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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 21 del 15 marzo 2011


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 190 del 22 febbraio 2011

DGR 394 del 20 febbraio 2007 "Indirizzi ed interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti". Approvazione del provvedimento n. 115/CR del 14.10.2010.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

aggiornamento della programmazione relativa ai servizi residenziali per anziani non autosufficienti

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

La Legge regionale n°1 del 30 gennaio 2004, art. 34, dispone che la Giunta Regionale provveda, previo parere della competente commissione consiliare, alla definizione della programmazione per la residenzialità per anziani non autosufficienti.

Con le Deliberazioni n°464 del 28 febbraio 2006 e n°394 del 20 febbraio 2007, la Giunta Regionale ha approvato il nuovo assetto della residenzialità dando disposizioni alle Aziende ULSS per l'assistenza alle persone anziane non autosufficienti nei Centri di Servizio residenziali e introducendo importanti innovazioni nell'accesso al sistema della residenzialità. In particolare la programmazione regionale intende perseguire la libera scelta del cittadino nei percorsi di assistenza e la dotazione adeguata per territorio di posti letto accreditabili/autorizzabili nei Centri di Servizio, condizione necessaria ed indispensabile per l'erogazione di prestazioni sociali e sociosanitarie alle persone non autosufficienti.

Successivamente alle due deliberazioni di programmazione n°464/06 e n°394/07, la Giunta Regionale con DGR n°457/07 ha chiarito le modalità operative per l'attuazione della programmazione sociosanitaria della residenzialità per anziani non autosufficienti, definendo il concetto di impegnativa di residenzialità come titolo rilasciato dalla Azienda ULSS al cittadino per l'accesso alle prestazioni rese nei servizi residenziali accreditati ai sensi della LR 22/02.

Al fine di garantire la congruenza delle fruibilità dei posti letto residenziali per le persone non autosufficienti la Giunta Regionale, con le deliberazioni di programmazione, ha stabilito che il fabbisogno di residenzialità per territorio, calcolato sulla base di specifici indicatori socio-demografici, venga aggiornato annualmente, in relazione al dato statistico sulla popolazione dell'anno precedente.

Sulla base di tali disposizioni, il relatore propone di approvare l'aggiornamento del fabbisogno di posti letto per anziani non autosufficienti, tabella Allegato A, alla presente deliberazione secondo i criteri fissati dalla DGR 394/07 e sulla base dei previsti indicatori socio/demografici, riportando nella colonna H il fabbisogno massimo di posti letto per anziani non autosufficienti.

La DGR n°394/07 definiva che il limite massimo dei posti accreditabili per ogni Azienda ULSS fosse calcolato aumentando del 10% il numero di impegnative, al fine di garantire la mobilità e contestualmente la libera scelta delle persone. Successivamente, previo parere della V Commissione Consigliare espresso nella seduta del 17 dicembre 2008, con DGR n°471 del 24 febbraio 2009, la Giunta Regionale ha disposto che il numero di posti letto per la residenzialità complessivamente accreditabili ai sensi della LR 22/02 sia calcolato, per ambito territoriale di Azienda ULSS, aumentando del 10% il valore del fabbisogno determinato secondo i criteri di cui alla DGR n°394/07.

L'applicazione di tale principio permette di definire il numero di posti letto accreditabili/autorizzabili, cioè rientranti nella dotazione della rete di offerta che le Aziende ULSS e le Conferenze dei Sindaci definiscono attraverso il Piano Locale della non autosufficienza inserito nel Piano di Zona e sui quali può essere spesa l'impegnativa di residenzialità di cui alla DGR n°457/07.

Le analisi e le verifiche sullo stato di attuazione della programmazione regionale delineata dalle suddette DGR, nonché le richieste e le osservazioni pervenute da diversi soggetti ed enti territoriali hanno però evidenziato alcune criticità che necessitano di essere affrontate al fine di assicurare risposte sempre più adeguate ai bisogni delle persone non autosufficienti. Tali criticità possono essere così sintetizzate:

  • necessità di salvaguardare e valorizzare il patrimonio strutturale già esistente che può essere utilizzato per favorire una maggiore opportunità di libera scelta;
  • richieste di adeguamento e riconoscimento pervenute da alcuni ambiti territoriali che presentano una dotazione storica di offerta superiore a quanto previsto dalla colonna H della tabella 2 della DGR n°457/07;
  • necessità di superare il meccanismo attuale che penalizza gli ambiti territoriali con dotazione strutturale e numero di impegnative inferiore al fabbisogno (con conseguente rallentamento del processo di sviluppo e di allineamento alla media regionale).

Pertanto, al fine di sostenere il progressivo aumento della popolazione anziana e lo sviluppo dei processi di programmazione al fine di tutelare il patrimonio esistente, il relatore propone di modificare criterio per l'accreditabilità dalla DGR n°471/09, sostituendo il paragrafo:

"A tal fine la residenzialità complessivamente accreditabile in ambito regionale e locale ai sensi della L. R. 22/02 sarà aumentabile con una percentuale del + 10% rispetto al fabbisogno di posti letto per anziani non autosufficienti determinato secondo i criteri definiti con DGR 394/07 al punto 7".

Con il seguente: "A tal fine la residenzialità complessivamente accreditabile in ambito regionale e locale ai sensi della L. R. 22/02 sarà aumentabile con una percentuale del + 25% rispetto al fabbisogno di posti letto per anziani non autosufficienti determinato secondo i criteri definiti con DGR 394/07 al punto 7".

Conseguentemente, il relatore propone di approvare la tabella, di cui all'Allegato B al presente provvedimento, come parametro di riferimento per la programmazione dei posti letto autorizzabili/accreditabili, definendo il nuovo livello di programmazione regionale, sino all'approvazione della nuova programmazione pluriennale, che dovrà essere recepito attraverso la rivisitazione dei Piani Locali della non Autosufficienza, in fase di predisposizione da parte delle Aziende ULSS e approvati dalle Conferenze dei Sindaci nella prossima programmazione dei Piani di Zona.

Ai fini dell'aggiornamento della programmazione territoriale sulla base dell'Allegato B della residenzialità per anziani non autosufficienti, le Aziende ULSS e le Conferenze dei Sindaci dovranno tenere in considerazione i seguenti criteri di priorità:

  1. patrimonio esistente;
  2. nuove realizzazioni.

Il relatore inoltre precisa che il provvedimento, non comporta l'incremento delle impegnative di residenzialità di cui alla DGR 457/07 e l'attuazione del presente provvedimento avverrà secondo le definizioni dei Piani di Zona approvati dalle Conferenze dei Sindaci.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
  • VISTO l'art.34,comma 1,LR 1/2004;
  • VISTA la LR 30/2009;
  • VISTO l'art. 4, LR 2/2006;
  • VISTE le DGR n°464/2006 e n°394/2007;
  • VISTA la DGR n°457/2007;
  • VISTA la DGR n°471/2009;
  • VISTA la documentazione agli atti della Direzione Regionale per i Servizi Sociali;
  • VISTO il parere favorevole della 5^ Commissione Consiliare, espresso nella seduta del 2 dicembre 2010 - rif. prot. 0000291 del 12/01/2011;]

delibera

1. le premesse costituiscono parte integrante del provvedimento;

2. di prendere atto del parere favorevole della 5^ Commissione Consiliare, espresso nella seduta del 2 dicembre 2010 - rif. prot. 0000291 del 12/01/2011;

3. di approvare la sostituzione del paragrafo della DGR n°471/09 come descritto in premessa;

4. di approvare l'Allegato A,al presente provvedimento "Calcolo fabbisogno residenzialità anno 2010";

5. di approvare l'Allegato B,"Programmazione residenzialità", al presente provvedimento come parametro per la programmazione territoriale dei posti letto accreditabili/autorizzabili, fatti salvi i vincoli di bilancio;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.


(seguono allegati)

190_AllegatoA_231126.pdf
190_AllegatoB_231126.pdf

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