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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 266 del 15 marzo 2011
Sviluppo e miglioramento delle attività di igiene e sanità pubblica, di igiene alimenti e nutrizione e di sanità animale svolte da Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS. Individuazione degli obiettivi (L.R. 16 agosto 2007 n. 23, art. 8, commi 2 e 3).
Note per la trasparenza:
Per le attività di igiene e sanità pubblica gli obiettivi riguardano gli anni 2010 e 2011.
Per le attività di igiene alimenti e nutrizione gli obiettivi riguardano gli anni 2009, 2010 e 2011.
Per le attività di sanità animale gli obiettivi riguardano gli anni 2009, 2010 e 2011.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:
Con la DGR n. 4204 del 30/12/2008 la Giunta Regionale ha provveduto ad indicare i criteri per assegnare gli importi spettanti alle Aziende ULSS che nel corso degli anni 2007 e 2008 hanno assicurato il raggiungimento degli obiettivi individuati nella programmazione regionale per quanto riguarda l'attività di igiene e sanità pubblica, di igiene alimenti e nutrizione e di sanità animale, svolta dai Dipartimenti di Prevenzione, secondo quanto previsto dal c. 2 art. 8 L.R. 16 agosto 2007 n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa. Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione".
Tale norma prevede che, a partire dall'anno 2007, un terzo dell'importo introitato nell'anno precedente, derivante dall'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, di igiene alimenti e nutrizione e di sanità animale, debba essere destinato allo sviluppo e al miglioramento dell'attività dei Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione funzionalmente preposti alle attività nei singoli settori citati.
Lo stesso comma dispone che l'assegnazione dell'importo introitato in seguito all'applicazione delle citate sanzioni è subordinata al raggiungimento di obiettivi individuati con la pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla Giunta Regionale.
Il successivo comma 3, confermando la delega ai Comuni delle funzioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, conferita dalla L.R. 28 febbraio 1977 n. 10, prevede che le amministrazioni comunali versino annualmente alla Regione l'importo di cui al comma 2 sopra richiamato,
affinché si provveda per l'assegnazione delle singole quote spettanti alle Aziende ULSS, cui appartengono i Servizi in questione.
Pertanto, nel biennio 2007-2008, con la citata DGR. n. 4204 del 2008 si è provveduto ad attuare il dettato normativo, stabilendo che l'ammontare della somma, che costituisce il fondo da ripartire, sia determinato facendo riferimento, per ciascun anno, ad un terzo di quanto hanno introitato le Amministrazioni Comunali nel corso dell'anno precedente, a seguito dell'applicazione, da parte delle Aziende ULSS, delle sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, di igiene alimenti e nutrizione e di sanità animale.
Attraverso la successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 527 del 02/03/2010 si è provveduto alla fissazione degli obiettivi 2009 esclusivamente per le attività di igiene e sanità pubblica con riferimento alle finalità previste dalla normativa suddetta.
Si precisa che l'attribuzione ai Dipartimenti di Prevenzione dell'importo di cui alla L.R. 16/08/2007 n. 23, art. 8 comma 2 e 3, è equamente suddivisa tra i diversi settori dei Dipartimenti di Prevenzione preposti alle attività di igiene e sanità pubblica, di igiene alimenti e nutrizione e di sanità animale.
Con il presente provvedimento si intende proporre l'insieme degli obiettivi e dei criteri per l'assegnazione alle Aziende ULSS delle singole quote loro spettanti, in riferimento alle attività di igiene e sanità pubblica, di igiene alimenti e nutrizione e di sanità animale, come di seguito specificato:
Si ricorda che gli obiettivi previsti con la presente Deliberazione sono riferiti a singole categorie di attività (igiene e sanità pubblica, igiene alimenti e nutrizione, sanità animale), senza considerare i Servizi che all'interno di ciascun Dipartimento di Prevenzione effettivamente svolgono le stesse attività.
In tal senso, si evidenzia che lo svolgimento di una determinata tipologia di attività di tutela della salute, cui si riferiscono gli obiettivi individuati con il presente atto, sono svolte nell'ambito delle molteplici funzioni dei Dipartimenti di Prevenzione delle varie Aziende ULSS.
Inoltre, le stesse attività in alcuni casi sono svolte mediante il coinvolgimento di personale appartenente a più Servizi, in relazione alle competenze necessarie per poter realizzare l'azione ispettiva secondo criteri di completezza metodologica.
Conseguentemente, le risorse attribuite alle Aziende ULSS in virtù del raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente Deliberazione dovranno essere impiegate per sviluppare e migliorare, in connessione alla tutela sanitaria da garantire nei singoli settori in questione, le attività del Dipartimento di Prevenzione a beneficio del buon funzionamento dello stesso, a favore delle aree tematiche in questione e per sviluppare un progressivo aumento delle capacità professionali del personale della struttura dipartimentale.
Per le motivazioni sopra evidenziate, le attività di tutela della salute svolte da ciascuna Azienda ULSS e connesse al riconoscimento delle risorse di cui al presente provvedimento, dovranno essere realizzate sul presupposto di un ampio coinvolgimento del personale operante all'interno dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, coinvolgimento da intendersi sia in termini di collaborazione tra i Servizi dipartimentali, sia in termini di informazione sulle scelte operative adottate.
Per quanto riguarda il settore dell'igiene e sanità pubblica si intende confermare gli obiettivi ed i criteri che, già individuati per l'anno 2009, sono stati nuovamente proposti con DGR n. 1166 del 23.03.2010"Piano regionale annuale 2010 di controllo su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari (P.Re.fit. 2010)".
Il suddetto Piano prevede, per ciascuna Azienda ULSS:
Solo ad alcune Aziende ULSS (che per il 2010, seguendo un criterio di rotazione rispetto agli anni precedenti, sono le Aziende ULSS n. 2 di Feltre, n. 5 "Ovest Vicentino", n. 8 di Asolo, n. 14 di Chioggia, n. 16 di Padova, n. 18 di Rovigo e n. 22 di Bussolengo) è stata prescritta anche l'effettuazione di un campionamento di prodotto fitosanitario presso le rivendite, per la successiva analisi qualitativa e quantitativa sulla presenza del principio attivo dichiarato in etichetta.
Si evidenzia che l'attività di controllo nelle attività di vendita ed impiego dei prodotti fitosanitari, oltre ad essere prevista dall'art. 17, c.1 D.Lgs. n. 194/95, è sancita dallo specifico Accordo Stato Regioni PP.AA. del 8.4.2009 per il quinquennio 2009-2013 e trova nella DGR n. 1166 del 23.03.2010 l'atto di programmazione regionale in materia per l'anno 2010.
Oltre agli obiettivi suddetti, ritenendo necessario intensificare l'azione di informazione e di educazione alla salute a favore dei venditori ed utilizzatori di prodotti fitosanitari, ciascuna Azienda ULSS realizzerà mirati interventi formativi (almeno 1 per i venditori e 1 per gli utilizzatori) al fine di sostenere la preparazione di quanti, avendo conseguito l'abilitazione alla vendita e l'autorizzazione all'impiego dei prodotti fitosanitari, devono saper valorizzare le proprie conoscenze in materia di prodotti fitosanitari, affinché l'impiego di questi ultimi, oltre ad essere quanto più possibile rispettoso del territorio e dell'ambiente, non costituisca un danno per la salute delle persone.
Un'azione in tal senso deve garantire che non siano venduti né utilizzati prodotti fitosanitari revocati e pertanto la formazione deve concretizzarsi quale aggiornamento periodico, complementare all'attività formativa prevista dalla normativa di settore per il conseguimento dell'abilitazione rispettivamente alla vendita e all'impiego dei prodotti fitosanitari.
A tal proposito si evidenzia che, nell'ambito del Progetto Regionale FAS "Fitosanitari - Ambiente - Salute" di cui alla DGR n. 136 del 31.1.2003, si è consolidato il sistema di archiviazione ed elaborazione dei dati conseguenti alle annuali dichiarazioni dei prodotti fitosanitari presentate dai venditori degli stessi prodotti, in base all'art. 42, c. 1, DPR 23.4.2001 n. 290.
L'efficienza del sistema suddetto è legato alla corretta presentazione dei dati di vendita, in particolare assicurando che il dato relativo a ciascun prodotto fitosanitario venduto corrisponda al numero di registrazione ministeriale dello stesso prodotto fitosanitario.
La coerenza e l'efficienza di tale sistema sono condizionati dal livello di correttezza delle informazioni da archiviare e ciò comporta la necessità di assicurare precisione ed esattezza dei dati riportati nelle singole schede di vendita, secondo la modulistica e le indicazioni ministeriali.
Negli ultimi anni, inoltre, è stato avviato un processo di informatizzazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni di vendita e questo richiede, sul piano operativo, una conoscenza degli elementi necessari per garantire la corretta compilazione delle stesse dichiarazioni secondo tale modalità.
Pertanto, si ritiene necessaria un'azione di informazione e supporto nei confronti dei venditori da parte di ciascuna Azienda ULSS, affinché siano impartite le istruzioni sulla corretta presentazione delle dichiarazioni, sia nella forma cartacea, sia nelle possibili modalità informatizzate.
Ciò posto, per quanto riguarda l'attività 2010, la verifica circa l'ammissibilità al finanziamento da ripartire relativamente agli obiettivi previsti per le attività di igiene e sanità pubblica saranno considerate le schede di cui alle pagine n. 18,19 e 20 dell'allegato alla DGR n. 1166 del 23.03.2010, schede che, in conformità alla documentata attività ispettiva svolta - da conservare agli atti presso i Dipartimenti di Prevenzione - riportano i risultati relativi allo svolgimento, da parte di ciascuna Azienda ULSS, del Piano regionale annuale 2010 di controllo su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari.
Le schede suddette, come previsto con la stessa DGR n. 1166 del 23.3.2010, dovranno pervenire, per l'anno 2010, alla Direzione Regionale Prevenzione entro il termine del 31.3.2011.
Per il 2011 dovranno essere adottate le stesse modalità, sulla base dell'atto regionale di programmazione della sorveglianza sanitaria relativa al piano annuale di controllo sulle attività di vendita ed utilizzazione dei prodotti fitosanitari anno 2011, a cui dovrà aggiungersi la relazione delle iniziative formative sopra evidenziate e sull'attività di informazione e supporto a favore dei venditori per assicurare la corretta presentazione delle annuali dichiarazioni di vendita di prodotti fitosanitari.
Nel termine del 31 marzo 2012, le Aziende ULSS dovranno quindi inviare alla Direzione Regionale Prevenzione anche le relazioni circa l'attività formativa e di educazione alla salute svolta nel 2011 a favore dei venditori e degli utilizzatori di prodotti fitosanitari.
L'Allegato A alla presente Deliberazione evidenzia l'insieme degli obiettivi e degli indicatori di risultato - ripartiti per gli anni 2010 e 2011 - da rispettare da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, relativamente alle attività di igiene e sanità pubblica, per le finalità di cui al c. 2 art. 8 L.R. 16 agosto 2007 n. 23 citata.
Per quanto riguarda gli obiettivi ed i criteri relativi alle attività di igiene alimenti e nutrizione è stato individuato l'obiettivo di omogeneizzare e razionalizzare le procedure di controllo ufficiale sulla presenza di Organismi Geneticamente Modificati (OGM) negli alimenti, in esecuzione di quanto disposto dalle direttive nazionali e nel rispetto di quanto programmato in merito dal Piano Regionale Integrato di campionamento (PRIC) 2007-2010.
L'Allegato B alla presente Deliberazione evidenzia l'insieme degli obiettivi e degli indicatori di risultato da rispettare da parte dei Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) per le finalità di cui al c. 2 art. 8 L.R. 16 agosto 2007 n. 23.
Relativamente alle attività dei Servizi Veterinari, sono stati proposti gli obiettivi di omogeneizzazione e razionalizzazione delle procedure di controllo ufficiale. L'indicatore da utilizzare da parte dei Servizi Veterinari delle Aziende ULSS coincide con l'effettuazione delle procedure di controllo ufficiale del Piano Nazionale Residui (PNR). È previsto il raggiungimento dell'80% dei controlli.
La verifica del conseguimento dell'obiettivo si ha in riferimento all'omogeneizzazione e alla razionalizzazione delle procedure di controllo ufficiale, con la raccolta dei dati attraverso l'estrazione delle informazioni dalla banca dati dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
L'Allegato C alla presente Deliberazione evidenzia l'insieme degli obiettivi e degli indicatori di risultato da rispettare da parte dei Servizi Veterinari (Svet) per le finalità di cui al c. 2 art. 8 L.R. 16 agosto 2007 n. 23.
Si evidenziano, in continuità con le DGR n. 4204 del 30.12.2008 e n. 527 del 02.03.2010 relative al triennio precedente, anche i criteri per la ripartizione - tra le Aziende ULSS che avranno raggiunto nel corso del 2009, 2010 e 2011 gli obiettivi sopra evidenziati - della somma prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, L.R. 16 agosto 2007 n. 23:
Ciò posto, si sottolinea che gli interventi nell'ambito della tutela sanitaria di igiene e sanità pubblica, di igiene alimenti e nutrizione e di sanità animale con i dettagli relativi agli indicatori di valutazione, agli standard, ai criteri e agli strumenti di verifica sono proposti nelle schede allegate (Allegato A, Allegato B ed Allegato C) al presente provvedimento,del qualecostituiscono parte integrante e sostanziale.
Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dovrà essere motivato da parte dell'Azienda ULSS nella relazione di trasmissione del risultato relativo all'attività in questione.
Si precisa che la verifica circa l'effettivo raggiungimento degli obiettivi sarà effettuata dalla Direzione Regionale Prevenzione successivamente alla raccolta dei dati di attività riferita agli anni indicati, sulla base degli obiettivi individuati - per gli anni evidenziati - nei citati Allegato A, Allegato B ed Allegato C del presente provvedimento.
La stessa Direzione Regionale Prevenzione provvederà quindi per la liquidazione dei singoli importi a favore delle Aziende ULSS aventi i requisiti determinati, sulla base dell'esito dell'attività svolta e dei criteri evidenziati con il presente atto.
Si sottolinea che le somme trasferite alle singole Aziende ULSS conseguentemente al presente atto dovranno essere utilizzate esclusivamente per l'acquisizione di nuovi strumenti tecnologici utili per l'espletamento delle attività di igiene e sanità pubblica, di igiene alimenti e nutrizione e di sanità animale, nonché per la formazione del personale impiegato nelle stesse attività.
La determinazione dell'importo spettante a ciascuna Azienda ULSS avverrà successivamente al 31 marzo di ogni anno, termine stabilito sia per il versamento alla Regione del Veneto degli importi di cui al comma 2 art. 8 L.R. 16 agosto 2007 n. 23 introitati dai Comuni del Veneto, sia per la presentazione da parte delle Aziende ULSS dei risultati delle attività di igiene e sanità pubblica, di igiene alimenti e nutrizione e di sanità animale svolte nell'anno precedente.
Riguardo agli obiettivi, agli indicatori ed ai criteri proposti con la presente Deliberazione, sono state sentite le Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità.
Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
Visto il D.lgs. n. 194 del 17.03.1995.
Visto il DPR n. 290 del 23.04.2001.
Vista la L.R. n. 10 del 28.2.1977.
Vista la L.R. n. 23 del 16.8.2007.
Vista la DGR n. 4204 del 30.12.2008.
Vista la DGR n. 527 del 2.3.2010.
Vista la DGR n. 1166 del 23.3.2010.
Sentite le Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità.
delibera
(seguono allegati)
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