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Materia: Consulenze e incarichi professionali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 868 del 21 giugno 2011
Revoca parziale della D.G.R. n. 844 del 15 marzo 2010. "Formazione manageriale di cui agli articoli 3 bis, commi 4 e 9, e 16 quinquies del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i. Affidamento incarico all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona"
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [
Note per la trasparenza:
Con la presente delibera si intende revocare l'affidamento all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona dell'incarico di organizzare e attivare i corsi di formazione manageriale per la direzione delle strutture complesse per la categoria dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi.
L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.
Con D.G.R. n. 844 del 15 marzo 2010 la Giunta Regionale ha affidato all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (AOUIVR) l'incarico di organizzare ed attivare i corsi di formazione manageriale di cui agli articoli 3 bis, commi 4 e 9, e 16 quinquies del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i per direttori generali, direttori sanitari, direttori amministrativi e direttori dei servizi sociali nonché per la direzione di strutture complesse per la categoria dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi.
Il predetto affidamento è consentito dalle disposizioni normative sopra richiamate, che attribuiscono alle Regioni per l'espletamento dell'attività di organizzazione e attivazione dei corsi la facoltà di avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati in possesso di specifici requisiti di legge.
La D.G.R 844/2010, peraltro, ha espressamente ribadito che restano in capo alla Regione tutte le competenze ad essa attribuite in via specifica dalle fonti che disciplinano la materia.
In tale ambito, rientrano, oltre ai poteri di controllo, anche le attività di indirizzo relative alla formazione manageriale che sono attribuite alla Regione dall'articolo 9, comma 1, lett. b) dei CC.CC.NN.LL. delle aree della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, stipulati il 3.11.2005 e per le quali i vigenti protocolli d'intesa in materia di relazioni sindacali, approvati con D.G.R. n. 2464 del 1 agosto 2006, stabiliscono l'obbligo per l'amministrazione regionale di attivare il confronto, secondo le modalità della concertazione, con le rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali delle citate aree contrattuali.
Avverso la deliberazione 844/2010 alcune organizzazioni sindacali della dirigenza medica hanno presentato ricorso al Tar Veneto richiedendo l'annullamento della stessa deliberazioneper presunta violazione del Protocollo sopra citato, in quanto l'amministrazione regionale non avrebbe fornito alle OO.SS. l'informazione preventiva in merito ai contenuti dell'atto giuntale impugnato e non sarebbero state conseguentemente avviate le procedure concertative.
Con lo stesso ricorso è stato anche richiesto l'annullamento della deliberazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona n. 280 del 24.05.2010 con la quale, sul presupposto del provvedimento regionale, si affidava alla Società VenetoFormss l'incaricodi organizzare e attivare, in collaborazione con la medesima Azienda, i corsi di formazione manageriale di cui sopra.
Ciò premesso si rappresenta che l'assegnazione dell'incarico di cui trattasi all'AOUI di Verona non contrasta con le disposizioni contrattuali e con il protocollo d'intesa regionale sopra richiamati i quali prevedono il confronto con le organizzazioni sindacali relativamente alla realizzazione della formazione manageriale e della formazione continua, comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione permanente, ma non con riferimento ai soggetti che devono porre in essere l'attività formativa, siano essi le regioni o le aziende sanitarie.
Peraltro il ricorso delle organizzazioni sindacali è stato dichiarato irricevibile dal TAR Veneto - Sezione Terza - con sentenza n. 6033 del 16.11.2010 per ritardo della notificazione. Avverso la predetta sentenza le organizzazioni sindacali hanno presentato appello al Consiglio di Stato.
Tuttavia, al fine di non compromettere il dialogo con le organizzazioni sindacali sugli aspetti della formazione, che devono essere oggetto di confronto, secondo le disposizioni contrattuali e regionali sopra richiamate, si ritiene opportuno revocare la DGR 844/2010, limitatamente all'affidamento all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona dell'attivazione dei corsi di formazione manageriale per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi.
Si precisa che il saldo attivo o passivo sull'impegno previsto dalla D.G.R. n. 844 del 15 marzo 2010 sarà definito dopo la rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione dei compiti affidati secondo quanto previsto dalla medesima deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
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