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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 16 del 22 febbraio 2011


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 121 del 08 febbraio 2011

Istituzione del Registro Regionale delle Attestazioni di Certificazione Energetica - DM 26/06/2009 - Linee guida per la certificazione energetica degli edifici

Note per la trasparenza:

Le misure economiche per il contenimento dei consumi energetici hanno portato all'introduzione, nella norma italiana, dell'obbligo di redigere un certificato energetico per gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione o oggetto di negoziazione tra privati, da redigersi a cura di un tecnico di "parte terza" rispetto alla progettazione e realizzazione dell'edificio.

Le attestazioni di certificazione energetica vengono trasmesse alla Regione, che effettua attività di monitoraggio statistico inviando i risultati al Ministero dell'Ambiente. Il quantitativo di tale documentazione, che quotidianamente perviene agli uffici dell'U.P. Energia, induce a considerare modalità di registrazione delle attestazioni che risultino, da un lato, maggiormente funzionali allo scopo di monitoraggio anzidetto e, dall'altro, snelliscano l'attività di gestione documentale, pur nell'osservanza degli obblighi di protocollazione e corretta conservazione dei propri archivi posti a carico delle Pubbliche Amministrazioni.

In tal senso, con la presente deliberazione, si istituisce un Registro Regionale delle Attestazioni di Certificazione Energetica, cui sono attribuiti tutti gli effetti giuridici connessi alla ricezione e registrazione delle attestazioni trasmesse alla Regione, che si configura quale sistema di registrazione particolare afferente al sistema di gestione documentale regionale, nel quale si inserisce senza soluzione di continuità.

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato, di concerto con l'Assessore Dr. Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:

Com'è noto, il contenimento dei consumi energetici e le tecniche di progettazione e fabbricazione di immobili ad uso residenziale o commerciale in linea con tale prospettiva rappresenta uno degli obiettivi premianti in termini di tutela ambientale.

Le misure economiche legate a questa prospettiva hanno un forte impatto a tutti i livelli del tessuto economico e sociale dell'Unione Europea, e le Regioni sono chiamate a collaborare, all'interno degli Stati membri, per governare tale impatto e favorire la cultura del rispetto dell'ambiente, nella maniera più capillare possibile, facilitando l'azione di "riqualificazione energetica" del patrimonio urbanistico ed edilizio che insiste sul territorio.

Con i D.Lgs. 192/2005 e 311/2006 di recepimento delle Direttive Europee, è stato disposto l'obbligo di redigere un certificato energetico per gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione, od oggetto di negoziazione tra privati, da redigersi a cura di un tecnico di "parte terza" rispetto alla progettazione e alla realizzazione dell'edificio.

Il certificato ha validità "decennale", è un documento allegato agli atti pubblici negoziali e dev'essere redatto in originale nei modelli disposti dalle Linee Guida per la certificazione energetica degli edifici, approvate con DM 26/06/2009, pubblicate in G.U. n. 158 del 10/07/2009.

I punti 8 e 9 delle predette Linee Guida sanciscono l'obbligo di trasmettere copia dell'attestazione di certificazione energetica anche alla Regione, alla quale attualmente, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 192/2005, compete l' obbligo di censire le attestazioni, analizzarne i dati ed inviare i risultati di quest'attività di monitoraggio statistico al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvedono a riunirli, elaborarli ed integrarli con i risultati di analoghe attività autonome a livello nazionale, al fine di pervenire ad un quadro conoscitivo unitario da trasmettere annualmente al Parlamento e alla Conferenza unificata.

L'assolvimento di tale obbligo di trasmissione delle attestazioni alla Regione del Veneto si sta rivelando, via via, sempre più impattante, tanto per i soggetti certificatori e proprietari degli edifici che obbligatoriamente devono essere certificati, quanto per gli uffici dell'U.P. Energia della Regione del Veneto, per le problematiche connesse alla ricezione, protocollazione e archiviazione delle attestazioni riguardanti gli immobili di tutto il territorio della Regione.

Al fine di ridurre tale impatto, nell'ottica della semplificazione delle procedure e dell'innovazione tecnologica tra pubblica amministrazione e cittadini, la Direzione Affari Generali, la Direzione Sistema Informatico e l'U.P. Energia, competenti rispettivamente sulla gestione dei flussi documentali, sull'infrastruttura tecnologia informatica e sulla gestione delle attestazioni nella Regione del Veneto, hanno avviato la realizzazione di un applicativo informatico VE.NET. energia la cui attuazione, all'interno del più ampio sistema di gestione documentale della Regione del Veneto, permetterà da un lato, di instaurare una modalità veloce di interazione pubblico/privato, dall'altro di rendere più efficiente il lavoro degli operatori del settore e del personale della Regione.

Con l'istituzione di un Registro Regionale delle Attestazioni di Certificazione Energetica, si avrà la garanzia che le attestazioni trasmesse mediante casella di posta elettronica certificata, o in formato cartaceo, verranno acquisite al sistema di conservazione dei documenti informatici della Regione del Veneto, ed andranno a costituire una banca dati dedicata, agilmente interrogabile dai soggetti pubblici o privati a vario titolo interessati e che potrà facilmente interoperare con altre analoghe banche dati di altre Regioni o di soggetti pubblici nazionali, quali l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Un aspetto vincolante per la realizzazione del predetto registro regionale riguarda il profilo giuridico della trasmissione delle attestazioni alla Regione: la normativa relativa alla gestione dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni stabilisce l'obbligo inderogabile di protocollazione informatica di tutte le comunicazioni ricevute e spedite dagli uffici pubblici, al fine di attestare nel registro di protocollo, atto di fede pubblica privilegiata, i soggetti e la data certa delle comunicazioni medesime. Le Disposizioni per la gestione del flusso documentale nella Giunta Regionale del Veneto, approvate con DGR 3648/2003 stabiliscono, dunque, che tutti i documenti ricevuti e spediti da Strutture facenti capo alla Giunta Regionale siano registrati su Registro di Protocollo Generale informatico, accessibile dal personale a ciò abilitato.

Nel caso concreto delle attestazioni di certificazione energetica in argomento, nel corso dell'analisi della problematica, è emersa l'opportunità di riconsiderare globalmente anche la procedura di presentazione delle attestazioni stesse, al fine di evitare la duplicazione delle attività di registrazione, individuando, ai sensi dell'art. 53,c.6 del DPR n. 445/2000, all'interno del Sistema Informatico di Protocollo Generale dell'Area Organizzativa Omogenea Giunta Regionale del Veneto, una modalità di registrazione dedicata, avente i collegamenti con il Registro Regionale anzidetto, meglio descritta nello StudioVE.NET.energia così come predisposto dalla Direzione Affari Generali, ed allegato al presente atto deliberativo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che le Strutture competenti hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Considerato che con i D.Lgs. 192/2005 e 311/2006 di recepimento di specifiche Direttive Europee, è stato disposto l'obbligo di redigere un certificato energetico per gli edifici di nuova costruzione, sottoposti a ristrutturazione, od oggetto di negoziazione tra privati, da redigersi a cura di un tecnico di "parte terza" rispetto alla progettazione e alla realizzazione dell'edificio, nei modelli disposti su scala nazionale dalle Linee Guida per la certificazione energetica degli edifici, approvate con DM 26/06/2009, pubblicate in G.U. n. 158 del 10/07/2009;

Evidenziato come i punti 8 e 9 delle predette Linee Guida sanciscano l'obbligo di trasmettere copia dell'Attestazione di Certificazione Energetica anche alla Regione, e che l'attuazione di tale adempimento di legge comporta considerevoli problematiche a carico dell' U.P. Energia nella Regione del Veneto, preposta alla ricezione, alla gestione e all'analisi delle attestazioni di certificazione energetica;

Visto lo Studio per la realizzazione di VE.NET.energia - Registro Regionale delle Attestazioni di Certificazione Energetica nel Veneto,allo scopoelaborato dalla Direzione Affari Generali, in accordo con la Direzione Sistema Informatico e con l'U.P. Energia, allegato A al presente provvedimento;

Atteso che la realizzazione del'applicativo informatico VE.NET.energia, sviluppato nell'ottica della semplificazione delle procedure e dell'innovazione tecnologica tra pubblica amministrazione e cittadini, permetterà:

  • da un lato, di facilitare e rendere più efficienti le attività statistiche del personale della Regione, in quanto potrà restituire in tempo reale ed in modalità articolata i dati della certificazione energetica del nostro territorio;
  • dall'altro di instaurare una veloce modalità di interazione pubblico/privato;
  • ed inoltre, di superare in modo efficace gli obblighi di gestione documentale connessi alla protocollazione ed archiviazione delle certificazioni medesime.

Visto che, in ottemperanza al DPR 445/2000 e al D.P.C.M. 31 ottobre 2000, le attestazioni di certificazione energetica rientrano a buon titolo nelle fattispecie documentali trattabili con registrazione particolare, in quanto

  • tipologicamente dettagliate e standardizzate, come risulta dalle Linee Guida di cui al DM 26/06/2009;
  • la registrazione delle attestazioni avviene in un ambiente informatico, dedicato esclusivamente alla gestione e all'analisi delle attestazioni di certificazione energetica, interno al sistema di gestione documentale regionale nel quale si inserisce senza soluzione di continuità, condividendone le caratteristiche di accesso da parte di utenti abilitati alla procedura, la tracciabilità delle operazioni di registrazione e modifica, l'unitarietà del sistema stesso a garanzia dell'omogeneità di trattamento, archiviazione e conservazione;
  • la gestione delle attestazioni in argomento assume una rilevanza e particolarità tecnica rispetto agli altri procedimenti e attività in capo all'U.P. Energia;

Ritenuto, quindi, opportuno, attivare, all'interno del Sistema informatico di Protocollo Generale e di gestione documentale dell'AOO Giunta Regionale del Veneto, un Registro Regionale delle Attestazioni di Certificazione Energetica, ai sensi del DPR 445/2000 e del D.P.C.M. 31 ottobre 2000, nel quale si autorizza la registrazione, dotata di fede giuridica pubblica, delle attestazioni in questione, con le modalità meglio descritte nel documento di studio VE.NET.energia;

Visti i sotto elencati provvedimenti normativi:

  • D.Lgs. 19/08/2005 n. 192 - Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 29/12/2006, n.311 - Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
  • Decreto Ministeriale 26/6/2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
  • D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, art. 53, c.5;
  • D.P.C.M. 31 ottobre 2000, recante Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428, art.5, c.2, h);

Richiamata la propria Deliberazione 28/11/2003, n. 3648, avente ad oggetto D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 50. "Individuazione Aree Organizzative Omogenee e disposizioni per la gestione del flusso documentale" ed in particolare il suo Allegato B - Disposizioni per la gestione del flusso documentale nella Giunta Regionale del Veneto;

delibera

1. di istituire il Registro Regionale delle Attestazioni di Certificazione Energetica, cui sono attribuiti tutti gli effetti giuridici connessi alla ricezione e registrazione delle attestazioni trasmesse alla Regione, secondo il DM 26/06/2009 - Linee guida per la certificazione energetica degli edifici, la cui tenuta rientra tra le competenze della U.P. Energia;

2. di approvare il documento - Studio per la realizzazione di VE.NET.energia Registro regionale delle Attestazioni di Certificazione Energeticapredisposto dalla Direzione Affari Generali di concerto con la Direzione Sistema Informatico e l'U.P. Energia, allegato A che delinea le caratteristiche giuridico funzionali dell'applicativo informatico espressamente dedicato alla gestione del Registro stesso;

3. di dare atto che detto Registro regionale delle Attestazioni di Certificazione Energetica, si configura quale sistema di registrazione particolare afferente al sistema di gestione documentale regionale, nel quale si inserisce senza soluzione di continuità, condividendone le caratteristiche di accesso, di tracciabilità e di unitarietà a garanzia dell'omogeneità di trattamento, archiviazione e conservazione dei documenti e delle informazioni;

4. di demandare a specifici atti dei Dirigenti delle Strutture competenti, per gli aspetti di relativa pertinenza, l'attuazione di quanto previsto nel presente provvedimento, da attuarsi, previa individuazione di adeguate risorse finanziarie, nella direzione operativa di una sempre maggior semplificazione dei rapporti cittadino/pubblica amministrazione e di un potenziamento dei servizi telematici offerti dalla Regione del Veneto al territorio;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.


(seguono allegati)

121_2011_allegatoA_230789.pdf

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