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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 34 del 10 maggio 2011


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 502 del 19 aprile 2011

L.R. n° 22/02 art. 7. D.G.R.V. n. 3552/2010. Definizione e coordinamento dei procedimenti autorizzativi correlati al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei Centri di Servizio che erogano prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliera a ciclo continuativo per persone anziane non autosufficienti. Integrazioni al procedimento autorizzativo previsto dalla L.R. n. 22/2002.

Note per la trasparenza:

Integrazioni al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di Centri di Servizio per persone anziane non autosufficienti.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Con D.G.R.V. n. 3552 del 30.12.2010 è stato istituito un Gruppo di lavoro coordinato dal Segretario Regionale per la Sanità, dal Commissario per la Non Autosufficienza e composto dai rappresentanti delle Direzioni Regionali Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive, Servizi Sociali, Unità di progetto Programmazione e Risorse Finanziarie SSR, Attuazione Programmazione Sanitaria e dell'A.R.S.S., al fine di permettere la revisione e il coordinamento delle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di Centri di Servizio per persone anziane non autosufficienti.

La citata delibera inoltre sospende per sei mesi i procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di Centri di Servizio al fine di permettere la definizione e il coordinamento dei procedimenti amministrativi correlati al rilascio di autorizzazioni alla realizzazione di cui alla L.R. n. 22/02.

Sono infatti all'esame dei competenti uffici regionali i Piani di Zona 2011-2015, presentati dalle Aziende ULSS e redatti sulla scorta della D.G.R.V. n. 157 del 26.01.2010, per i quali occorre provvedere ad integrazione, alla luce anche dei criteri di priorità definiti dalla recente DGRV n. 190 del 22.02.2011.

Il Gruppo di lavoro ha formulato alcune prime indicazioni che, fatta salva la sospensione del procedimento fino al 26.07.2011, possono essere già recepite in quanto integrative di procedimenti o di provvedimenti della Giunta Regionale in essere.

I. LA PRIMA QUESTIONE segnalata dal Gruppo di lavoro è quella di chiarire ai Comuni l'efficacia e i vincoli dell'autorizzazione alla realizzazione e, successivamente, dell'autorizzazione all'esercizio; la necessità deriva dalla mancata specifica definizione, negli atti attuativi della LR n. 22/2002, del fatto che in sede di rilascio di dette autorizzazioni, tali vincoli non vengono esplicitamente richiamati.

La questione ingenera, o può ingenerare confusione, nel senso che le autorizzazioni alla realizzazione prima, e all'esercizio poi, non possono essere considerate atti di vincolo nei confronti dell'Amministrazione Regionale per le successive impegnative di residenzialità (ex quote di rilievo sanitario) degli ospiti delle strutture.

Al contrario le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio hanno esclusivamente la natura di "atti di controllo della programmazione" che non vincolano la Regione per il futuro rilascio delle impegnative di residenzialità.

In tal senso è opportuno richiamare di seguito quanto specificatamente disposto al titolo IV dalla L.R. n. 22/2002 che prevede:

  • all'art. 15 comma 1: "l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale".
  • all'art. 15 comma 2: "l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità delle sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla Legge n. 328/2000"
  • all'art. 17 comma 2: "l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente".

Il Gruppo di lavoro segnala la necessità di riportare tali disposizioni, obbligatoriamente, in tutti gli atti di autorizzazione edilizia rilasciati dai Comuni, cosa che oggi non avviene.

L'autorizzazione alla realizzazione, sottoscritta dal soggetto interessato, a pena di nullità, deve essere inviata alla Direzione Servizi Sociali e alla Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive della Regione, a completamento del procedimento autorizzativo, entro 10 giorni dal rilascio da parte del Comune.

Ne consegue che, anche i provvedimenti della Direzione Regionale competente (Servizi Sociali), sia in sede di parere "obbligatorio e vincolante" per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione (art. 7 L.R. n° 22/02), sia in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio (art. 8 L.R. n° 22/02) dovranno riportare esplicitamente quanto previsto dagli articoli soprariportati.

Quest'ultima indicazione si dovrà applicare anche per le strutture in fase di realizzazione, per le quali è già stata rilasciata la relativa autorizzazione alla costruzione e non ancora attivate.

Nulla è innovato circa il procedimento di presentazione delle domande e dei progetti per le richieste di autorizzazione normato dalla DGRV n. 2067/2007.

II. LA SECONDA QUESTIONE è relativa alla previsione, da parte delle Conferenze dei Sindaci, di inserire nel Piano di Zona locale i nuovi Centri di Servizio.

Si tratta di coordinare quanto previsto dall'art. 7 comma 2) della L.R. 22/2002, che prevede: "il rilascio delle autorizzazioni (alla realizzazione) avviene previa positiva valutazione della rispondenza alla programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale, definita in base al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione e distribuzione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture", con i contenuti delle DD.G.R.V. n. 157/2010 e n. 2082/2010 le quali dettano le Linee Guida Regionali per la redazione dei Piani di Zona e i criteri stabiliti dalla D.G.R.V. n. 190/2011 relativamente alla programmazione dei posti letto.

In sintesi i Piani di Zona 2011-2015, e quindi anche quelli già adottati dalle Aziende ULSS, dovranno essere integrati con uno specifico capitolo che tratti la eventuale previsione di realizzazione di nuovi Centri di Servizio, o ampliamento di quelli già operanti quando sia previsto l'aumento della capacità ricettiva, esplicitando i principi e le elaborazioni tecniche relative "al fabbisogno complessivo, alla localizzazione e alla distribuzione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale" così come richiesto dalla Legge Regionale sopracitata.

Tale capitolo, come previsto dal sopra citato art. 7 della L.R. n. 22/2002, dovrà:

1)      definire il fabbisogno del territorio dell'ULSS sulla base dei parametri dettati dalla programmazione regionale al momento vigente (attualmente la DGRV n. 190 del 22.02.2011), previa verifica della capacità ricettiva complessiva delle singole strutture esistenti ed operanti sul territorio suddivise per natura giuridica della proprietà immobiliare e della titolarità della prevista gestione, se diversa dalla proprietà;

2)      individuare, in conformità al primo criterio definito dalla DGRV n. 190/2011 (patrimonio esistente), il numero di posti letto che le nuove strutture potranno garantire una volta esaurita la capacità ricettiva complessiva di quelle esistenti sul territorio;

3)      indicare i criteri adottati per la localizzazione e l'accessibilità dei nuovi Centri di Servizio proposti rispetto all'infrastrutturazione dei servizi sociali e sanitari del territorio ULSS e agli obiettivi del piano socio sanitario regionale e in particolare del settore riabilitativo;

4)      indicare i metodi di pubblicazione e divulgazione delle ipotesi di realizzazione di nuove strutture, dopo l'approvazione dei Piani di Zona da parte della Giunta Regionale;

Al fine di assicurare una completa visione del patrimonio edilizio esistente sull'intero territorio regionale e della potenzialità di offerta che lo stesso esprime e può esprimere alla luce del fabbisogno teorico determinato dalla DGR n. 190/2011, e a supporto delle Aziende ULSS e delle Conferenze dei Sindaci per l'adempimento di cui sopra, è necessario venga aggiornata la banca dati già a suo tempo consegnata dalla Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive all'Osservatorio Regionale sulla condizione dell'anziano, sulla base delle schede di rilevamento (Allegato B) predisposte dalla stessa Direzione; al fine anche di omogeneizzare valori che nel tempo hanno assunto connotati diversi da Azienda ULSS ad Azienda ULSS.

Infine, vi è da precisare che nulla viene modificato per le strutture finanziate dalla Regione e soggette ai procedimenti di cui all'art. 25 della L.R. n° 27/03.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il Relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. n. 22 del 16.08.2002 (Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali);

Viste le DD.G.R.V. n. 84 del 16.01.2007 e n. 2067 del 3.07.2007 (Procedure e standards per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio);

Viste le DD.G.R.V. n. 157 del 26.01.2010 e n. 2082 del 3.08.2010 (Approvazione delle Linee Guida Regionali sui Piani di Zona)

Vista la D.G.R.V. n. 3552 del 30.12.2010 (Revisione procedimenti per rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione)

Vista la D.G.R.V. n. 190 del 22.02.2011 (criteri di Programmazione Regionale nel settore della non autosufficienza)

delibera

1. di approvare lo schema di nota di cui all'Allegato A da indirizzare ai Comuni del Veneto e alle Aziende ULSS stabilendo che:

a) le autorizzazioni alla realizzazione di nuovi Centri di Servizio rilasciate dai Comuni dovranno obbligatoriamente riportare la dizione prevista dall'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 ed esattamente "L'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale", dall'art. 15 comma 2: "l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità delle sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla Legge n. 328/2000, dall'art. 17 comma 2: "l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente";

b) i Comuni dovranno inviare copia dell'autorizzazione, sottoscritta dal soggetto interessato, a pena di nullità alla Direzione Regionale Servizi Sociali e alla Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive entro 10 giorni dal rilascio;

c) a conclusione dei lavori e del procedimento di verifica e di idoneità delle nuove strutture così come stabilito dalla DGRV n. 84/2007 l'autorizzazione all'esercizio rilasciata dalla competente Direzione Regionale dovrà obbligatoriamente riportare quanto previsto dall'art. 15 comma1 e 2 , e dall'art. 17 comma 2 del titolo IV della LR n. 22/2002 e sopra citati.

Quanto sopra si applica anche per le strutture per le quali è già stata autorizzata la realizzazione e non ancora attivate.

Nulla è innovato circa il procedimento di presentazione delle domande e dei progetti per le richieste di autorizzazione normato dalla DGRV n. 2067/2007.

2. di integrare la D.G.R.V. n. 157 del 26.01.2010, stabilendo che i piani locali di zona, ivi compresi quelli già approvati dalle Aziende ULSS per il quinquennio 2011-2015, devono prevedere un capitolo relativo alle nuove realizzazioni di Centri di Servizio, come previsto nel punto II. lett. 1-2-3 e 4 delle premesse. Tale aggiornamento dovrà pervenire alla Direzione Regionale Servizi Sociali entro il 26.07.2011; nulla viene modificato per le strutture finanziate dalla Regione e soggette ai procedimenti di cui all'art. 25 della L.R. n° 27/03.

3. di autorizzare la Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive a procedere sulla base delle schede di rilevamento di cui all'Allegato B all'aggiornamento dei dati relativi allo stato di fatto.

4. di confermare la sospensione dei procedimenti stabilito dalla DGRV n. 3552/2010 fino al 26.07.2011 per permettere l'applicazione delle determinazioni di cui sopra.

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.


(seguono allegati)

502_AllegatoA_232204.pdf
502_AllegatoB_232204.pdf

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