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Materia: Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere
Deliberazione della Giunta Regionale n. 573 del 10 maggio 2011
Approvazione di linee guida per la gestione diretta, da parte delle Aziende ULSS ed ospedaliere della Regione del Veneto, dei sinistri di responsabilità civile verso terzi. Deliberazione n. 8 CR del 1° febbraio 2011.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [
Note per la trasparenza:
L'assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Il Servizio Sanitario Regionale assicura al cittadino prestazioni di elevata complessità e specializzazione; la specificità di ciascun caso clinico, la presenza di modelli organizzativi e gestionali differenziati nelle diverse Aziende ULSS del Veneto, nonché la crescente attenzione alle problematiche attinenti alla salute da parte della popolazione, rendono la sanità un sistema particolarmente complesso e come tale, esposto in modo significativo al rischio di errore od incidente.
Attesa l'impossibilità di eliminare l'ipotesi di errore, tradizionalmente, le Aziende ULSS ed ospedaliere della Regione del Veneto - con soluzione peraltro non dissimile da quanto adottato sulla gran parte del territorio nazionale - hanno provveduto alla stipula di apposite polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi provvedendo, pertanto, a trasferire alle Imprese di assicurazione il rischio clinico preventivamente monetizzato nel premio assicurativo.
L'esperienza maturata anche attraverso l'attività di monitoraggio svolta negli anni, ha portato la Regione del Veneto a riscontrare nella soluzione adottata, accanto al beneficio di predeterminare il costo del rischio, sostanziato nel premio corrisposto alle Compagnie, anche significative criticità.
Tra queste, la prima è conseguente all'orientamento giurisprudenziale prevalente nel corso degli anni, favorevole a riconoscere ampie liquidazioni in dipendenza di sinistri in sanità, amplificando progressivamente i titoli di danno riconosciuti, cui è corrisposto in parallelo un aumento, più che proporzionale, dei premi assicurativi che le Aziende sanitarie sono state chiamate a versare per la copertura dei rischi.
Il precitato orientamento risulta, altresì, correlato al progressivo e costante incremento delle richieste risarcitorie connesse alla cosiddetta "mal pratica medica", prodotto da una sempre più matura e diffusa consapevolezza sociale del ruolo del sistema sanitario, valutato in termini di qualità ed efficacia delle prestazioni rese.
Il convergere dell'incremento continuo delle richieste risarcitorie e del loro effettivo riconoscimento in sede di giudizio, ha provocato la crescente difficoltà riscontrata dalle Aziende ULSS nel reperire coperture assicurative adeguate al rischio da allocare, espressive di una concorrenza effettiva tra soggetti privati; diversamente, i dati emergenti dalle recenti procedure ad evidenza pubblica svoltesi nell'ambito regionale hanno fotografato una crescente chiusura del mercato assicurativo, che pare dettare condizioni contrattuali sempre più onerose in termini di costi e di minor estensione delle coperture proposte, cui la parte pubblica deve suo malgrado aderire.
A tali negative riflessioni, vanno inoltre considerati i numerosi casi di disdetta intimata, anche nel corso del 2010, dalle Compagnie assicuratrici prima dell'effettiva scadenza contrattuale (Aziende sanitarie nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 20, 21, 22 e Azienda Ospedaliera di Padova), seguiti già da alcune nuove negoziazioni a condizioni estremamente gravose per le Aziende sanitarie sotto il profilo economico-normativo (a titolo di esempio, per citare alcune variazioni a valere per il 2011, Azienda ULSS n° 4 Alto Vicentino dal premio annuo di €. 1.490.000,00 -fisso- al premio annuo di €. 3.120.000,00, soggetto a regolazione; Azienda ULSS n° 5 Ovest Vicentino dal premio annuo di €. 1.490.000,00 -fisso- al premio annuo di €. 2.385.750,00, soggetto a regolazione; Azienda ULSS n° 6 di Vicenza dal premio annuo di €. 2.570.000,00 -fisso- al premio annuo di €. 6.000.000,00, soggetto a regolazione).
Per altro verso, da un angolo visuale prettamente gestionale, si rileva che il trasferimento totale del rischio clinico a soggetti terzi potrebbe comportare un allentamento della vigilanza sulla sinistrosità nelle Aziende sanitarie, al quale potrebbe conseguire una minore efficacia degli interventi volti a prevenire l'occorrenza di sinistri.
Ciò premesso in termini di analisi del fenomeno, l'art. 6 della L.R. Veneto n. 15/2009, al fine di contenere i costi assicurativi legati ai sinistri in ambito clinico, affida alla Giunta Regionale l'onere di formulare un progetto finalizzato alla creazione di un fondo regionale dedicato alla liquidazione diretta dei danni da responsabilità civile in ambito clinico nel limite di euro 500.000,00.
In attuazione del precetto normativo, la competente Segreteria regionale ha condotto un'analisi dei modelli organizzativi, gestionali ed economici, adottati anche da altre Regioni italiane - nello specifico Toscana, Friuli Venezia Giulia e Piemonte - modalità mutuabili anche dal sistema sanitario regionale.
L'approfondimento condotto dalla Segreteria ha evidenziato come la gestione diretta dei sinistri, affidata a ciascuna Azienda ULSS nei limiti economici predetti, consenta innanzitutto di responsabilizzare Strutture ed operatori, innescando un processo virtuoso idoneo a far crescere la consapevolezza degli eventi di danno, l'analisi dei fattori di rischio e, conseguentemente, nel tempo, le azioni più efficaci a prevenire i sinistri medesimi, in linea con le determinazioni in parallelo già assunte dalla Regione del Veneto, anche in ambito aziendale, per la miglior gestione del rischio clinico.
Invero, nel medio/lungo periodo, la gestione consapevole e diretta degli eventi dannosi, la loro conseguente mappatura in ambito aziendale - oltre ad apparire obbligata in relazione al trend negativo del mercato assicurativo che sta abbandonando il settore sanitario - appare idonea a ridurre le probabilità di accadimento di fattispecie pregiudizievoli dei diritti dei terzi in occasione dello svolgimento delle diverse attività aziendali e, con ciò, anche l'esposizione debitoria complessiva del Sistema Sanitario Regionale.
A ciò si aggiunge che, innervando la metodica della gestione diretta aziendale dei sinistri di RCT in un processo informativo che prevede la continua trasmigrazione di dati alla Regione, vi sarà la possibilità per l'Ente sovraordinato di monitorare con efficacia e tempestività l'andamento della sinistrosità nelle diverse Aziende, permettendo altresì un raccordo con le azioni assunte dalla Regione in tema di gestione del rischio clinico (DGRV nn. 4445/2006, 1831/2008, 2905/2009).
Per effetto delle considerazioni che precedono, è stato elaborato il documento "Linee Guida per la gestione stragiudiziale dei sinistri di RCT delle Aziende ULSS del Servizio Sanitario Regionale", il quale delinea il nuovo sistema operativo di trattamento degli eventi di danno, affidandone la titolarità in capo alle Aziende sanitarie, prevedendo il trasferimento al mercato assicurativo dei soli danni cosiddetti "catastrofali", vale a dire gli eventi che presentino una stima di danno superiore ad €. 500,000,00 e per la sola parte eccedente tale importo, in adesione a quanto previsto dal surrichiamato art. 6 della L.R. del Veneto n. 15/2009.
Per quanto concerne la procedura conciliativa pure disciplinata dalla Legge predetta, attraverso una Commissione allo scopo istituita, e gli adempimenti che la stessa prevede siano assunti dalla Giunta, appare opportuno rinviarne l'attuazione alla disamina della effettiva praticabilità dell'istituto in commento alla luce del sopravvenuto D.Lgs. n. 28/2010, che ha introdotto la mediazione obbligatoria anche in riferimento alla responsabilità professionale medica, quale condizione di procedibilità della successiva domanda giudiziale.
Si ritiene peraltro opportuno dare mandato al Segretario Regionale per la Sanità di assumere tutte le azioni necessarie e conseguenti all'approvazione delle Linee Guida allegate alla presente, in tema di formazione del personale delle aziende sanitarie coinvolto dalla nuova metodica gestionale, di realizzazione dell'applicativo informatico per la gestione della stessa anche per la trasmigrazione dei dati a livello regionale, nonché per apprestare, per il tramite del Centro regionale Acquisti, la procedura di gara per l'affidamento unitario del rischio correlato ai sinistri sopra la predeterminata soglia di €. 500.000,00, nonché delle eventuali coperture accessorie inerenti alla "Responsabilità Civile Operatori" e "Libera Professione intra-moenia".
Attesi i predetti incombenti, si ritiene, inoltre, opportuno disporre l'entrata in vigore delle predette Linee Guida allegate alla presente a decorrere dal giorno 1.1.2012; considerata peraltro l'esperienza già maturata dall'Azienda Ospedaliera di Padova in ambito di gestione diretta dei sinistri, pare opportuno prevedere che, in via sperimentale, la succitata procedura di gestione entri in vigore, presso tale Amministrazione, a decorrere dal 1° aprile 2011.
Atteso altresì il parere favorevole espresso all'unanimità dalla Quinta Commissione Consiliare nella seduta del 10 marzo 2011, di cui alla nota n° 4697 in data 25.3.2011, in ordine alla deliberazione n° 8 CR del 1° febbraio 2011, subordinatamente alle seguenti indicazioni:
1) la Commissione ritiene imprescindibile implementare le strutture organizzative e formare delle specifiche professionalità all'interno delle Aziende Sanitarie, dedicate alla gestione dei sinistri di responsabilità civile verso terzi.
2) Valorizzare le professionalità, già presenti all'interno delle Aziende Sanitarie, in modo tale che le Aziende siano in grado di gestirsi autonomamente i propri sinistri.
3) Dimensionare per aree omogenee le azioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) in modo tale da ottimizzare le economie di scala.
4) Al termine della fase sperimentale, che è previsto venga realizzata presso l'Azienda Ospedaliera di Padova, la Giunta relazioni alla Quinta Commissione.
5) Decorsi sei mesi dall'attivazione della procedura presso le Aziende sanitarie del Veneto, la Giunta relazioni alla Quinta Commissione.
Ritenuto di far proprie le indicazioni della preposta Commissione consiliare, modificando coerentemente l'odierna proposta ed il documento allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante;
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO l'art. 6 L.R. 31.7.2009 n° 15;
VISTO il parere favorevole espresso all'unanimità, dalla Quinta Commissione Consiliare nella seduta del 10 marzo 2011, di cui alla nota n° 4697 in data 25.3.2011, subordinatamente alle indicazioni indicate in premessa;]
delibera
(seguono allegati)
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