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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 5 del 18 gennaio 2011


Materia: Urbanistica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2943 del 14 dicembre 2010

Applicazione delle nuove disposizioni attuative relative all'attivazione di Accordi di Programma (Art. 32. L.R. 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla Programmazione").

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Nuove disposizioni relative alla procedura da seguire in caso di attivazione di Accordi di Programma art. 32 della L.R.35/2001

Il Vice Presidente on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

"Il ricorso all'istituto dell'accordo di programma è previsto dalla legge regionale che individua la programmazione come metodo di intervento, in concorso con lo Stato e gli Enti locali, definendo obiettivi, criteri e modalità della propria azione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, stabilendo altresì che la Regione determina gli obiettivi generali della programmazione e gli enti locali e le parti economiche e sociali partecipano al processo di programmazione attraverso la concertazione quale metodo per la individuazione delle strategie e la condivisione delle forme di intervento nel rispetto delle reciproche competenze.

L'articolo 32 della Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 prevede infatti che, "per l'attuazione organica e coordinata di piani e progetti che richiedono per la loro realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre amministrazioni pubbliche, anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il Presidente della Giunta regionale può promuovere la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento".

Il comma 2, articolo 6, Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 stabilisce che "Successivamente all'acquisizione delle competenze urbanistiche da parte delle Province ai sensi dell'articolo 48, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , ai fini dell'attuazione organica e coordinata di piani e progetti di interesse regionale la Giunta regionale, in deroga alla normativa vigente, esercita le competenze urbanistiche in relazione alle varianti agli strumenti urbanistici e territoriali eventualmente conseguenti all'approvazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione" nonché di progetti strategici riguardanti interventi o programmi di intervento di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2004"

L'accordo di programma è quindi un atto di programmazione attuativa, finalizzato alla definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento, che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata delle amministrazioni interessate; la ratio di tale istituto consiste nella finalità di semplificare ed accelerare l'azione amministrativa mediante l'esame contestuale dei vari interessi pubblici di volta in volta coinvolti. Esso pertanto rappresenta uno strumento efficace e duttile di esplicazione del potere amministrativo utilizzabile, in termini generali, ogni qualvolta occorra integrare e coordinare l'azione di pluralità di pubbliche amministrazioni ai fini del più celere perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico e riveste un ruolo a dir poco significativo nella realizzazione delle politiche regionali.

La normativa regionale non ha finora fissato disposizioni attuative di natura procedurale, cosa che ha comportato una certa difformità nei procedimenti amministrativi e in particolare sugli aspetti legati alle valutazioni ambientali ed urbanistiche che si accompagnano all'Accordo.

Si ritiene, pertanto, utile definire uno schema procedurale di riferimento, in attuazione della normativa vigente, in modo da individuare l'esercizio delle competenze regionali previste dall'art. 32 della LR 35/01 e la scansione delle diverse azioni necessarie qualora l'accordo implichi valutazioni ed adempimenti di natura urbanistica ed ambientale.

Risulta inoltre necessario chiarire alcuni aspetti organizzativi circa l'attribuzione dei citati strumenti, ossia sulla opportunità che gli Accordi in essere, non ancora conclusi, analogamente ai nuovi Accordi, siano conferiti alla Direzione Urbanistica e Paesaggio, per una valutazione complessiva sugli aspetti urbanistici ed i benefici economici.

Pertanto le strutture interessate agli Accordi di cui all'art. 32 della LR 35/2001, sono invitate a trasmettere alla Direzione Urbanistica e Paesaggio sopracitata, con ogni dovuta sollecitudine, le copie ricevute dai vari proponenti.

Le richieste alla Regione di attivazione di Accordi di programma, che perverranno successivamente alla pubblicazione del presente atto, devono essere  indirizzate alla Segreteria  Generale della Programmazione che le sottoporrà alla Direzione Urbanistica e Paesaggio per la valutazione di possibili implicazioni ed adempimenti di natura urbanistica ambientale. Anche qualora l'interesse prevalente  non attenga a questioni territoriali e pianificatorie, sarà cura di tale Direzione garantire la partecipazione dei rappresentanti della struttura competente."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33 secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, D. Lgs 18.08.2000, n. 267, art. 34, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.4.2004, n. 11, 29.11.2001, n. 35, art. 32, 16.02.2010, n. 11, art. 6 e le loro modifiche ed integrazioni;]

delibera

1. di approvare quanto in premessa riportato e le disposizioni attuative riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, relative alle disposizioni attuative di natura procedurale in attuazione della normativa vigente, in modo da individuare l'esercizio delle competenze regionali previste dall'art. 32 della LR 35/01.

2. di stabilire che gli Accordi in essere, non ancora conclusi, analogamente ai nuovi Accordi siano conferiti alla Direzione Urbanistica e Paesaggio per una valutazione complessiva sugli aspetti urbanistici ed i benefici economici.


(seguono allegati)

2943_AllegatoA_229687.pdf

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