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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 26 del 05 aprile 2011


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 263 del 15 marzo 2011

Sanità. Area del Comparto Approvazione del Protocollo di intesa sottoscritto il 22 febbraio 2011 dall'Assessore alla Sanità, dal Segretario regionale per la Sanità e dalle organizzazioni sindacali.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Il presente protocollo approva un protocollo d'intesa con il quale l'Amministrazione conviene con le organizzazioni sindacali del Comparto Sanità i contenuti delle linee di indirizzo regionali per le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale relative alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 16 della L. 4 novembre 2010, n. 183.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'articolo 73 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha innovato la disciplina relativa al rapporto di lavoro a tempo parziale dei pubblici dipendenti contenuta nell'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

In particolare, il testo novellato dell'articolo 1, comma 58, del D.L. 78/2010 conferisce alla pubbliche amministrazioni la facoltà entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda del dipendente, di concedere o meno la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, fermo restando l'obbligo di negarla entro il predetto termine nelle ipotesi individuate dallo stesso comma.

L'articolo 16 della L. 4 novembre 2010, n. 183 stabilisce che entro 180 giorni dalla data della sua entrata in vigore, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del decreto legge n.112/2008, convertito nella L. 133/2008.

Sono stati segnalati ai competenti uffici regionali difformità interpretative ed applicative di quest'ultima disposizione da parte delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale suscettibili di creare ingiustificate disparità di trattamento tra i dipendenti.

Conseguentemente si palesa l'opportunità che la Regione, nel quadro dei poteri ad essa attribuiti dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., formuli linee di indirizzo alle predette aziende ed enti volte ad omogeneizzare, nel rispetto delle disposizioni recate dalla legislazione nazionale e della sfera di autonomia aziendale, la metodologia e i criteri generali per la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale, ovvero per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

A tal fine, in base agli accordi regionali disciplinanti le relazioni dell'amministrazione regionale con le organizzazioni sindacali del Comparto Sanità, recepiti con D.G.R. n. 733 del 1 marzo 2000 e con D.G.R. n. 4308 del 29 dicembre 2004, in data 22 febbraio 2011, l'Assessore alla Sanità e il Segretario Regionale per la Sanità hanno sottoscritto con le predette Organizzazioni l'allegata ipotesi di Protocollo d'intesa (Allegato A),.

Si ritiene che i contenuti del predetto Protocollo di intesa debbano costituire le linee di indirizzo regionali per la gestione del rapporto di lavoro a tempo parziale da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale.

Si dà atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2°comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
  • visto l'articolo 73 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  • visto l'articolo 16 della L. 4 novembre 2010, n. 183;
  • visto il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. .]

delibera

  1. di approvare l'ipotesi di Protocollo di intesa sottoscritta il 22 febbraio 2011 dall'Assessore alla Sanità, dal Segretario Regionale per la Sanità e dalle organizzazioni sindacali del Comparto, che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante ed essenziale (Allegato A) relativa all'applicazione nelle aziende ed enti del Servizio sanitario Regionale delle disposizioni concernenti il rapporto di lavoro a tempo parziale contenute nell'articolo 16 della L. 4 novembre 2010, n. 183;
  2. di precisare che contenuti del predetto Protocollo di intesa costituiscono le linee di indirizzo regionali per la gestione del rapporto di lavoro a tempo parziale da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale;
  3. di precisare che il rispetto delle linee di indirizzo di cui al punto 2 costituisce uno degli obiettivi che i Direttori generali dovranno conseguire ai fini del riconoscimento dell'integrazione del trattamento economico, ex art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 19 luglio 1995, n.502, così come modificato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001, n.319;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.


(seguono allegati)

263_Allegato A_231548.pdf

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