall'"Allegato B" "Fac simile di richiesta di intervento di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale (ULSS, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie Integrate, Istituto Oncologico Veneto) del Veneto - anno 2011", di cui all'"Allegato C" "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale (ULSS, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie Integrate, Istituto Oncologico Veneto) del Veneto - anno 2011"e di cui all'"Allegato D" "Scheda di valutazione per la richiesta di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale (ULSS, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie Integrate, Istituto Oncologico Veneto) del Veneto - anno 2011" allegati al presente provvedimento e del quale costituiscono parte integrante ed essenziale;

3. Di finanziare il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale (ULSS, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie Integrate, Istituto Oncologico Veneto) del Veneto - anno 2011- per un importo pari ad euro 400.000,00a carico del Capitolo di spesa n. 60107 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011;

4. Di impegnare a favore delle Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale (ULSS, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie Integrate, Istituto Oncologico Veneto) del Veneto la spesa di euro 400.000,00 sul capitolo n. 60107 ad oggetto "Rapporti con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Programmi Comunità Europea e Cooperazione Sanitaria Internazionale. Art. 24, L.R. 09/02/2001, n. 5" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

5. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

6. Di rinviare a successivo provvedimento del Segretario Regionale per la Sanità il recepimento, che avverrà presumibilmente entro il 31/12/2011 e comunque a chiusura dell'iter amministrativo di valutazione di tutte le richieste di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie inoltrate all'Amministrazione regionale entro il 20/12/2011, delle risultanze istruttorie concernenti le schede di valutazione, di cui all' "Allegato D", relative ai casi di assistenza sanitaria complessivamente autorizzati in attuazione della presente deliberazione, nonché dell'elenco delle Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale individuati per l'erogazione della prestazioni sanitarie autorizzate e dei relativi costi presunti, stimati sulla base del vigente Tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera - DRG;

7. Di rinviare a successivi provvedimenti del Segretario Regionale per la Sanità l'individuazione esatta degli importi da liquidare alle singole Aziende/Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale erogatrici delle prestazioni, previa presentazione di regolare documentazione contabile, da trasmettere alla Segreteria Regionale per la Sanità - Servizio per le relazioni socio-sanitarie entro il 30/06/2013, a titolo di rimborso spese per le prestazioni sanitarie erogate dalle stesse e preliminarmente autorizzate, ai sensi del presente provvedimento, dalla Regione Veneto nell'anno 2011, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche sugli importi preliminarmente assegnati in via presuntiva alle singole Aziende/Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale;

8. Di istituire un Gruppo di esperti, presieduto dal Segretario Regionale per la Sanità, con il compito di esaminare le richieste ed autorizzare le prestazioni sanitarie di cui al Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie;

9. Di incaricare il Segretario Regionale per la Sanità all'adozione di ogni ulteriore atto necessario a dare attuazione alla presente deliberazione, compresa l'individuazione dei componenti del Gruppo di esperti di cui al punto 8;

10. Di incaricare la Segreteria Regionale per la Sanità dell'esecuzione del presente atto.


(seguono allegati)

1021_AllegatoA_233743.pdf
1021_AllegatoB_233743.pdf
1021_AllegatoC_233743.pdf
1021_AllegatoD_233743.pdf

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