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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 9 del 01 febbraio 2011


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3585 del 30 dicembre 2010

DPCM 1° aprile 2008 ("Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria"): autorizzazione all'Azienda ULSS n. 20 per l'apertura del reparto di Osservazione psichiatrica, all'interno della Casa Circondariale di Verona.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

Con il DPCM emanato in data 01/04/08 avente per oggetto "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria", pubblicato sulla G.U. n. 126 del 30 maggio 2008, vengono disciplinate le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla Sanità Penitenziaria, demandando alle Regioni l'espletamento delle funzioni trasferite.

Con provvedimento n. 2144 del 29 luglio 2008 la Giunta Regionale del Veneto ha provveduto al recepimento del DPCM in oggetto, demandando a successivi atti, gli adempimenti operativi derivati.

Con successivi provvedimenti di Giunta si è provveduto a :

  • definire il riparto tra le Aziende ULSS delle risorse assegnate per il 2008 alla Regione Veneto - DGR 116 del 27 gennaio 2009
  • determinare la codifica regionale delle condizioni di esenzione - Decreto n. 16 del 27 gennaio 2009;
  • Acquisire l'elenco del personale e delle attrezzature - DGR n. 296 del 10 febbraio 2009;
  • prevedere il pagamento delle comunità terapeutiche per Minori - DGR n. 940 del 09 aprile 2009;
  • definire con Nota n. 216805 del 21 aprile 2009 le forme di collaborazione fra Aziende ULSS e Istituti Penitenziari per il trattamento dei dati personali;
  • Trasmettere lo schema tipo uso locali con nota n. 279635 del 21 maggio 2009;
  • Dare indicazioni sul modello organizzativo con nota n. 306276 del 05 giugno 2009;
  • Acquisire e validare gli elenchi, le planimetrie, e le schede dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie relative agli Istituti di pena - DGR n. 296 del 9 febbraio 2010.

Con i sopraelencati provvedimenti di Giunta e con una serie di note esplicative emanate dalla Segreteria Regionale alla Sanità e Sociale sì è data piena esecuzione a tutti gli adempimenti necessari ai fini del completo trasferimento delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria di cui al DPCM 01/04/08.

Nel periodo in cui aveva luogo il suddetto trasferimento delle funzioni sanitarie in materia di sanità penitenziaria sono stati completati a cura dell'Amministrazione penitenziaria i lavori di ristrutturazione di una sezione della Casa Circondariale di Verona al fine di adibirla a "reparto di osservazione psichiatrica" ex art. 112 del DPR 230/00.

Si precisa che l'art. 112 dell'attuale regolamento penitenziario (DPR 30 giugno 2000 n. 230) sull'accertamento delle infermità psichiche, recita: " ...l'accertamento è espletato nel medesimo istituto in cui il soggetto si trova, o in caso di insufficienza di quel Servizio Diagnostico, in altro Istituto della medesima categoria. L'Autorità Giudiziaria che procede o il Magistrato di Sorveglianza possono, per particolari motivi, disporre che l'accertamento sia svolto presso un OPG, una casa di cura e custodia o in un istituto o sezione per infermi o minorati psichici, ovvero presso un Ospedale Civile. Il soggetto non può comunque permanere in osservazione per un periodo superiore ai trenta giorni".

Il trasferimento per un "periodo di osservazione" viene richiesto non solo quando il recluso manifesta reali segni di patologia psichica, ma anche in caso di tensioni od insofferenze all'interno del carcere (ad esempio a seguito di gesti di protesta: ledere le vene dei polsi o delle braccia con oggetti taglienti, ingerire corpi estranei, rifiutare il cibo, barricarsi in cella). L'osservazione permette, perciò, non solo di soddisfare gli adempimenti di legge, ma anche di dirimere i casi di chiara valenza psichiatrica da quelli di soggetti in cui non è stato possibile riscontrare alcuna patologia mentale se non un "disturbo di adattamento" all'ambiente carcerario o anche da quelli di coloro che, simulano comportamenti abnormi, tentano di farsi credere "pazzi".

La programmazione penitenziaria ha pertanto individuato in ogni Provveditorato Regionale un Istituto in cui attivare un "reparto di osservazione psichiatrica" ai sensi dell'art. 112 DPR 230/00: nel caso della Regione Veneto è stata individuata la Casa Circondariale di Verona.

In sostanza, è stata adibita con finalità di osservazione psichiatrica una sezione della Casa Circondariale in oggetto, con una dotazione di 5 posti letto. I presupposti organizzativi di questa sezione in base agli standard fissati dall'Amministrazione penitenziaria, sono i seguenti:

  • presenza dello specialista in psichiatria per 2 ore giornaliere dal lunedì al venerdì e 1 ora il sabato e domenica, con presa in carico dell'osservando dal momento dell'ingresso a quello delle dimissioni;
  • presenza di uno psicologo per 1 ora giornaliera dal lunedì alla domenica;
  • presenza di un educatore per 3 ore giornaliere dal lunedì al sabato;
  • inoltre per tutti i giorni della settimana, una copertura di 24 ore di guardia medica ed infermieristica, utilizzando il personale già operante all'interno dell'Istituto.

Con nota prot. 21594 dell'8 luglio 2010 il Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 20 di Verona ha presentato un progetto di fattibilità per la realizzazione del "reparto di osservazione psichiatrica", dal quale si desume che "trattasi di un corpo a sé stante, costituito da 5 camere singole, ciascuna con proprio bagno con doccia. Si trova a piano terra, nel medesimo immobile in cui è ubicata anche l'infermeria centrale. All'inizio del corpo sono presenti la guardiola per il personale di custodia e due locali al momento inutilizzati. Il reparto risulta già realizzato ed è al momento vuoto. Gli arredi delle camere sono ancorati a muri e pavimento; i sanitari sono in acciaio.

In corso di sopralluogo si rilevavano delle criticità che sono agevolmente rimediabili a cura dell'Amministrazione Penitenziaria, al fine di garantire maggiore sicurezza in caso di comportamenti autolesivi.

Nella Casa Circondariale attualmente l'assistenza sanitaria viene erogata come segue:

  • Guardia medica H24.

  • Funzioni dell'ex Medico Incaricato e attività clinica per la presa in carico e continuità delle cure + chirurgia: n. 2 medici per un totale di 42 ore/settimana.

  • Assistenza psichiatrica per circa 40 ore al mese (un solo psichiatra, l'altro si è dimesso di recente), a fronte delle previste 80 ore/mese. Si fa presente che l'assistenza è proporzionata alla capienza ordinaria, ovvero circa 560 detenuti; le presenze reali si stanno invece avvicinando a 1000 detenuti.

  • Prestazioni specialistiche: odontoiatrica, oculistica, ginecologica. L'infettivologo per i non tossicodipendenti e la dermatologa si sono dimessi; ne è stata richiesta la sostituzione.

  • Assistenza per tossicodipendenti erogata dal Dipartimento per le Dipendenze - U.O. Tossicodipendenze, con esclusione delle urgenze, delle prime visite, delle prestazioni specialistiche.

  • Assistenza infermieristica che consente di erogare le prestazioni da lunedì a venerdì ore 7.00 - 13.30 circa, sabato e domenica 7.00 - 10.00, con un unico giro di distribuzione delle terapie al giorno.

La messa in funzione del nuovo reparto di osservazione psichiatrica, secondo gli standard assistenziali definiti dal Ministero di Giustizia, richiede:

  • lo psichiatra 7 giorni su 7 per 12 ore/settimana (quindi almeno due diverse persone);

  • lo psicologo 7 giorni su 7, un'ora al giorno (quindi almeno due diverse persone);

  • l'educatore da lunedì a sabato per 18 ore/settimana;

  • l'assistenza infermieristica H24;

  • la guardia medica H24.

Considerato che nell'Istituto è già attiva la guardia medica H24 e l'assistenza infermieristica alla mattina, il costo del nuovo personale aggiuntivo necessario all'attivazione del reparto psichiatrico, (tenuto conto anche della carenza sotto il profilo dell'assistenza infermieristica nella Casa Circondariale di Verona, nei limiti ritenuti irrinunciabili per assicurare l'avvio del reparto in oggetto) è riassunto nella tabella che segue:

orario sett.

unità

Competenze

oneri

Irap

TOTALE

Dirigente Psichiatra

12

1

€ 22.656,53

€ 6.261,34

€ 1.925,80

€ 30.843,67

Dirigente Psicologo

7

1

€ 10.809,24

€ 2.972,14

€ 918,79

€ 14.700,17

Infermiere

10

1

€ 8.288,25

€ 2.286,73

€ 704,51

€ 11.279,50

Educatore

18

1

€ 14.101,96

€ 3.905,71

€ 1.198,67

€ 19.206,34

Totale

€ 197,848,19

Si tratta ora di autorizzare l'Azienda ULSS n. 20 di Verona all'attivazione del "reparto di osservazione psichiatrica" all'interno della Casa Circondariale di Verona, destinata all'accertamento delle infermità psichiche di imputati, condannati e internati, come previsto dall'art. 112 DPR 230/2000.

Si precisa che il reparto è destinato esclusivamente gli internati detenuti negli Istituti di pena del Triveneto e che gli oneri degli eventuali inserimenti degli internati provenienti dagli Istituti del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige saranno a carico dell'Amministrazione Penitenziaria fintantoché non verrà trasferita la funzione sanitaria ai sensi del DPCM 01/04/08 alle Regioni a Statuto speciale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la L.R. n. 1/2004;

- Vista la L.R. 29/11/2001 n. 39 art. 42 1° comma;

- Vistoil decreto legislativo 30 /12/1992, n. 502 e successive modificazioni;

- Visto il decreto legislativo 22 /6/1999, n. 230, recante norme per il riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

- Vista la L. 24/12/2007 n. 244, (Legge finanziaria 2008)" art. 2, comma 283;

- Vista la D.G.R. n. 2144 del 29 luglio 2008 di recepimento del DPCM 1° aprile 2008.]

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di autorizzare l'attivazione del "reparto di osservazione psichiatrica" da parte dell'Azienda ULSS n. 20 di Verona all'interno della Casa Circondariale di Verona, destinata all'accertamento delle infermità psichiche di imputati, condannati e internati, come previsto dall'art. 112 DPR 230/2000.
  3. di stabilire che il "reparto di osservazione psichiatrica" è destinato ai soli internati detenuti negli Istituti di pena del Triveneto e che gli oneri di coloro che provengono dagli Istituti di pena del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige sono a carico dell'Amministrazione Penitenziaria fintantoché non verrà trasferita la funzione sanitaria ai sensi del DPCM 01/04/08 alle Regioni a Statuto speciale.
  4. di approvare un finanziamento aggiuntivo pari a € 197.848,19.= (centonovantasettemilaottocentoquarantotto/19), rispetto a quello previsto per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria di cui al DPCM 1° aprile 2008;
  5. di impegnare la somma di € 197.848,19.= (centonovantasettemilaottocentoquarantotto/19), sul capitolo 101409 del bilancio di previsione 2010 - parte corrente, in gestione accentrata presso la Regione che presenta la necessaria liquidità;
  6. di erogare la somma di cui al precedente punto secondo le seguenti modalità:
    1. un acconto pari al 50% a seguito dell'approvazione del seguente provvedimento;
    2. il saldo su presentazione di un atto amministrativo entro tre mesi dalla conclusione dell'attività oggetto del presente provvedimento che approva la rendicontazione delle spese sostenute e la relazione finale sull'attività svolta.


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