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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 31 del 29 aprile 2011


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 421 del 12 aprile 2011

Sospensione dell'efficacia della DGR n. 343 del 29.03.2011.

Note per la trasparenza:

Si prevede la sospensione dell'efficacia della DGR n. 343 del 29.03.2011, sino al 31 dicembre 2011, riguardante la nomina di Commissari regionali finalizzati ad assicurare la gestione ordinaria e la regolare erogazione del servizio idrico nonché a garantire il regolare funzionamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nelle more dell'esercizio della potestà legislativa regionale statuita dall'art. 1, comma 1-quinquies della legge 26 marzo 2010, n. 42.
La sospensione in parola interviene a seguito della adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella G.U. n. 74 del 31.03.2011, che proroga al 31 dicembre 2011 il termine stabilito dall'art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

L'art. 1, comma 1-quinquies, della legge 26 marzo 2010, n. 42, rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni" (G.U. n. 72 del 27.03.2010), ha introdotto all'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), il comma 186-bis che stabilisce quanto segue:

"Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" (ovverossia: dal 01.01.2011).

L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, rubricato "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha posticipato al 31.03.2011 il termine stabilito dall'art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Ciò premesso, con DGR n. 343 del 29.03.2011, nelle more dell'esercizio della potestà legislativa regionale statuita dall'art. 1, comma 1-quinquies della legge 26 marzo 2010, n. 42, la Giunta regionale, al fine di assicurare la gestione ordinaria e la regolare erogazione del servizio idrico nonché di garantire il regolare funzionamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ha affidato a dei Commissari regionali i compiti come meglio specificati nell'Allegato A della medesima DGR n. 343/2011, nominando, nel contempo, i soggetti indicati nell'allegato in parola, rispettivamente per ciascuna Autorità di ambito territoriale ottimale regionale istituita ai sensi della legge regionale 27.03.1998, n. 5, e per ciascuna Autorità di ambito territoriale ottimale regionale o Ente responsabile di bacino istituiti ai sensi della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.

Nel frattempo, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, rubricato "Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", pubblicato nella G.U. n. 74 del 31.03.2011, è stato prorogato al 31 dicembre 2011 il termine stabilito dall'art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di talchè, si ravvisa l'opportunità di sospendere l'efficacia della DGR n. 343 del 29.03.2011 sino al medesimo termine del 31 dicembre 2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, comma 2, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 32 dello Statuto;

VISTO il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42;

VISTO l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011 pubblicato nella G.U. n. 74 del 31.03.2011;

VISTA la DGR n. 343 del 29.03.2011;

delibera

1. di sospendere, per le motivazioni di cui in premessa e qui richiamate e confermate, l'efficacia della DGR n. 343 del 29.03.2011 sino al 31 dicembre 2011 e contestualmente di disporne la non pubblicazione sul B.U.R. sino alla medesima data;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di comunicare il presente provvedimento ai Presidenti delle Autorità di ambito territoriale ottimale ed ai Presidenti dei superstiti Enti responsabili di bacino.


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