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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 54 del 22 luglio 2011


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 946 del 05 luglio 2011

Esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per reddito: avvio della sperimentazione delle nuove procedure finalizzate alla semplificazione dell'emissione delle attestazioni.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si propone di conseguire una riduzione dei costi ed una semplificazione delle procedure attraverso l'implementazione di una nuova procedura sperimentale di emissione delle attestazioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per reddito ISEE, proponendo al contempo una proroga del termine di validità delle attestazioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per reddito emesse dall'1 luglio 2010.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

Le DD.G.R. nn. 3107 - 3108/2002, n. 3718/2002 e n. 6/2003 (quest'ultima integrata dalle DD.G.R. n. 1873/2003 e n. 3528/2004) e la L.R. 25 febbraio 2005, n. 9, art. 19, comma 1, hanno disciplinato le modalità di compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte dei residenti in Veneto, nonché le tipologie di loro esenzione, per ragioni di reddito e patologia, alla luce di quanto previsto del Decreto del Ministero della Salute 27 settembre 2002, recante "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art.9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n.178".

In particolare, sono stati riconosciuti esenti dall'onere della compartecipazione alla spesa farmaceutica per ragioni di reddito i cittadini italiani ed i soggetti comunitari/extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, residenti/dimoranti nella Regione del Veneto, iscritti all'anagrafe sanitaria delle Aziende ULSS, appartenenti ai nuclei familiari con "reddito ISEE" (calcolato ai sensi del D.Lgs. n.109/1998 come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 e dal D.P.C.M. n. 242/2001) non superiore all'importo di € 12.000,00.

Fino al 30 giugno 2011, incaricati al rilascio delle attestazioni di esenzione sono stati i Comuni ed i CAAF-Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale autorizzati, i quali ultimi hanno ricevuto un compenso per l'attività espletata pari ad € 3,50 + IVA per ogni attestato di esenzione emesso, che, sommato al costo del servizio reso dalla società ANCI-SA Srl per il coordinamento del flusso informativo unico tra CAAF - Comuni e Aziende ULSS (già oggetto di apposita convenzione), ha comportato una spesa annuale complessiva a carico del SSR di circa € 980.000,00 + IVA, con riferimento al periodo 1 luglio 2010 - 30 giugno 2011.

Al fine di semplificare i procedimenti ed i flussi informativi e di raggiungere una maggiore economicità per il SSR in relazione all'emissione delle attestazioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per reddito ISEE, si ritiene di avviare una nuova procedura a titolo sperimentale, che prescinde dal servizio di coordinamento del flusso informativo unico tra CAAF - Comuni e Aziende ULSS realizzato da ANCI-SA Srl.

La nuova procedura, come già detto sperimentale, prevede la seguente duplice scansione di attività:

  • l'avente diritto all'esenzione acquisisce l'attestazione ISEE da un ente certificatore competente (CAAF o Comuni);
  • successivamente l'interessato richiede l'emissione dell'attestazione di cui all'oggetto agli sportelli dell'Azienda ULSS di competenza, i quali trasferiscono le relative informazioni al sistema informativo aziendale.

In relazione all'emissione dell'attestazione di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per reddito, si evidenzia che essa potrà essere effettuata dai CAAF che aderiranno alla proposta regionale in corso di discussione; è stata infatti portata all'attenzione delle principali organizzazioni rappresentative dei CAAF presenti nel territorio regionale l'opportunità di essere integrati nel nuovo sistema di rilascio degli attestati di esenzione per i CAAF che aderiranno alla proposta regionale di un compenso onnicomprensivo per tale servizio pari ad € 1,50 + IVA per ogni attestazione rilasciata, da corrispondersi direttamente da parte delle Aziende ULSS, secondo le procedure consolidate negli esercizi precedenti, da ultimo con DGR 1701 del 29 giugno 2010.

In conseguenza della predisposizione del nuovo sistema di emissione delle attestazioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per reddito, vengono ad esaurirsi le attività svolte da ANCI-SA Srl in esecuzione della convenzione con la Regione del Veneto scaduta il 30 giugno 2011, in quanto gli uffici regionali organizzeranno autonomamente le procedure necessarie a realizzare tali attività.

Nelle more della sopra descritta sperimentazione del nuovo sistema di emissione delle attestazioni di cui all'oggetto, si dispone quindi di:

  • confermare l'attuale compartecipazione alla spesa farmaceutica che prevede il versamento da parte dell'utente di una quota fissa di € 2,00 per ogni confezione di farmaci, con un massimale di € 4,00 per ricetta;
  • confermare la soglia di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per reddito ISEE già prevista nella L.R. 25 febbraio 2005, n. 9, art. 19, comma 1, e, da ultimo, nella DGR 1701/2010 citata, importo pari ad un reddito ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 12.000,00;
  • attribuire, nel contempo, alle Aziende ULSS del territorio la funzione di emissione delle attestazioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per reddito ISEE utilizzando il modello allegato alla presente deliberazione (Allegato A) a tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui alle D.D.G.R. n.6/2003 e n. 744/2005 e, per il periodo 2010-2011, alla DGR 1701/2010, e che sono in possesso dell'attestazione ISEE rilasciata dai competenti enti certificatori;
  • attribuire alle attestazioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per reddito ISEE, emesse dopo il 30 giugno 2011, la medesima scadenza della dichiarazione sostitutiva unica utilizzata per la determinazione dell'ISEE che dà diritto all'emissione dell'attestazione di esenzione dalla compartecipazione;
  • mantenere valida fino al 30 settembre 2011, ai fini della concessione dei benefici di cui alla DGR 1701/2010, l'efficacia delle attestazioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per reddito ISEE aventi scadenza 30 giugno 2011, in modo da permettere l'implementazione procedurale ed operativa del nuovo sistema di emissione dei certificati di cui all'oggetto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • UDITO il Relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
  • VISTO il D. Lgs. 31.03.1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3.03.2000, n. 130;
  • VISTO il Decreto del Ministero della Salute 27 settembre 2002 recante "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art.9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n.178";
  • VISTA la L.R. 25 febbraio 2005, n. 9, art. 19, comma 1;
  • VISTE le D.D.G.R. nn. 3107-3108 del 04.11.2001; DGR n. 3718 del 20.11.2002; DGR n. 6 del 21.01.2003; DGR n. 1873 del 24.06.2003; DGR n. 3528 del 12.11.2004; D.G.R. n. 744 dell'11.03.2005; D.G.R. n. 1701 del 29.06.2010;]

delibera

1. di avviare una nuova procedura sperimentale di emissione delle attestazioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per reddito, procedura i cui dettagli sono descritti in premessa;

2. di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, l'attuale compartecipazione alla spesa farmaceutica che prevede il versamento da parte dell'utente di una quota fissa di € 2,00 per ogni confezione di farmaci, con un massimale di € 4,00 per ricetta, e la soglia di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per reddito ISEE, pari ad un reddito ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 12.000,00;

3. di attribuire alle Aziende ULSS del territorio, ed ai CAAF che aderiranno alla proposta regionale in corso di discussione, la funzione di emissione delle attestazioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per reddito ISEE, utilizzando il modello allegato alla presente deliberazione (Allegato A), della quale forma parte integrante e sostanziale, a tutti coloro che versano nelle condizioni di cui alle D.D.G.R. n. 6/2003 e n. 744/2005 e, per il periodo 2010-2011, alla DGR 1701/2010 e che sono in possesso dell'attestazione ISEE rilasciata dai competenti enti certificatori;

4. di integrare nel nuovo sistema di rilascio degli attestati di esenzione di cui all'oggetto i CAAF che aderiranno alla proposta regionale di riconoscimento di un compenso onnicomprensivo pari ad € 1,50 + IVA per ogni attestazione rilasciata, da corrispondersi direttamente da parte delle Aziende ULSS, secondo le procedure già consolidate negli esercizi precedenti;

5. di disporre che le attestazioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per reddito ISEE che verranno emesse dopo il 30 giugno 2011, data di scadenza delle collaborazioni in essere con ANCI-SA Srl e con i CAAF, avranno la medesima scadenza della dichiarazione sostitutiva unica utilizzata per la determinazione dell'ISEE che dà diritto all'emissione dell'attestazione di esenzione dalla compartecipazione;

6. di mantenere valida fino al 30 settembre 2011, ai fini della concessione dei benefici di cui alla DGR 1701/2010, l'efficacia delle attestazioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per reddito ISEE aventi scadenza 30 giugno 2011, al fine di permettere l'organizzazione procedurale ed operativa del nuovo sistema di emissione dei certificati di cui all'oggetto;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di incaricare la Direzione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto, comprendendo anche gli eventuali aggiornamenti/adeguamenti da operare al modello di attestazione di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per reddito ISEE, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione.


(seguono allegati)

946_AllegatoA_233618.pdf

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