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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 170 del 22 febbraio 2011
Certificazione della percentuale di RD (raccolta differenziata) dell'anno 2009 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica - L.R. n. 24 del 16.08.2002, D.G.R. n. 3918 del 30.12.2002 e s.m.i., D.G.R. n. 908 del 18.03.2005, L. R. n. 22 del 26.11.2004 e D.G.R.V. n. 1845 del 19.07.2005.
Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento viene approvata la percentuale di raccolta differenziata registrata da ciascun Comune nell'anno 2009 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica.
L'Assessore Arch. Maurizio Conte riferisce quanto segue.
La Legge 28 dicembre 1995 n. 549, art. 3 (commi dal 24 al 41), istituisce dal 1° gennaio 1996 un "tributo speciale" per il conferimento di rifiuti solidi in discarica.
Il tributo è destinato al finanziamento di iniziative ambientali ed è corrisposto - sulla base dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti smaltiti - dal gestore della discarica che agendo come soggetto passivo dell'imposta con obbligo di rivalsa nei confronti di coloro che effettuano il conferimento, lo versa in un apposito fondo regionale entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento dei rifiuti.
Le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione sono regolamentate, per legge, dalle Amministrazioni regionali mediante l'adozione di specifici atti legiferativi.
Nel rispetto di quanto stabilito dalla richiamata norma nazionale, la Regione Veneto all'art. 39 della legge regionale n. 3 del 21 gennaio 2000 ha definito le modalità di quantificazione del tributo ed ha individuato i criteri di riduzione dell'ecotassa per i Comuni con determinate percentuali di raccolta differenziata.
In particolare, il comma 5 dell'art. 39, stabilisce che il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata da riconoscere a ciascun Comune conferitore in discarica, debba essere certificato annualmente dall'ARPAV- Osservatorio Regionale Rifiuti.
Tali accertamenti vengono compiuti verificando il rispetto delle tempistiche e delle modalità stabilite dalla DGR n. 3918 del 30/12/2002 e dai successivi provvedimenti che l'hanno, nel tempo, integrata e/o parzialmente modificata.
Va al riguardo ricordato che con deliberazione n. 330 del 17/02/2009 la Giunta regionale, nell'approvare la "certificazione RD (raccolta differenziata) anno 2007" per il pagamento dell'ecotassa 2008, ha stabilito che il mancato rispetto della tempistica indicata per la presentazione dei dati di cui alla DGR n. 3918/2002 e della documentazione di cui alla DGR n. 1845/2005 legittimava l'applicazione di un tributo in misura intera per tutta l'annualità corrispondente, fatte salve eventuali eccezioni che dovranno essere motivatamente documentate dagli Enti interessati.
Successivamente con deliberazione n. 1022 della 23/03/2010, nell'accogliere delle motivate istanze presentate da alcuni Comuni inottemperanti, la Giunta regionale ha deciso di applicare, in deroga a quanto stabilito dal punto 5 della DGR 330/09, il tributo nella misura piena limitatamente ai soli giorni di ritardo registrati nella presentazione della documentazione.
Nelle more di un riordino della regolamentazione sulla certificazione, in considerazione dei numerosi ritardi riscontrati nella trasmissione delle dichiarazioni previste dalla DGR n. 3918/2002 e dalla DGR n. 1845/2005 da parte di Comuni o Enti delegati, si ritiene opportuno riproporre, per le suddette Amministrazioni comunali inottemperanti, una penalizzazione analoga a quella individuata con la DGR n. 1022/2010 stabilendo altresì che, il Comune conferitore dovrà versare, all'atto dello smaltimento in discarica, un tributo pieno per ciascuno giorno di ritardo, tenuto conto del "quantitativo giornaliero medio" (QGM), così calcolato:
Σ QRU
QGM = ------------
312
QGM = Quantitativo Giornaliero Medio
Σ QRU = Quantitativi di Rifiuti Urbani complessivamente smaltiti dal Comune in discarica durante l'anno di riferimento della certificazione:
312 = Giorni di conferimento in discarica convenzionalmente considerati
Si riferisce altresì che, con nota prot. n. 158195 del 30/12/2010 l'Osservatorio Regionale Rifiuti ha comunicato l'elenco delle Amministrazioni comunali e le rispettive percentuali di raccolta differenziata raggiunte ai fini dell'applicazione del tributo speciale per l'anno 2009.
Da tale comunicazione emerge come quest'anno le tempistiche di trasmissione dei documenti siano state rispettate da 564 Comuni.
Tali Amministrazioni comunali vengono riportate nell'elenco posto a corredo del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale come Allegato A, suddiviso in tre liste ciascuna riferita alla riduzione del tributo speciale per il deposito in discarica da assoggettare ai diversi Comuni.
Inoltre viene posto in appendice al presente provvedimento, sempre quale parte integrante e sostanziale dello stesso anche un Allegato B, che riporta l'elenco delle Amministrazioni comunali che non hanno assolto agli obblighi amministrativi stabiliti dalla regolamentazione regionale, trasmettendo la dichiarazione di veridicità oltre la scadenza del 01 marzo 2010 e/o la documentazione ai sensi della DGR. n. 1845/2005 oltre il 30 aprile 2010.
Sempre nel medesimo Allegato B è riportata la data di trasmissione della dichiarazione di veridicità e la riduzione del tributo che ciascun Comune potrà ottenere solo dopo aver versato il tributo pieno dovuto per i giorni di ritardo maturati.
Si fa presente che, limitatamente per il Comune di Salcedo (VI), viene proposta l'applicazione del tributo nella misura del 65% (16,78 €/t) per i giorni di ritardo maturati nella presentazione della documentazione stabilita dalla DGR. n. 1845/2005, in quanto tale dichiarazione - a differenza di quella prevista dalla DGR n. 3918/2002 - non è obbligatoria e la percentuale che il Comune in questione ha raggiunto lo colloca - senza le agevolazioni previste dalla DGR 1845/05 - nella fascia delle Amministrazioni tenute a pagare il tributo nella misura del 65%.
Analogo discorso può essere fatto - in parte - anche per il Comune di Enego (VI) il quale, a differenza del Comune di Salcedo (VI) senza le agevolazioni previste dalla DGR 1845/05, si colloca comunque nella fascia dei Comuni tenuti al versamento del Tributo nella misura piena.
Da ultimo si evidenzia che eventuali istanze di riesame di Comuni inadempienti, verranno valutate in un successivo provvedimento, e ciò al fine di non causare ritardi nell'adozione della presente deliberazione e pertanto possibili ed ingiustificate penalizzazioni alle Amministrazioni comunali che hanno adempiuto agli obblighi regolamentari stabiliti.
Infine si ritiene utile rammentare che la tempistica, per la trasmissione all'Osservatorio Regionale Rifiuti della documentazione necessaria per usufruire delle agevolazioni relativa all'annualità 2010, è la seguente:
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la DGR n. 3918 del 30/12/2002 e succ. provvedimenti di integrazione e/o parzialmente modifica;
VISTA la DGR n. 330 del 17/02/2009 così come integrata con la DGR n. 1412 del 19/05/2009 e la DGR n. n. 1022 della 23/03/2010;
VISTA la nota prot. n. 158195 del 30/12/2010 dell'Osservatorio Regionale Rifiuti (ARPA Veneto - Servizio Rifiuti e Compostaggio).
delibera
1. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Allegato A che riporta l'elenco dei Comuni - suddivisi per classi di raccolta differenziata - che hanno comunicato le dichiarazioni di veridicità e/o le documentazioni ai sensi della D.G.R. n. 1845/2005 secondo le modalità e le tempistiche previste.
2. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Allegato B che riporta l'elenco delle Amministrazioni comunali che non hanno assolto agli obblighi amministrativi stabiliti dalla regolamentazione regionale e i relativi tributi speciali da applicare sulla base di quanto riferito in premessa.
3. Di confermare che il tributo speciale per il deposito in discarica riferito all'annualità 2009, decorre dal 01.01.2010.
4. Di invitare tutte le Amministrazioni comunali al rispetto delle scadenze nella presentazione della documentazione prevista per la certificazione della futura percentuale di RD, confermando che la tempistica per la trasmissione all'Osservatorio Regionale Rifiuti di suddetta documentazione relativamente all'annualità 2010 è la seguente:
5. Di provvedere alla pubblicazione integrale sul BURV del presente provvedimento, comprensivo degli Allegati A e B.
6. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione regionale Ragioneria e Tributi, al Ministero Tutela Ambiente, all'ARPAV, all'ISPRA e alle Amministrazioni Provinciali del Veneto.
7. Di demandare alla Direzione Tutela Ambiente la comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente provvedimento ai seguenti destinatari: Sezione Regionale dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, Consorzi Obbligatori ed all'Unioncamere, Ambiti Territoriali Ottimali e laddove non ancora costituiti Enti responsabili di Bacino, Comuni del Veneto, e soggetti titolari di provvedimenti autorizzativi di discariche di rifiuti urbani.
8. Di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
9. Che avverso il presente provvedimento, è ammesso l'esperimento di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa" modificativa dell'art. 21 della L. 1034/71 nonché dall'art. 9, 1° comma, del D.P.R. 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".
(seguono allegati)
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