Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2902 del 30 novembre 2010
Contributi alle Comunità religiose che assistono direttamente i propri religiosi anziani non autosufficienti (L.R. 22/89; L.R. 21/89).
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [
Note per la trasparenza:
L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
Con D.G.R. n. 4304 del 30.11.1999, la Giunta regionale, in attuazione dell'art. 3 L.R. 55/1982, come modificato dall'art. 71 comma 3 L.R. 6/97, aveva configurato l'assistenza resa dalle Comunità religiose ai propri religiosi anziani come una specifica forma di assistenza di tipo domiciliare.
Con DDGR 4192/2000, 2975/2001, 2122/2002, 2484/2003 e 2158/2004, 2106/2005, 453/2006, 3987/2006, 3156/2007, 3698/2008 e 4052/2009 sono stati assegnati i finanziamenti, mantenendo le condizioni ed i criteri descritti dalla DGR 4304/1999 per l'attribuzione dei contributi.
Al fine di dare continuità assistenziale, con il presente atto si conferma anche per il 2010 il finanziamento alle Comunità religiose che ospitano presso le proprie strutture persone religiose anziane non autosufficienti, in base ai limiti di bilancio. Al fine della concessione dei contributi gli Enti Religiosi devono mantenere le condizioni di cui alla DGR 4304/1999.
In particolare le Aziende ULSS di competenza territoriale devono accertare il possesso dei seguenti requisiti:
L'attestazione del possesso dei requisiti è obbligatoria per le Comunità che per la prima volta richiedono l'inserimento nella graduatoria degli Enti beneficiari.
I requisiti devono essere posseduti alla data del 31.12.2009.
Tale accertamento è sostituito, per gli Enti che hanno già ottenuto il contributo nell'anno precedente, dalla dichiarazione da parte del Legale Rappresentante dell'Organizzazione religiosa attestante il permanere dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici già verificati dall'Azienda ULSS per gli anni precedenti. Tale dichiarazione deve essere resa dal Legale Rappresentante sotto la propria personale responsabilità, nella consapevolezza delle sanzioni penali di cui agli artt. 478 e 479 c.p.. Ove in tutto o in parte le condizioni presentassero delle variazioni rispetto all'anno precedente il Legale Rappresentante dovrà informarne l'Azienda ULSS di competenza che provvederà agli opportuni accertamenti.
Per l'anno in corso hanno inoltrato domanda di finanziamento le Congregazioni indicate nell'Allegato A che fa parte integrante del presente atto, per le quali le condizioni previste dalla DGR 4304/1999 sono state soddisfatte. Complessivamente il numero di persone religiose non autosufficienti assistite nelle Comunità è pari a 1585.
Considerato che la somma disponibile è di €. 3.350.000,00 il relatore propone che venga ripartita, con criterio matematico, tra le Comunità indicate nell'Allegato A in ragione di un contributo pro capite annuo pari a €. 2529,66.= , proporzionato in base al numero delle giornate di effettiva presenza nella struttura delle persone assistite.
La liquidazione delle somme spettanti sarà effettuata in osservanza alle "Direttive per la gestione del bilancio 2010" approvate con DGR 468 del 2.3.10, e previa acquisizione - per le Comunità di nuovo inserimento o con aumento del numero di assistiti - della relazione da parte della Azienda ULSS territorialmente competente indicante l'accertamento delle condizioni strutturali, organizzative e tecnologiche adeguate all'assistenza "domiciliare" di ospiti anziani non autosufficienti e l'attestazione delle condizioni di non autosufficienza degli stessi ospiti e -per le Comunità già inserite in graduatoria regionale- della dichiarazione da parte del Legale Rappresentante attestante il permanere del possesso dei citati requisiti. L'erogazione prevista nel presente atto è condizionata alle effettive disponibilità di cassa del capitolo di spesa considerato.
Con il presente provvedimento pertanto si propone di approvare l'elenco delle Comunità Religiose beneficiarie del contributo suddetto e le relative assegnazioni, e di autorizzarne la liquidazione delle somme di cui alla colonna "importo assegnato" dell'Allegato A.
La spesa rientra fra gli interventi che fanno riferimento al Fondo regionale per le politiche sociali istituito con l'art. 133, comma 1 della L.R. n. 11/2001, la cui ripartizione - ai sensi del comma 3 dello stesso articolo - è avvenuta in sede di Bilancio di previsione per l'esercizio 2010 e di successivo assestamento di bilancio ed in particolare fa carico al seguente capitolo di spesa: 100708 - Fondo regionale per le politiche sociali - Interventi di sostegno alle famiglie per l'accoglienza e la cura alle persone non autosufficienti (L.R. 11/2001, art. 133, 3° comma, lett. E).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
(seguono allegati)
Torna indietro