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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 95 del 21 dicembre 2010


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2867 del 30 novembre 2010

Ricognizione delle disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute e dismissione di certificazioni ed attività igienico-sanitarie obsolete nonché costituzione del Gruppo di lavoro che completi la dismissione delle certificazioni c.d. inutili.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Con la presente delibera si procede alla ricognizione delle diposizioni regionali in materia di certificazione e pratiche igienico sanitarie obsolete e alla costituzione del gruppo di lavoro per completare la dismissione delle certificazioni c.d inutili. Non vi sono impegni di spesa.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

"Nella Legislazione si sono stratificate nel tempo norme che impongono l'adozione di misure rivolte alla prevenzione di malattie o alla tutela della salute basate su idee dominanti nella comunità scientifica dell'epoca, ma attualmente non ritenute valide oppure basate sulla necessità di difesa da pericoli per la salute non più attuali." In questi termini si è espresso il Gruppo di lavoro costituito dal Ministero della Salute con decreto del 13 ottobre 2004 e incaricato di procedere preliminarmente alla ricognizione delle norme che prevedono autorizzazioni, idoneità o certificazioni sanitarie, per valutare poi le prove di efficacia ai fini della salute, formulando proposte di modifica del quadro normativo.

A seguito della ricognizione e delle proposte formulate dal Gruppo ministeriale è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 19.10.2006 un Disegno di Legge complessivo che prevedeva l'abolizione di diverse certificazioni ed adempimenti obsoleti, disegno di legge che è stato approvato dal Senato il 12.12.2007 nel testo del PDL n.1249 dal titolo "Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute", che tuttavia non è mai divenuto legge.

Resta, quindi, irrisolto a livello nazionale il problema per cui all'interno della normativa che si è stratificata nel tempo vi sono numerose procedure, certificazioni e autorizzazioni prive di documentata efficacia che generano un uso non ottimale delle risorse e determinano una mancanza di impatto sui veri problemi di igiene pubblica e di salute.

Nella Regione Veneto da tempo si è sentita la necessità di proporre misure finalizzate a garantire l'efficienza del Servizio Sanitario Regionale, riducendo in modo significativo e concreto le procedure ormai ritenute obsolete che incidono sui costi sostenuti dalle stesse amministrazioni coinvolte e sugli obblighi ed adempimenti a carico degli operatori sanitari e dei cittadini.

La necessità di semplificare le procedure e nel contempo di responsabilizzare il singolo sono i principi e le finalità della Legge 11 febbraio 2005 n. 15, che ha riformato la legge sul procedimento amministrativo, e quindi la Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché del DPR 28.12.2000 n.445 , Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

In questa direzione la Regione Veneto si è mossa promuovendo l'eliminazione di certificazioni cosiddetti inutili tramite apposite leggi regionali, e sostituendo tali certificazioni con adempimenti diversi di comprovata efficacia ai fini della tutela della salute secondo l'indirizzo della Corte Costituzionale.

L'attività di semplificazione è continuata anche per quanto riguarda la semplificazione amministrativa con riferimento a quei certificati che sono ancora oggi previsti da normative vigenti e di cui si è cercato di definire modulistica uniforme sul territorio regionale in attesa della loro rivisitazione in quanto per poter attuare la dismissioni di pratiche e certificazioni obsolete o non idonee, previste da leggi e regolamenti, non è infatti sufficiente adottare un atto amministrativo ma procedere con legge regionale, come affermato anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n.162 del 2004.

Nella Regione Veneto il percorso di dismissione delle pratiche obsolete e delle certificazioni igienico sanitarie e la loro sostituzione con modalità rispondenti ai criteri della prevenzione basata sulle prove di efficacia (EBP), ha visto già diversi interventi legislativi regionali in diversi ambiti dell'igiene e sanità pubblica.

In questo percorso sono state previste modalità sostitutive che fanno leva da un lato sulla responsabilità e sull'autocontrollo dei soggetti che esercitano determinate attività, e dall'altro su di una efficace attività di formazione ed informazione.

Di seguito si procede alla ricognizione delle norme regionali che hanno previsto l'eliminazione delle certificazioni cosiddette inutili.

Con la Legge Regionale n. 41 del 19.12.2003, "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica",al capo 1 "Disposizioni in materia di prevenzione" sono state eliminate diverse certificazioni ed adempimenti igienico- sanitari obsoleti.

All'art. 1- Igiene e sanità del personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari, la legge regionale ha stabilito che gli accertamenti sanitari e la relativa certificazione, previsti dall'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e dagli articoli 37, 39 e 40 del DPR 26 marzo 1980, n. 327, in materia di disciplina igienica di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande, sono sostituiti da misure di autocontrollo, formazione e informazione, salvo il caso in cui l'interessato ne faccia esplicita richiesta.

Per quanto riguarda la visita sanitaria precedente all'assunzione dell'apprendista, l'art.2 della legge regionale ha disposto che le disposizioni concernenti la visita sanitaria richiesta al fine dell'assunzione dell'apprendista, di cui all'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e all'articolo 9 del DPR 30 dicembre 1956, n. 1668 in materia di disciplina dell'apprendistato, non si applichino all'apprendista che al momento della visita abbia raggiunto la maggiore età.

Per gli Accertamenti medici per i lavoratori a rischio di silicosi e asbestosi, l'articolo 3 ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 157, secondo comma e 160, primo comma del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" l'esame radiografico del torace può essere sostituito, per i lavoratori a rischio di silicosi e asbestosi, con altri accertamenti che tendono a verificare lo stato della malattia, disposti dal medico competente in relazione alla valutazione del rischio nel caso concreto

In merito all' isolamento di animali per il controllo dell'infezione rabica, si è previsto all'articolo 4, che nei casi previsti dall'articolo 86 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria", l'obbligatorietà dell'isolamento e della relativa osservazione è valutata dal servizio veterinario dell'azienda ULSS competente, in relazione agli elementi di conoscenza del caso concreto e ai dati relativi alla situazione epidemiologica e sanitaria.

Per il controllo del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità, si è stabilito all'articolo 5 che i controlli periodici per la verifica dei parametri di conformità del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità, previsti dall'articolo 2, comma 4 del DM 9 maggio 1991, n. 185 in materia di controlli di requisiti di composizione igienico - sanitaria del latte crudo, sono sostituiti dagli accertamenti effettuati dal produttore nell'ambito del sistema di autocontrollo in ottemperanza agli obblighi previsti all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Successivamente, la Legge regionale 23 marzo 2007, n. 7 (BUR n. 30/2007) dal titolo "Sospensione dell'obbligo vaccinale per l'età evolutiva" all'articolo 1 ha disposto per tutti i nuovi nati a far data dal 1° gennaio 2008 la sospensione nella Regione del Veneto dell'obbligo vaccinale.

Ne consegue che viene a cessare la certificazionedell'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie di cui all'articolo 117 del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

Recentementela Legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 (BUR n. 21/2010) avente ad oggetto "Norme in materia funeraria" ha disposto la semplificazione di adempimenti e accertamenti nonchè l'eliminazione o devoluzione di certificazioni igienico sanitarie in materia di polizia mortuaria, dando completa attuazione a quanto previsto in tale ambito dal Gruppo di lavoro Ministeriale.

In particolare, è stato eliminato il trattamento conservativo disposto per il trasporto da comune a comune, previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".

Circa la Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali, il comma 3 dell'articolo 21 ha demandato all'addetto al trasporto (oo.ff.) la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, così come ai sensi degli articoli 39 e 40 si stabilisce che per le operazioni indicate non è più necessaria la presenza di operatori sanitari.

Infine, ulteriore semplificazione è prevista allart. 46 - Autorizzazione alla cremazione, in cui è stabilito che l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della legge n. 130/2001, senza che sia più necessaria l'autenticazione della firma del sanitario.

Per quanto riguarda le certificazioni sanitarie medico- legali di primo livello rivolte alla persona con DGR n. 1160 del 23.03.2010 si è ritenuto di far precedere ogni ulteriore iniziativa di semplificazione dalla ricognizione normativa e dalla predisposizione della modulistica uniforme delle certificazioni medico-legali ancora previste dalla legge, in modo tale che possa essere utilizzata da tutte le Aziende Sanitarie del Veneto una modulistica uniforme. I modelli elaborati riguardano numerose certificazioni relative: all'idoneità all'adozione di minore (Artt. 22 e 29 bis L. 4 maggio 1983 n.184); all'idoneità psico-fisica per porto d'armi (art.3 D.M. 28.4.1998); all' esonero dall'uso della cintura di sicurezza (art. 172 comma 3 lett. f) e g) D. Lgs. 30.4.1992 n.285) ; all'idoneità fisica alla conduzione di generatori di vapore (D.M. 1.3.1974); al Certificato medico per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio di persone disabili (art. 381 c.3, D.P.R. 495/92 e succ. modif./ art. 12 D.P.R. 503/96); al Certificato medico per l'esercizio delle operazioni di voto di elettori fisicamente impediti(art. 29, c. 2 Legge 5.2.1992 n.104); al Certificato medico per l'idoneità fisica all'impiego di gas tossici (R.D. 9.1.1927 n.147. Modello già approvato con DGR Veneto n. 731 del 20.3.2007); Certificato medico per la cessione del quinto dello stipendio (art. 24 D.P.R.180/1950 e art.15 D.P.R. 895/1950); Certificato medico per il rilascio/convalida della patente nautica (Modello approvato con DM 29.07.2008 n.146, annesso 1) e di guida; Certificato medico di idoneità fisica al volo da diporto o sportivo (art.15 D.P.R. 5.8.1988, n.104).

Alla luce di queste considerazioni si ritiene opportuno proseguire nella razionalizzazione delle pratiche sanitarie obsolete e procedere con il completamento delle dismissioni citate.

Per elaborare un disegno di legge complessivo di semplificazione e dismissione si ritiene opportuno che venga costituto un gruppo di lavoro nominato con decreto della Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione, che veda la partecipazione della Direzione Affari Legislativi , con il compito di elaborare una proposta di disegno di legge regionale in materia igienico sanitaria che proceda in tal senso, previa ricognizione e predisposizione di un elenco delle certificazioni sanitarie e pratiche non utili ancora previste da leggi o regolamenti.

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Vista Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Vista la Legge 11 febbraio 2005 n. 15.

Visto il DPR 28.12.2000 n.445.

Vista la L.R. n.41 del 2003.

Vista la L.R. n.7 del 2007.

Vista la L.R. n.18 del 2010.

Vista la DGR n.1160 del 2010.]

delibera

  1. di prendere atto della ricognizione, effettuata in premessa della presente deliberazione, delle disposizioni di semplificazione e dismissione delle pratiche e delle certificazioni igienico sanitarie obsolete adottate dalla Regione Veneto;
  2. di procedere nel completamento del percorso di dismissione delle certificazioni e pratiche igienico sanitarie obsolete di cui al punto 1), mediante costituzione di un gruppo di lavoro, nominato con decreto della Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione, con la presenza di un rappresentante della Direzione affari legislativi, che elabori un disegno di legge regionale in materia igienico sanitaria, previa ricognizione e predisposizione di un elenco delle certificazioni sanitarie e pratiche non utili ancora previste da leggi o regolamenti.


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