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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 43 del 17 giugno 2011


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 783 del 07 giugno 2011

Ratifica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) della LR 10 dicembre 1973, n.27, del decreto del Presidente della Giunta regionale del 31.05.2011 n. 81 "Integrazioni e proroghe dei termini di cui alla Deliberazione della Giunta regionale del 01/03/2011, n. 217 Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. DGR n. 4083/2009 - Apertura dei termini di presentazione delle domande per talune misure dell'asse 1 e dell'asse 3. Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole. Disposizioni per la rideterminazione delle graduatorie delle domande finanziabili"

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Con il provvedimento si consentono limitate varianti alle operazioni finanziate ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale del 01/03/2011,  n. 217, e si prorogano di ulteriori 30 e 15 giorni i termini rispettivamente previsti per l'integrazione documentale da parte dei beneficiari e per l'istruttoria e l'approvazione delle domande da parte dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (Avepa).

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, confermando il cofinanziamento comunitario del Programma e l'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate.

Con Deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560 la Giunta regionale ha pertanto confermato il testo vigente del PSR 2007 - 2013 che definisce la pianificazione finanziaria per anno, per asse e per misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il Programma è stato poi oggetto di successive modifiche, da ultimo con Deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2009, n. 4082 "Approvazione finale della revisione del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 in relazione alle nuove sfide ed alle infrastrutture a banda larga a seguito dell'Health Check e del Recovery Package. Art. 6, comma 1, lett. a) del reg. (CE) n. 1974/2006. Art. 37, comma 2, l.r. 1/91. Deliberazione/CR n. 80 del 16 giugno 2009.".

A seguito della modifica del Programma, è stato aperto il terzo bando generale del PSR che riguarda, tra le altre, anche l'apertura dei termini per la misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole. Nell'ottica della semplificazione amministrativa per questa misura è stata definita una apposita procedura a due fasi: nella prima fase, insieme alla domanda di aiuto è stata richiesta la documentazione dichiarativa necessaria per la determinazione della spesa ammessa e del punteggio; nella seconda fase, alle sole domande individuate come potenzialmente finanziabili, è stata richiesta la documentazione probante per l'assegnazione del punteggio e per il possesso dei requisiti di ammissibilità, insieme alle previste autorizzazioni.

Si deve peraltro evidenziare che, nel corso di questa seconda fase, si sono registrate, a carico di un numero significativo di domande, criticità tali da determinare una incompleta utilizzazione delle risorse a bando, per cui con Deliberazione del 01/03/2011  n. 217  "Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. DGR n. 4083/2009 - Apertura dei termini di presentazione delle domande per talune misure dell'asse 1 e dell'asse 3. Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole. Disposizioni per la rideterminazione delle graduatorie delle domande finanziabili", la Giunta regionale ha ritenuto opportuno procedere alla rideterminazione delle graduatorie di ammissibilità e finanziabilità provvisoria approvate con decreto AVEPA n. 360 del 28/07/2010, anche sulla base delle risultanze istruttorie riportate nei decreti n. 91 del 20/12/2010, n. 123 del 29/12/2010 e n. 170 del 31/01/2011.

Della nuova graduatoria fanno parte domande ammissibili il cui punteggio autodichiarato non aveva inizialmente consentito di accedere alla seconda fase; di tali domande non era stata perciò ancora acquisita la documentazione che consentisse di verificare i requisiti di ammissibilità e il punteggio dichiarato. In questo caso, la citata deliberazione ha previsto che i richiedenti fossero altresì tenuti, entro il termine perentorio del 31 maggio 2011, a completare la documentazione prevista nella "seconda fase", come descritta nella procedura per la misura 121 di cui alla DGR 4083/2009.

La deliberazione dispone che Avepa, una volta ricevuta la documentazione integrativa, entro 60 giorni dalla data ultima per la presentazione della documentazione, completi la revisione istruttoria delle domande, ne valuti l'ammissibilità e individui le domande finanziate, le domande ammissibili che non possono essere finanziate per riduzione del punteggio confermato al di sotto del limite di finanziabilità, e le domande non ammesse.

Un esito non previsto di tale modifica procedurale e della rideterminazione della graduatoria di finanziabilità provvisoria, è rappresentato da varie situazioni e casistiche che si sono verificate, in un numero significativo di casi, rispetto alle quali vanno valutate le opportune ed eventuali misure correttive.

Alcuni richiedenti, compresi nel citato provvedimento e ai quali, a seguito del completamento della prima fase istruttoria, era stata inizialmente comunicata l'esclusione dal contributo per insufficienza di fondi, hanno fatto presente, anche per il tramite delle rispettive Organizzazioni professionali, che, stante il significativo tempo intercorso tra presentazione della domanda (31 marzo 2010) e la comunicazione di potenziale finanziabilità della stessa (31 gennaio 2011), avevano scelto:

1) di non effettuare gli investimenti previsti in domanda, oppure

2) di acquistare il bene richiesto come bene usato, oppure

3) di riconsiderare la necessità degli investimenti proposti, ritenendo prioritaria la realizzazione di altri investimenti.

Per queste situazioni, nell'impossibilità di realizzare in tutto o in parte gli interventi proposti e rendicontare nei termini previsti gran parte della spesa relativa alle operazioni finanziate, è stato chiesto di poter effettuare delle varianti rispetto alle operazioni richieste o, in altri casi, di non considerare inaffidabile il richiedente, che si vedesse costretto a rinunciare completamente all'operazione. Per quanto riguarda questo secondo aspetto, va precisato che l'orientamento rispetto alla procedura "a due fasi" per le domande presentate sulla misura 121 ai sensi della DGR n.4083/2009 era che la pronuncia di inaffidabilità poteva riguardare la rinuncia all'operazione finanziata in via definitiva, al termine della "seconda fase" e non rispetto alla prima fase di "finanziabilità provvisoria". Per cui, anche in questo caso, qualora il richiedente coinvolto nell'operazione di rideterminazione non intenda portare a termine l'operazione potenzialmente finanziabile, non sarà oggetto di pronuncia di inaffidabilità.

Per quanto riguarda la richiesta di variante all'operazione richiesta, va sottolineato che le procedure generali di applicazione, allegato A alla citata deliberazione 4083/2009, dispongono puntualmente che nel corso della realizzazione dell'operazione non sono ammesse varianti sostanziali all'operazione finanziata.

In questi casi tuttavia, stante la particolarità della situazione venutasi a determinare, dovuta, da una parte, al tempo intercorso tra la domanda e la comunicazione di potenziale finanziabilità, dall'altra alla iniziale pronuncia di non finanziabilità per insufficienza dei fondi comunicata alla ditta, si ritiene opportuno consentire, senza per altro venir meno al principio di inammissibilità di varianti sostanziali, ma al fine di non vanificare la significatività della stessa procedura di rideterminazione della graduatoria operata con la citata DGR n.217/2011, l'ammissibilità di limitate varianti alle operazioni in domanda, nel rispetto per altro dei seguenti vincoli:

  • varianti che non comportano l'attribuzione di un diverso punteggio e una modifica in aumento del contributo determinato a chiusura della "prima fase"
  • varianti che non prevedono la modifica del settore produttivo e della localizzazione di intervento
  • varianti che non alterano le finalità generali, la natura (da fisso a mobile o viceversa), e il macro-intervento in cui è stata classificata l'operazione, con riferimento ai quadri di cui al punto "5.1.1 Punteggio - 1. Priorità di investimento" della misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole di cui alla DGR 4083/2009;

In ogni caso, la variante sull'investimento dovrebbe essere richiesta entro il termine ultimo fissato per l' integrazione, insieme alla necessaria documentazione (nuovi preventivi di spesa e/o nuovi computi metrici, ridefinizione della spesa e del contributo, eventuali autorizzazioni e/o permessi, ecc.), per dare modo agli uffici di modificare eventualmente la spesa ammessa e il contributo determinati a chiusura della "prima fase"della documentazione, e inserire nella determinazione di finanziabilità dati corretti e definitivi relativi all'investimento approvato, alla spesa ammessa e al contributo concesso. A tale riguardo la citata Deliberazione della Giunta regionale del 01/03/2011, n.217,  prevede che l'integrazione della documentazione sia completata entro il 31 maggio 2011.

Tuttavia, considerati i tempi molto ristretti per la presentazione della rettifica della domanda e della documentazione integrativa necessaria a sostegno della modifica proposta, al fine di consentire parità di trattamento rispetto a quanti hanno mantenuto gli interventi previsti nella domanda iniziale, si ritiene opportuno prevedere una proroga di 30 giorni rispetto ai termini previsti dalla citata DGR n.217/2011, portando così al 30 giugno 2011 la scadenza ultima per la presentazione della documentazione da parte di tutti i soggetti le cui istanze sono state rideterminate come potenzialmente finanziabili dalla stessa deliberazione.

Conseguentemente, tenuto conto dell'attività supplementare necessaria per la nuova fase istruttoria, si propone che il termine ultimo per la approvazione definitiva delle istanze da parte di AVEPA, previsto in 60 giorni dal termine di chiusura della fase di integrazione documentale, venga portato a 75 giorni.

Tali integrazioni e proroghe, rivestendo carattere di urgenza, sono state oggetto di un decreto del Presidente della Giunta regionale con carattere di necessità e urgenza ai sensi della LR 10 dicembre 1973, n.27, articolo 6, comma 1, lettera d), di cui si propone quindi la ratifica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
  • VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";
  • VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e le modifiche successivamente apportate, in particolare con il regolamento (CE) n. 74/2009;
  • VISTO il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
  • VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune rurale e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n.73/2009 ;
  • VISTA la Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) e la successiva Decisione 2009/61/CE;
  • VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n. 363/2009;
  • VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
  • VISTO il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
  • VISTO il Regolamento (CE) n. 1320 della Commissione, del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno alla sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
  • VISTA la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 con la quale la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate;
  • VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 29/12/2009 n. 4082, che approva l'ultima versione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013, l'approccio strategico previsto, la ripartizione finanziaria approvata e le disposizioni tecnico-amministrative di attuazione, comprensive anche della conseguente gestione finanziaria;
  • VISTE le Deliberazioni n. 1223/2007, n. 199/2008, n. 2437/2008, n. 2440/2008, n. 2904/2008, n. 544/2009, n. 877/2009, n. 2595/2009, n. 4083/2009, n. 288/2010, n. 745/2010, n. 2063/2010, n. 3181/2010, n. 87/2011 n. 88/2011, n. 376/2011 e n. 443/2011, con le quali la Giunta regionale ha provveduto ad approvare bandi generali e specifici su un gran numero di misure ed azioni, secondo modalità e procedure sia singole che integrate di attuazione dettagliate negli stessi bandi a valere sulle misure dei tre assi del Programma di sviluppo rurale 2007-2013;
  • VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 01/03/2011,  n. 217  "Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. DGR n. 4083/2009 - Apertura dei termini di presentazione delle domande per talune misure dell'asse 1 e dell'asse 3. Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole. Disposizioni per la rideterminazione delle graduatorie delle domande finanziabili";
  • CONSIDERATA la necessità di consentire, alle domande oggetto di rideterminazione, di effettuare limitate varianti rispetto agli investimenti inizialmente proposti, previa comunicazione preventiva da parte del richiedente in sede di integrazione documentale, così come prevista dalla procedura "seconda fase" per la misura 121 di cui alla DGR 4083/2009, in sede di applicazione della DGR 217/2011;
  • CONSIDERATA la necessità di prorogare i termini per l'integrazione documentale di ulteriori 30 giorni e la fase istruttoria di Avepa di ulteriori 15 giorni;
  • VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del 31.05.2011 n. 81 con il quale si approvano tali integrazioni e proroghe dei termini;
  • RITENUTO di procedere alla ratifica del citato decreto, ai sensi della LR 10 dicembre 1973, n.27, articolo 6, comma 1, lettera d);
  • RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa]

delibera

1. ai sensi della LR 10 dicembre 1973, n.27, articolo 6, comma 1, lettera d), di procedere alla ratifica del decreto del Presidente della Giunta regionale del 31.05.2011 n. 81 "Integrazioni e proroghe dei termini di cui alla Deliberazione della Giunta regionale del 01/03/2011, n. 217 Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. DGR n. 4083/2009 - Apertura dei termini di presentazione delle domande per talune misure dell'asse 1 e dell'asse 3. Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole. Disposizioni per la rideterminazione delle graduatorie delle domande finanziabili

2. per le motivazioni espresse in premessa, di consentire, per le sole domande oggetto di rideterminazione di finanziabilità ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale del 01/03/2011  n. 217  "Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. DGR n. 4083/2009 - Apertura dei termini di presentazione delle domande per talune misure dell'asse 1 e dell'asse 3. Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole. Disposizioni per la rideterminazione delle graduatorie delle domande finanziabili", limitate variazioni alle operazioni previste in domanda, nel rispetto dei seguenti vincoli:

  • varianti che non comportano l'attribuzione di un diverso punteggio e/o la modifica in aumento del contributo determinato a chiusura della "prima fase"
  • varianti che non prevedono la modifica del settore produttivo e della localizzazione di intervento
  • varianti che non alterano le finalità generali, la natura (da fisso a mobile o viceversa), e il macro-intervento in cui è stata classificata l'operazione, con riferimento ai quadri di cui al punto "5.1.1 Punteggio - 1. Priorità di investimento" della misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole di cui alla DGR 4083/2009;
3. di precisare che le modifiche delle operazioni di cui al precedente punto 2 sono consentite esclusivamente nella fase di integrazione documentale denominata "seconda fase" e non successivamente alla scadenza dei termini previsti per detta integrazione;
4. di prorogare al 30 giugno 2011 la scadenza ultima per la presentazione della documentazione ("seconda fase") da parte dei soggetti le cui istanze sono state rideterminate "potenzialmente finanziabili" dalla citata deliberazione DGR n.217/2011, rispetto al termine inizialmente previsto del 31 maggio 2011 di cui al punto 4 della stessa deliberazione;
5. a seguito di quanto previsto al precedente punto 4, di stabilire in 75 giorni dalla scadenza dei termini di integrazione documentale la durata della fase di istruttoria e di approvazione definitiva della graduatoria delle domande finanziate da parte di Avepa;
6. di precisare che le disposizioni attuative specifiche saranno compiutamente dettagliate, a livello operativo, da parte dell'Organismo Pagatore Regionale Avepa, con propri provvedimenti;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. la Direzione regionale Piani e Programmi settore primario, autorità di Gestione del programma di sviluppo rurale, è incaricata dell'esecuzione del presente atto.


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