Regolamento (CE) n. 73/2009, articoli 5 e 6. Recepimento del DM 30125 del 22 dicembre 2009 in materia di Condizionalità. Disposizioni applicative regionali per l'anno 2011.
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Note per la trasparenza:
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Il provvedimento dà disposizioni applicative regionali in materia di Codizionalità per l'anno 2011, ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009, articoli 5 e 6 e in recepimento del DM 30125 del 22 dicembre 2009, tenendo conto degli aggiornamenti normativi intervenuti nel corso del 2010.
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I'Assessore Regionale Franco Manzato, riferisce quanto segue.
Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, ha stabilito norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) ed ha, tra l'altro, istituito taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, introducendo il regime di pagamento unico ed anche il regime di "Condizionalità" in agricoltura.
Secondo tale regolamento, ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali. I "Criteri di Gestione Obbligatori" (CGO) sono volti ad incorporare nelle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali secondo disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale e regionale. Diversamente, le norme relative alle "Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali" (BCAA) sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente all'eventuale ritiro dalla produzione o all'abbandono delle terre agricole. Per quanto riguarda le buone condizioni agronomiche e ambientali, inoltre, gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole - specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione - siano mantenute in condizioni di conservazione della fertilità, rispettando i requisiti minimi in parola.
All'inizio dell'anno 2009, il regolamento (CE) n. 1782/2003 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 73 del 19 gennaio 2009, che ha apportato una serie di modifiche al regime di pagamento unico e ha ampliato - tra l'altro - l'ambito di applicazione del regime di Condizionalità con decorrenza dal 1° gennaio 2010.
Il regolamento (CE) n. 73/2009 ha apportato, inoltre, una serie di modifiche al sistema di calcolo di riduzioni ed esclusioni per l'agricoltore che non ottemperi a quanto disposto dalla Condizionalità, sia in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, che di salvaguardia dell'ambiente e benessere degli animali. Il medesimo regolamento, oltre ad ampliare, con l'Allegato III, gli obiettivi di gestione sostenibile promossi attraverso l'applicazione delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, ha promosso l'applicazione, sin dal 1° gennaio 2010 di un nuovo obiettivo volto alla protezione e gestione delle risorse idriche.
Anche le nuove diposizioni concernenti i regimi di pagamento unico e di pagamento diretto sono state recentemente integrate, dapprima con il Regolamento (CE) n. 1120 del 29 ottobre 2009, e, successivamente, dal Regolamento (CE) n. 1122 del 30 novembre 2009, che sostituisce ed abroga il Regolamento (CE) n. 796/04. Infatti, il nuovo Regolamento definisce gli aspetti applicativi in materia di Condizionalità, con particolare riferimento anche alla modulazione e al sistema integrato di gestione e di controllo, nonché a quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione della Condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo.
Va altresì precisato che a seguito della modifica delle "Buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6", determinata dall'introduzione dell'allegato III al regolamento (CE) n. 73/2009, queste sono state parzialmente riorganizzate, con una sostanziale riscrittura dell'allegato B al Decreto Ministeriale Nazionale, concernente le nuove BCAA, che dal 1° gennaio 2010 risultano diversificate e definite più precisamente in "Norme" e "Standard".
I vincoli e gli impegni di Condizionalità che devono essere approvati per l'applicazione nell'anno 2011 sono dettagliati nei due allegati al presente provvedimento: il primo (allegato A) riguarda i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e il secondo (allegato B) è relativo alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA). I due allegati riportano la normativa nazionale e regionale di cui la Condizionalità definisce il rispetto, indicando per ciascun Criterio di Gestione Obbligatoria, Norma e Standard, i criteri, le norme, le deroghe, il campo di applicazione valevole a partire dal 1° gennaio 2011.
La struttura dell'allegato A edell'allegato B della presente deliberazione, pertanto, deriva anche per l'anno 2011 direttamente dal Decreto Ministeriale Nazionale del 22 dicembre 2009, n. 30125, sottoscritto dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, a seguito della discussione e del confronto tecnico e politico avvenuto in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e tiene conto anche delle modifiche normative avvenute nel corso del 2010 non aggiornate nel corso del 2010 non aggiornate nel richiamato DM.
Sulla base del Decreto Ministeriale Nazionale e degli specifici recepimenti normativi regionali, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, in qualità di Autorità competente al coordinamento dei controlli, disporrà, con propria circolare - sentite le Regioni, le Provincie Autonome e il Comitato Paritetico di cui all'articolo 11 del DM - i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di Condizionalità.
Conseguentemente al presente provvedimento, pertanto, l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA, una volta predisposta anche la circolare Agea di controllo Condizionalità per l'anno 2011, potrà approvare il manuale operativo delle procedure dei controlli di Condizionalità e le check list di controllo dei Criteri di Gestione Obbligatori, Norme e Standard, che verranno adottate per i controlli in loco della Condizionalità nella campagna 2011.
Considerato che le Regioni debbono recepire con proprio provvedimento le disposizioni in argomento, applicandole a partire dal 1° gennaio 2011, si rende pertanto necessario procedere urgentemente l'approvazione delle disposizioni in materia di Condizionalità, così come definite nell'allegato A e nell'allegato B, che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.
Premesso quanto sopra, il relatore conclude la propria relazione proponendo all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale, statale e comunitaria;
VISTO il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
VISTO il regolamento (CE) n. 1120/2009 del Consiglio del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
VISTO il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della Condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento (CE) n. 1975/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;
VISTO il DM del 5 agosto 2004, n. 1787, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e in particolare l'articolo 5 Condizionalità;
VISTO il DM n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante "disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale";
CONSIDERATO che ai sensi del decreto di cui sopra, ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 4, 5 e 6, e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009, le Regioni e Province autonome devono definire, con propri provvedimenti, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale a decorrere dal 1° gennaio 2011, in base agli Atti elencati nell'Allegato 1 ed agli Standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell'Allegato 2 al medesimo decreto;
RITENUTO, pertanto, necessario dettare disposizioni urgenti per la definizione per l'anno 2011, del regime di Condizionalità per la Regione del Veneto, volto a subordinare il pagamento integrale degli aiuti diretti al rispetto dei richiamati Criteri di Gestione Obbligatori e degli Standard relativi alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, e ad istituire un sistema di revoca, totale o parziale, degli aiuti diretti ove tali requisiti non siano rispettati;
delibera
1. di dare atto che le disposizioni di cui al Capo II - Condizionalità del DM 22 dicembre 2009 n.30125 per l'anno 2011, si applicano:
a) ai beneficiari dei pagamenti diretti concessi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009;
b) ai beneficiari delle indennità e pagamenti di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005;
c) ai beneficiari dei pagamenti, relativi ai programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, ai programmi di sostegno per la vendemmia verde o ai pagamenti del premio di estirpazione vigneti, di cui alla vigente OCM vino;
2. di dare atto che le disposizioni di cui al Capo III - Disposizioni Specifiche per lo Sviluppo Rurale del DM dicembre 2009, n. 30125, si applicano ai beneficiari delle misure di sostegno previste dagli articoli 63, lettera c), 66 e 68 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle misure di sostegno definite all'articolo 6 e all'articolo 25 del Regolamento (CE) n. 1975/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
3. di dare atto che ai sensi del DM 22 dicembre 2009, n. 30125, articolo 2, comma 1, si intende per:
a) "atto": ciascuna delle direttive e dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 5 e all'Allegato II del regolamento (CE) n. 73/09, relativo ai criteri di gestione obbligatori, così come elencati nell'Allegato 1 al richiamato DM;
b) "norma": l'insieme degli standard come definiti dall'allegato II e riconducibili agli obiettivi come definiti dall'Allegato III del regolamento (CE) n. 73/09;
c) "standard": le disposizioni relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 4 e 6 e all'Allegato III del regolamento (CE) n. 73/09, così come definite nell'Allegato 2 al DM 30125/2009;
4. di dare atto che le tipologie di utilizzazione delle particelle, secondo cui è differenziato l'ambito di applicazione di Atti, Norme e Standard, sono di seguito indicate:
a) superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 2, lettera a) del regolamento (CE) n.1120/2009;
b) superfici ritirate dalla produzione mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;
c) pascolo permanente, come definito ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n.1120/2009;
d) oliveti, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative;
e) vigneti, come individuati ai sensi dell'articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative;
f)qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 o delle indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno dell'OCM vino per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione;
g) di approvare, per quanto esposto in premessa, l'allegato A, elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2011, a norma dell'art. 5 e dell'allegato II al regolamento (CE) n. 73/2009;
5. di approvare, per quanto esposto in premessa, l'allegato B,elenco degli Standard per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2011 a norma dell'art. 56 e dell'allegato III al regolamento (CE) n. 73/2009;
6. di dare atto che, per quanto riguarda le misure agroambientali, di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del Reg. (CE) 1975/06 e s.m.i., si applicano le disposizioni previste all'articolo 13 del richiamato DM 30125 /2009;
7. di incaricare il Dirigente della Direzione Agroambiente al successivo perfezionamento degli allegati A e B, di cui ai precedenti punti 5 e 6, qualora si rendessero necessarie disposizioni integrative di dettaglio per l'applicazione della Condizionalità per l'anno 2011;
8. di prevedere che l'Organo competente dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura - AVEPA, adotti in accordo con la Direzione Agroambiente in base al contenuto del documento relativo agli indici di verifica e alla graduazione del livello di violazione della Condizionalità redatto da AGEA per il 2011, il decreto contenente gli indicatori di verifica da applicare in relazione ai contenuti dei citati allegati A e B, di cui ai precedenti punti 5 e 6, nonché le modalità di eventuale collaborazione con gli Enti che possono essere delegati al controllo di Atti, Norme e Standard.
(seguono allegati)
3540_AllegatoA_229893.pdf3540_AllegatoB_229893.pdf