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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 13 del 11 febbraio 2011


Materia: Bonifica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 79 del 27 gennaio 2011

Direttive per la redazione dei Piani di Classifica degli immobili di cui all'art.35 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio". Approvazione in via definitiva dell'allegato A "Direttive per la redazione dei piani di classifica".

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approvano, anche sulla base del parere n. 62 reso dalla Quarta Commissione Consiliare, le direttive per la redazione dei Piani di Classifica degli immobili di cui all'art.35 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", individuando i diversi benefici che concorrono nella determinazione del contributo consortile.

L'Assessore arch. Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Come noto, l'art. 35 della legge regionale n. 12/2009 prevede al comma 1 che "i consorzi di bonifica, ai fini della imposizione dei contributi consortili [...], predispongono il piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, sulla base delle direttive definite dalla Giunta regionale.".

I piani di classifica costituiscono, infatti, gli strumenti necessari per quantificare l'entità del contributo ricadente sulle proprietà degli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica; in proposito, gli articoli 36 e 37 della legge regionale n. 12/2009 mettono in evidenza che l'attività di bonifica produce benefici di presidio idrogeologico, di natura idraulica e di disponibilità irrigua e di scarico, attribuendo alla Giunta regionale la possibilità di individuare ulteriori tipologie di beneficio in relazione all'evoluzione e all'effettivo esercizio delle funzioni di bonifica.

Al riguardo, il comma 1 del medesimo articolo 36 ha previsto che "la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisca entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, mediante la costituzione di un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti del settore, le direttive per la redazione dei piani di classifica".

Dando attuazione al disposto di legge, la Giunta regionale, con deliberazione 30 novembre 2010, n. 132/CR, al fine di acquisire il previsto parere da parte della competente Commissione Consiliare, ha approvato il documento costituente allegato A al provvedimento medesimo, contenente le "Direttive per la redazione dei Piani di Classifica degli immobili (legge regionale 8 maggio 2009, n. 12). Elaborato del novembre 2010".

La Quarta Commissione consiliare, con parere n. 62, effettuando alcuni rilievi e proponendo l'inserimento di alcune modifiche in ordine alle citate direttive, ha espresso a maggioranza "parere favorevole" in merito al provvedimento sopra citato; tale parere risulta articolato in 13 punti, riguardanti alcuni aspetti del documento sottoposto all'esame della Commissione consiliare.

In ordine ai rilievi formulati, per quanto attiene la riconosciuta discrezionalità ai Consorzi di bonifica di cui ai punti 1, 4 e 10 del parere della Commissione consiliare, deve essere rilevato che le relative problematiche di carattere tecnico idraulico hanno trovato approfondimento anche in sede dei lavori della Commissione medesima; in proposito, qualora nel testo delle direttive sia stata rilevata la presenza di espressioni e soluzioni tecniche ed estimative prive del necessario requisito della coerenza, si è proceduto alla conseguente correzione.

Per quanto attiene il punto 3 si richiama quanto emerso in occasione degli approfondimenti esposti nell'ambito dei lavori della Commissione consiliare, valutando che le espressioni utilizzate nel documento riprendono le previsioni di legge.

In ordine ai punti 2, 8 e 9 si è proceduto alle necessarie correzioni o integrazioni, qualora sia stata rilevata la mancanza di coerenza tra le diverse parti del testo, le espressioni utilizzate e le formule adottate.

Relativamente ai punti 5, 6 e 7, che sono stati ampiamente dibattuti in sede di Commissione consiliare, sono state perfezionate le espressioni utilizzate al fine di meglio chiarire le differenti fattispecie concrete a cui si intendeva riferirsi nel testo originario.

Per quanto attiene il punto 11, nel rilevare la complessità dell'osservazione, si chiarisce che il corretto riferimento alle spese sostenute dal consorzio per il servizio svolto è nella formula 17, che concorre al risultato della formula 18 di pag. 86.

Con riferimento ai punti 12 e 13, conformemente a quanto prescritto dalla Commissione consiliare si è ritenuto di procedere alla soppressione dei relativi paragrafi in ordine alle nuove tipologie di beneficio, quali il beneficio idraulico delle aree vallivo-lagunari e delle "nuove tipologie di benefici per le attività di ricarica falda, di fitodepurazione, di contrasto al cuneo salino, di zone turistiche e di subsidenza". Peraltro, deve essere rilevato che le aree vallive storicamente nel Veneto sono ricomprese nei perimetri di contribuenza e, conseguentemente, sono interessate dai ruoli consortili sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le aree agricole.

Il documento conclusivo - allegato A al presente provvedimento redatto su supporto digitale - contenente le Direttive per la redazione dei Piani di classifica, rielaborato laddove possibile con l'accoglimento dei rilievi, delle osservazioni e delle richieste di modifiche della competente Commissione consiliare, costituisce l'elaborato tecnico di riferimento per gli adempimenti a carico dei Consorzi di bonifica ai fini dell'imposizione dei contributi consortili, di cui agli artt. 35 e 36 della legge regionale n. 12 del 2009, come integrati dalla legge regionale n. 25 del 2010.

Si propone, pertanto, per le considerazioni e le motivazioni sopra esposte, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'approvazione dell'allegato A, redatto su supporto digitale, contenente le "Direttive per la redazione dei Piani di Classifica degli immobili (legge regionale 8 maggio 2009, n. 12)".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITOil relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI gli artt. 35, 36 e 37 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";

VISTI gli artt. 1,2,3 e 4 della legge regionale 23 novembre 2010, n. 25 "Modificazioni della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";

delibera

1. di approvare in via definitiva, per le considerazioni e le motivazioni illustrate nelle premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'allegato A redatto su supporto digitale, contenente le "Direttive per la redazione dei Piani di Classifica degli immobili (legge regionale 8 maggio 2009, n. 12). Elaborato del gennaio 2011." di cui agli artt. 35 e 36 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", come modificate e integrate dalla legge regionale 19 novembre 2010, n. 25;

2. di evidenziare che, dall'approvazione del presente provvedimento, decorrono i termini previsti dal comma 6 ter dell'art. 41 della l.r. n. 12/2009 per la approvazione da parte dei Consorzi di bonifica dei Piani di Classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile di cui al comma 1 dell'art. 35;

3. di evidenziare altresì che, ai sensi del comma 6 quater dell'art. 41 della l.r. n. 12/2009, decorso il termine di cui al punto precedente, la Giunta regionale diffiderà il Consorzio inadempiente a provvedere entro trenta giorni, decorsi i quali nominerà un commissario ad acta con oneri a carico del Consorzio medesimo, che procederà all'approvazione del Piano di Classifica e del perimetro di contribuenza entro i successivi sessanta giorni;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale.


(seguono allegati)

79_AllegatoA_230596.pdf

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