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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 32 del 03 maggio 2011


Materia: Informazione ed editoria regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 388 del 12 aprile 2011

Approvazione piano regionale relativo alle "Aree di Localizzazione" degli impianti di diffusione televisiva necessarie per servire le "Aree Ricorrenti di Utenza" fino a 5.000 abitanti e contestuale parere per integrazione siti già assentiti ed approvati con delibera n. 300/10/CONS della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Note per la trasparenza:

Il documento approva il Piano regionale relativo alle "Aree di localizzazione" degli impianti di diffusione televisiva in tecnica digitale necessarie per servire le "Aree Ricorrenti di utenza" fino a 5.000 abitanti. Contestualmente, ai sensi art. 42, comma 7 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 44 esprime parere favorevole in merito all'integrazione dell'elenco dei siti già assentiti ed approvati con delibera n. 300/10/CONS della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni richiesto dall'Autorità stessa.

Il Presidente della Giunta regionale, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue:

Con deliberazioni n. 744 e n. 1092 del 2007 la Giunta regionale ha provveduto alla costituzione di un Gruppo interdisciplinare di Studio e di lavoro per l'analisi delle incidenze dell'Accordo internazionale di Ginevra del 2006 nel territorio del Veneto, Gruppo integrato con successiva deliberazione n. 2790 del 7 ottobre 2008.

Il Gruppo di Studio in conformità alle direttive della Giunta regionale, ha elaborato il piano relativo alle "Aree di localizzazione" degli impianti di diffusione televisiva necessarie per servire le "Aree Ricorrenti di Utenza" con più di 5.000 abitanti, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3002 del 20 ottobre 2009, riservandosi di sottoporre all'approvazione della stessa in un secondo momento quello relativo alle Aree di localizzazione fino a 5.000 abitanti.

Il Piano è stato trasmesso all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e al Ministero per lo Sviluppo Economico ai fini della redazione del Nuovo Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze da parte dell'Autorità stessa.

Con nota in data 9 dicembre 2010 prot. 0070727 l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha trasmesso la delibera n. 603/10/CONS, recante il " Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nelle aree tecniche 5, 6 e 7 corrispondenti al territorio rispettivamente delle Regioni Emilia Romagna escluse le Province di Parma e Piacenza, Veneto incluse le Province di Mantova e Pordenone e Friuli Venezia Giulia. Come da allegato che forma parte integrante del presente provvedimento (Allegato A).

L'Autorità ai sensi dell'art. 42, comma 7 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 44, con la citata nota ha chiesto il parere della Regione del Veneto in ordine all'ubicazione di ulteriori impianti inseriti nel Piano rispetto a quelli già precedentemente assentiti.

La proposta formulata dall'Autorità riprende nella sostanza le conclusioni di cui al documento elaborato dal Gruppo di Studio e di lavoro che parimenti allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante (Allegato B) riguardante il Piano relativo alle "Aree di Localizzazione" degli impianti di diffusione televisiva necessarie per servire le "Aree Ricorrenti di Utenza" fino a 5.000 abitanti siti che sono necessari per servire piccole porzioni di territorio.

Al fine di garantire il mantenimento del servizio al cittadino ed evitare "zone d'ombra" in territori orograficamente svantaggiati (basti pensare all'area della provincia di Belluno e ad altre zone montane/collinari) a causa degli alti costi di attivazione degli impianti, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, i destinatari esclusivi dell'autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni alla installazione e all'esercizio di impianti e di ripetitori privati destinati alla ricezione e trasmissione dei programmi delle concessionarie televisive in ambito nazionale e locale sono stati individuati nei Comuni, Comunità Montane, altri Enti locali.

Il Gruppo di Studio e di lavoro ha preso atto che la quasi totalità dei siti aggiuntivi indicati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni rientrano tra quelli individuati dallo stesso e contenuti nella bozza di Piano relativo alle "Aree di Localizzazione" degli impianti di diffusione televisiva necessarie per servire le "Aree Ricorrenti di Utenza" fino a 5.000 abitanti, che forma parte integrante del presente provvedimento.

Resta ferma, come già indicato nella precedente delibera della Giunta regionale n. 3002 del 20 ottobre 2009, la possibilità per gli operatori di utilizzare, se necessario, anche altri siti rispetto a quelli attualmente individuati e assentiti, a condizione che vengano rispettate tutte le norme vigenti, che vengano preventivamente acquisite le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità regionali e che siano rispettati i criteri ed i parametri tecnici nonché i vincoli di emissione elettromagnetica previsti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Legge 31 luglio 1997 n. 249 "Istituzione della Autorità per le Garanzie nella Comunicazione e norme sui sistemi di telecomunicazioni e televisivo";

VISTA la L. R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio";

VISTA la L. 3 maggio 2004, n. 112 "Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della Rai, nonché delega al Governo per l'emanazione del TU della radiotelevisione";

VISTO il Decreto Legislativo 177/05 "TU per la radiodiffusione";

VISTI i documenti relativi all'Accordo di Ginevra del 16 giugno 2006;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 744/07, n. 1092 /07 e n. 2790/08;

VISTA la Legge 6 giugno 2008, n. 101 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee";

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 10 settembre 2008, così come modificato dal successivo Decreto Ministro in data 24 aprile 2009;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3002 del 20 ottobre 2009;

VISTO il parere positivo del CORECOM, espresso ai sensi della L.R. n. 18/2001, in data 28 marzo 2011.

delibera

1. di esprimere parere favorevole in merito ai siti aggiuntivi indicati dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni come da documento allegato che forma parte integrante del presente provvedimento (Allegato A) così come previsto dall'art. 42, comma 7 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 44, tenuto conto del parere positivo espresso dal Gruppo di Studio e lavoro di cui alle premesse del presente provvedimento;

2. di approvare, il documento allegato al presente provvedimento a farne parte integrante (Allegato B) così come redatto dal Gruppo interdisciplinare di Studio e di lavoro relativo alle "Aree di Localizzazione" degli impianti di diffusione televisiva necessarie per servire le "Aree Ricorrenti di Utenza" fino a 5.000 abitanti nel territorio della Regione Veneto;

3. di dare atto che nel documento di cui all'Allegato B risultano siti aggiuntivi che vanno ad integrare quelli di cui all'Allegato A;

4. di trasmettere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni il parere positivo in ordine al documento di cui all'Allegato A come integrato con i siti aggiuntivi presenti nel documento di cui all'Allegato B;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. la Direzione regionale Comunicazione e Informazione è incaricata dell'esecuzione del presente atto.


(seguono allegati)

388_AllegatoA_232004.pdf
388_AllegatoB_232004.pdf

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