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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 309 del 15 marzo 2011
Presa d'atto delle disposizioni di cui all'art. 61, comma 14, D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, per la determinazione del compenso dei contratti dei Direttori Generali e dei Direttori Amministrativi, Sanitari e dei Servizi Sociali delle Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [
Note per la trasparenza:
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:
L'art. 61, comma 14, D.L. 112/2008, convertito con modificazioni in Legge 133/2008, impone che, a decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi, i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici siano rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.
Sul punto va rilevato che la norma di legge in parola disapplica gli artt. 3, comma 6, e 3-bis, comma 8 e 13 del D.Lgs 502/1992, nonché gli artt. 1, comma 5, e 2, comma 5, del D.P.C.M. 502/1995, come modificato dal D.P.C.M 319/2001, nella parte in cui è disciplinato l'ammontare del compenso spettante ai Direttori generali ed ai Direttori di area del S.S.N..
La disposizione in commento si inserisce nel più ampio quadro di provvedimenti volti al contenimento dei costi della pubblica amministrazione, cui la Regione del Veneto ha già dato applicazione, tra le altre, con DGRV 1950/2010 e 2101/2010 di riduzione del compenso dei dirigenti responsabili delle Segreterie Generali, delle Segreterie Regionali, del Segretario di Giunta, del Capo di Gabinetto e dell'Avvocato coordinatore.
Al successivo comma 21 dell'art. 61 del D.L. 112/2008 è prevista la facoltà per le Regioni, in luogo della completa adozione delle misure di cui al comma 14 di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19 del predetto D.L., ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente.
La Regione del Veneto, peraltro, non intende avvalersi della facoltà di cui al comma 21 art. 61 D.L. 112/2008, che si tradurrebbe in un ulteriore sacrificio economico per i cittadini della Regione in un momento nel quale permane critica la congiuntura economica, e ritiene dunque opportuno prendere atto del disposto dell'art. 61, comma 14, D.L. 112/2008, convertito con modificazioni in L. 133/2008, che trova già attuazione al conferimento di nuovi incarichi, o al rinnovo degli incarichi correnti, sia per i Direttori generali che per i Direttori di area del S.S.R., in difetto di diversa determinazione regionale.
In tal senso, il presente provvedimento si orchestra in continuità con quanto già disposto dallo stesso Presidente della Giunta della Regione, con i propri recenti atti di nomina dei Direttori Generali delle Aziende ULSS nn° 1 e 4 (Decreti nn° 247/2010 e 248/2010), i cui compensi sono stati determinati in applicazione della più volte citata disposizione dell'art. 61, comma 14, D.L. 112/2008, convertito con modificazioni in L. 133/2008.
Va soggiunto che le medesime disposizioni trovano applicazione anche in caso di nomina e rinnovo dei Direttori dei Servizi Sociali, per effetto di quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della L.R. 56/1994.
Non è superfluo prendere altresì atto dell'asimmetria retributiva potenzialmente introdotta dal Legislatore con la disposizione di cui all'art. 61, comma 14, del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008: vi è, infatti, che le predette riduzioni potrebbero determinare uno squilibrio economico tra la dirigenza apicale del S.S.N e le Direzioni strategiche aziendali. Squilibrio questo che, per quanto concerne i direttori di area trovava soluzione in quanto stabilito dal DPCM 502/1995, come modificato dal DPCM 319/2001, ove si prevedeva una clausola di salvaguardia collegata alle retribuzioni della dirigenza apicale, medica ed amministrativa, del S.S.N.
Tuttavia, la Regione del Veneto ritiene di prendere atto e dare corso al nuovo precetto legislativo, introdotto da norma di rango primario, finalizzata al contenimento della spesa pubblica.
Si ritiene altresì opportuno rinviare ad altro provvedimento l'adozione di nuovi schemi contrattuali dei direttori generali e dei direttori di area, che riflettano il mutato quadro normativo.
Al fine di completare il quadro normativo in materia di trattamento economico dei Direttori di Area, giova ricordare che rimangono in vigore sia l'art. 1, comma 6, del D.P.C.M. 502/1995, come modificato dal D.P.C.M. 319/2001, nella parte dove prevede che "... Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al direttore generale nei casi di cessazione dell'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto nonché per dimissioni", che l'art. 2, comma 6, del D.P.C.M. 502/1995, come modificato dal D.P.C.M. 319/2001, laddove prevede che "...Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, ai direttori amministrativo e sanitario in caso di cessazione dell'incarico conseguente a dimissioni, alla sostituzione del Direttore generale nonché a decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto".
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
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