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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 5 del 18 gennaio 2011


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2910 del 30 novembre 2010

Piani di azione locale ed inclusione sociale Anno 2010. Interventi a favore di persone vittime di abuso e sfruttamento sessuale, in povertà estrema, in area penale esterna. Determinazione criteri, requisiti, modalità e termini per la presentazione ed il finanziamento degli interventi locali di inclusione sociale.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approvano i criteri, requisiti, modalità e termini per la presentazione ed il finanziamento degli interventi locali di inclusione sociale.

L'Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto da diversi anni, per affrontare il fenomeno della marginalità sociale, ha individuato tre aree specifiche di intervento: l'ambito relativo alle persone vittime di abuso e sfruttamento sessuale, l'ambito relativo alle persone in povertà estrema e quello relativo alle persone in area penale.

In tale contesto, la Regione del Veneto ha supportato le azioni dei soggetti pubblici e privati attraverso finanziamenti mirati, volti a promuovere interventi specifici per i gruppi target, secondo i seguenti obiettivi generali:

1) Iniziative a favore delle persone vittime di abuso e sfruttamento sessuale, previste dalla Legge regionale n. 41/97, con l'obiettivo generale di promuovere e sostenere le progettazioni e le partnership, presenti nei singoli territori, a tutela delle persone soggette all'abuso e allo sfruttamento sessuale;

2) Iniziative per le persone in povertà estrema, individuate dall'art. 28 della legge 328/00, con l'obiettivo di promuovere e sostenere l'implementazione delle reti istituzionali e del terzo settore, presenti nelle comunità locali, per consolidare interventi finalizzati all'inclusione sociale;

3) Iniziative a favore delle persone detenute e in area penale esterna, previste dal Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Regione del Veneto e il Ministero della Giustizia in data 3 aprile 2003, con l'obiettivo generale di favorire la realizzazione di attività socio-educative, valorizzando i soggetti del terzo settore presenti nelle comunità locali, con azioni di supporto all'attività trattamentale.

La Regione, nel corso degli anni, ha garantito la realizzazione di numerosi servizi ed interventi, finalizzati ad una effettiva attuazione del principio costituzionale del reinserimento sociale delle persone svantaggiate e, per valorizzare e capitalizzare il modello veneto esistente, la programmazione regionale ha introdotto e consolidato il concetto di piano integrato per l'inclusione sociale.

Con il presente provvedimento si propone di confermare a livello economico gli ambiti di azione a favore degli specifici target sopraelencati, mantenendo le azioni e consolidando una funzione di indirizzo che, grazie all'individuazione di un livello territoriale di governo, promuova la diffusione progettuale nelle sette province, il potenziamento delle collaborazioni fra la pluralità di soggetti pubblici e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie, con le seguenti specificazioni:

  • Area relativa agli interventi di cui alla Legge 328/2000, concentrando le azioni e quindi le risorse a favore di persone in povertà estrema determinata da perdita di lavoro e altre situazioni personali ed oggettive che non consentono un decorso di vita dignitoso;
  • Area relativa agli interventi in area penale, concentrando le azioni e quindi le risorse a favore di persone - adulti e minori - in area penale esterna al fine di realizzare le condizioni per un effettivo reinserimento sociale con l'obiettivo generale di prevenire il fenomeno della recidiva;
  • Area relativa agli interventi a favore delle persone vittime di abuso e sfruttamento sessuale (L.R. 41/97) con l'obiettivo di promuovere percorsi individualizzati di uscita dalla condizione prostituzionale.

Si individuano nei Comuni capoluogo di Provincia i destinatari dei finanziamenti regionali, i soggetti capofila della progettazione e i titolari dei piani di azione locale di inclusione sociale, responsabili della selezione, del coordinamento e dell'integrazione degli interventi.

Per la realizzazione degli interventi indicati nei piani di azione locale di inclusione sociale, la Legge Regionale di assestamento di bilancio per l'anno 2010, ha stanziato le seguenti somme:

  • € 150.000,00 per gli interventi a favore delle persone vittime di abuso e sfruttamento sessuale- capitolo di spesa 61460;
  • € 250.000,00 per gli interventi a favore delle persone in povertà estrema - capitolo di spesa 100766;
  • € 100.000,00 per gli interventi a favore delle persone in area penale esterna - capitolo di spesa 61470;

Si propone di assegnare a ciascun Comune capoluogo di Provincia, già titolare del piano di azione di inclusione sociale anno 2009, una quota di finanziamento del budget disponibile, da destinare alla realizzazione degli interventi rientranti nel piano di azione, che sarà ripartito utilizzando i seguenti criteri:

per gli interventi a favore delle persone vittime di abuso e sfruttamento sessuale, il budget disponibile, pari ad € 150.000,00, sarà così ripartito: ad ogni piano - ad esclusione del territorio del Comune di Belluno, poiché in tale territorio il fenomeno non presenta visibilità, - viene attribuita una quota di finanziamento fissa pari ad € 5.000,00; la restante quota del fondo disponibile verrà distribuita utilizzando la percentuale di assegnazione dell'anno 2009;

per gli interventi a favore delle persone in povertà estrema,il budget disponibile, pari ad € 250.000,00, sarà così ripartito: ad ogni piano viene attribuita una quota di finanziamento fissa pari ad € 5.000,00; la restante quota del fondo disponibile verrà distribuita utilizzando la percentuale di assegnazione dell'anno 2009;

per gli interventi a favore di persone - adulti e minori - in area penale esterna, il budget disponibile, pari ad € 100.000,00 verrà così ripartito: ad ogni piano verrà attribuita una quota di finanziamento fissa pari ad € 5.000,00; la restante quota del fondo disponibile verrà distribuita sulla base dei casi in carico agli U.E.P.E./U.S.S.M. al 31.12.2009;

risorse eventualmente non utilizzate verranno ridistribuite - in sede di approvazione dei piani di azione da parte della Struttura regionale competente - fra gli altri Comuni capoluogo.

I Comuni per la conferma del Piano d'Azione Inclusione Sociale 2010, dovranno prevedere azioni e attività che confermino gli obiettivi generali dei piani realizzati con il finanziamento regionale anno 2009 nelle tre aree specifiche dimostrando di aver consolidato e capitalizzato esperienze e servizi nel corso degli anni a sostegno delle persone svantaggiate.

Il piano di azione da confermare nelle azioni, dovrà essere trasmesso entro la data del 15 dicembre 2010 a mezzo posta raccomandata A/R, o consegna diretta.

I Comuni capoluogo saranno tenuti a prorogare i piani di azione di inclusione sociale, dandone formale comunicazione alla Regione, entro il termine stabilito dal provvedimento di approvazione e riparto.

I piani di azione di inclusione sociale dovranno concludersi entro 12 mesi dalla comunicazione di avvio delle azioni.

Le somme disponibili saranno ripartite tra i Comuni capoluogo di Provincia destinando a ciascuno una quota di finanziamento determinata sulla base dei criteri sopra elencati ed in considerazione delle azioni e delle attività previste nei piani di azione locale di inclusione sociale.

Con successivo provvedimento, si procederà all'approvazione (conferma) dei piani di azione di inclusione sociale anno 2010, all'assegnazione del relativo finanziamento ai Comuni capoluogo di Provincia, all'assunzione dell'impegno di spesa e alla determinazione delle modalità di erogazione del finanziamento.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma II° dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la L.R. 29.11.2001, n. 30 art. 42, 1° comma e art. 44;

- Vista la L.R. 16.02.2010, n. 12]

delibera

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.di approvare i criteri, requisiti, modalità e termini per la presentazione dei Piani di Azione locale di inclusione sociale anno 2010;

3.di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione dei piani di azione locale di inclusione sociale anno 2010, l'assegnazione del relativo finanziamento ai Comuni capoluogo di provincia, l'assunzione dell'impegno di spesa e la determinazione delle modalità di erogazione del finanziamento.


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