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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 93 del 14 dicembre 2010


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2794 del 23 novembre 2010

Art. 5 bis, commi 7 e 8, della L.R. 16.04.1985, n. 33, e successive modifiche e integrazioni. Primi indirizzi operativi concernenti l'attività di controllo preventivo affidata alla Provincia con l'avvalimento dell'Arpav.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento la Giunta intende fornire alcune modalità operative in ordine all'effettuazione delle istruttorie in tema di controllo preventivo da effettuarsi prima del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

L'Assessore Arch. Maurizio Conte riferisce quanto segue.

L'art. 5 bis della L.R. 16.04.1985, n. 33, introdotto dalla L.R. n. 26/2007 stabilisce che:

"7. Coerentemente alle disposizioni di cui all'articolo 197, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", le province competenti per territorio svolgono le funzioni di verifica e controllo preventivo, compresi i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi, necessarie all'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per l'avvio e l'esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti individuati dagli allegati A e B di cui al comma 5, lettere a) e b).

Le funzioni di verifica e controllo preventivo di cui al comma 7 sono riferite all'esercizio di nuovi impianti di gestione dei rifiuti nonché alla modifica sostanziale e all'adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni del decreto legislativo n. 59/2005 e sono svolte, con l'avvalimento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), secondo le procedure ed i criteri definiti con provvedimento della Giunta regionale".

In vista del rilascio dei provvedimenti definitivi di A.I.A. da parte del Segretario Regionale all'Ambiente, richiamato quanto espressamente previsto dalla circolare 31 ottobre 2008, prot. 575870/57.00 a firma dei Segretari Regionali all'Ambiente e Infrastrutture, relativa a tipologie progettuali assoggettate a VIA ed AIA , è emersa la necessità di stabilire procedure e criteri affinché le province competenti per territorio e i relativi Dipartimenti provinciali Arpav abbiano ad espletare l'attività di "verifica e controllo preventivo..." richiamata nella disposizione di legge suddetta, in modo da fornire indicazioni operative omogenee ai soggetti interessati.

Va preliminarmente evidenziato come detta attività possa riguardare sia la correttezza dell'intervento complessivamente realizzato nel rispetto del progetto già approvato - nonché nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'eventuale giudiziodi compatibilità ambientale favorevole - che le verifiche istruttorie relative a modifiche progettate dell'impianto e comunicate ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/06 ss.mm.ii., su esplicita richiesta dell'Autorità competente (fatto salva ovviamente, in quest'ultima ipotesi, l'espletamento preventivo, ove necessario, della procedura di VIA).

Va in ogni caso sottolineato che detta attività, definita dalla legge regionale di "verifica e controllo preventivo...", assume prevalentemente carattere di verifica documentale, atteso che, anche in relazione alla portata generale dell'art. 25 ( rubricato "Realizzazione dell'impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale") della L.R 3/2000, e successive modifiche, il provvedimento di approvazione del progetto dell'impianto di smaltimento o recupero abilita, di per sé, alla realizzazione dell'impianto ed al suo esercizio provvisorio fino al rilascio o diniego dell'autorizzazione all'esercizio (art. 25, comma 2) definitiva; nella medesima disposizione di legge, peraltro, è obbligatoriamente previsto l'assoggettamento degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a collaudo funzionale, con la distinzione che le opere relative agli impianti di stoccaggio e le discariche debbono essere collaudate prima dell'avvio dell'impianto e del suo esercizio provvisorio.

Di fatto la procedura di realizzazione ed esercizio delle tipologie progettuali riferite ad impianti di gestione dei rifiuti sottoposti ad IPPC comporta - ove sia prevista la realizzazione di opere - la necessità di tenere divisi gli aspetti realizzativi da quelli gestionali in funzione della diversa tipologia progettuale, ovvero nei casi di smaltimento definitivo (discarica), stoccaggio o di trattamento dei rifiuti, in linea con quanto stabilito nella circolare 31 ottobre 2008, prot. 575870/57.00 sopra richiamata, ove tra l'altro, è espressamente e formalmente richiamata la bipartizione delle procedure: si distingue pertanto, da un lato, la deliberazione della Giunta regionale che rilascia, allo stesso tempo, l'autorizzazione paesaggistica - se necessaria -, il parere di compatibilità ambientale, la Vinca - se necessaria - e l'AIA che abilita alla realizzazione dell'impianto e, dall'altro, la fase propriamente dell'esercizio definitivo a seguito della successiva adozione di un provvedimento a firma del Segretario regionale all'Ambiente.

Ciò detto, l'avvio definitivo e l'esercizio ordinario degli impianti di rifiuti individuati dagli allegati A e B della L.R. 26/07, sarà dunque possibile, in funzione delle surrichiamate tipologie impiantistiche, alle condizioni previste nella richiamata disposizione di legge regionale n. 3/2000 (art. 25).

Per quanto concerne l'esercizio provvisorio (che precede l'esercizio ordinario) dell'impianto di trattamento di rifiuti (anche per singoli lotti) va precisato che lo stesso è preceduto dall'invio, da parte del proponente, alla Regione Veneto, alla Provincia competente per territorio ed all'ARPAV, di una comunicazione, recante in allegato una dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato dalla quale risulti:

a) la data di avvio dell'esercizio dell'impianto;

b) il nominativo del tecnico responsabile della gestione dell'impianto stesso;

Alla comunicazione di cui sopra vanno altresì allegati:

  1. la documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie previste dall'art 208, comma 11, lettera g), del D.Lgs n.152/2006,
  2. la documentazione prodotta a seguito dei controlli effettuati dopo l'attivazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e ritenuta significativa per la fase della realizzazione dell'impianto, ivi compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati da ARPAV durante tale fase.

Entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell'esercizio provvisorio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, deve essere presentato agli Enti di cui sopra il certificato di collaudo funzionale, predisposto secondo le modalità previste dalla L.R. 3/2000.

Diversamente da quanto sopra riferito, va solo ricordato che le opere relative agli impianti di stoccaggio, anche annessi ad attività di recupero o smaltimento, e le discariche debbono essere invece collaudate (anche per singoli lotti) prima dell'avvio del conferimento dei rifiuti.

Per quanto riguarda l'esercizio ordinario (cioè a dire definitivo) dei nuovi impianti/discariche di gestione dei rifiuti in argomento, questo è subordinato quindi al rilascio di uno specifico atto autorizzativo da parte dell'Autorità competente, sulla scorta della documentazione di cui sopra nonché delle favorevoli risultanze dell'attività di verifica e controllo preventivo (compresi i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, come previsto dal c. 7, art. 5 bis della L.R. 33/85) posta in essere dalla Provincia - con l'avvalimento di ARPAV - attività finalizzata all'accertamento che siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nel provvedimento di AIA che abilita alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio provvisorio alle condizioni sopra dette, risultanze che dovranno essere trasmesse all'Autorità competente entro 60 giorni dal ricevimento del collaudo funzionale.

Va da sé che, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, la Provincia procederà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 - decies, commi 9 e 10, del D. Lgs. n. 152/2006, come introdotto dall'art. 2, comma 24 del D. Lgs. n. 128 del 2010.

Sulla base di quanto detto sopra l'AIA provvisoria rilasciata mantiene la propria efficacia fino al rilascio dell'AIA definitiva che legittima l'esercizio ordinario dell'impianto/discarica; in definitiva fino al rilascio da parte dell'Autorità competente dell'atto che legittima formalmente l'esercizio definitivo dell'impianto di trattamento o di stoccaggio o di discarica, gli stessi impianti potranno comunque continuare la propria gestione dei rifiuti nel rispetto delle previsioni progettuali approvate nonché delle prescrizioni imposte, fermo restando che le eventuali difformità nel frattempo accertate dagli organi preposti al controllo potranno comportare l'applicazione delle richiamate procedure di cui all'art. 29 decies del D. Lgs. n. 152/2006.

Alla luce di quanto esposto, le procedure sopra delineate devono conseguentemente ritenersi applicabili anche agli impianti di trattamento di rifiuti, agli stoccaggi di rifiuti e alle discariche già in possesso del provvedimento di AIA ma non ancora abilitate all'esercizio ordinario (cioè a dire definitivo) i cui provvedimenti autorizzativi rilasciati, ove difformi, devono intendersi modificati dalla presente deliberazione.

Analogamente le suesposte procedure devono ritenersi applicabili anche alle tipologie progettuali suddette che abbiano nel frattempo conseguito il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e per le quali risulti altresì favorevole il parere al rilascio dell'AIA alla realizzazione espresso dalla competente Commissione VIA integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 e della Circolare del 31 ottobre 2008, fatto ovviamente salvo il completamento dell'iter amministrativo mediante formalizzazione del provvedimento di AIA alla realizzazione di competenza della Giunta regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone, sulla base delle considerazioni espresse, l'approvazione del presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITOil relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, ed in particolare il Titolo III del decreto legislativo n. 152/2006, introdotto dall'art. 2, comma 24 del D. Lgs. n. 128 del 2010, in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTO l'art. 5 bis, della legge regionale 16.04.1985, n. 33, introdotto dalla L.R. n. 26/2007;

VISTA la L. R. 21 gennaio 2000, n. 3, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 25;

VISTA la circolare 31 ottobre 2008, prot. 575870/57.00 a firma dei Segretari Regionali all'Ambiente e alle Infrastrutture]

delibera

1. di fornire i primi indirizzi operativi concernenti l'attività di controllo preventivo affidata alla Provincia con l'avvalimento dell'Arpav di cui all'art. 5 bis, commi 7 e 8, della L.R. n. 33/1985, secondo le modalità indicata in premessa alla presente deliberazione.

2. Di specificare che:

a) il provvedimento di approvazione del progetto dell'impianto di smaltimento o recupero abilita, di per sé, alla realizzazione dell'impianto nonché - sulla base della presentazione alla Regione Veneto, alla Provincia competente per territorio ed all'ARPAV dell'idonea documentazione riportata in premessa - al suo esercizio provvisorio, fino al rilascio o diniego dell'autorizzazione all'esercizio ordinario;

b) fatti salvi i casi in cui il rilascio del'A.I.A. che consente l'esercizio ordinario degli impianti/discariche di gestione dei rifiuti possa avvenire nell'ambito del medesimo procedimento che legittima la realizzazione dell'intervento, previo favorevole giudizio di compatibilità ambientale, il suddetto esercizio ordinario è subordinato al rilascio di uno specifico atto autorizzativo da parte dell'Autorità competente, sulla scorta della documentazione di cui al punto precedente nonché delle favorevoli risultanze dell'attività di verifica e controllo preventivo (ai sensi di quanto previsto dal c. 7, art. 5 bis della L.R. 33/85) posta in essere dalla Provincia, con l'avvalimento di ARPAV, che dovranno essere trasmesse all'Autorità competente entro 60 giorni dal ricevimento del collaudo funzionale degli impianti/discariche di gestione dei rifiuti.

c) l'esercizio provvisorio dell'impianto di cui alla lettera a) mantiene la propria efficacia fino al rilascio dell'AIA definitiva che legittima l'esercizio ordinario dell'impianto/discarica;

d) fatti salvi gli impianti già in possesso di autorizzazione AIA all'esercizio ordinario, le procedure sopra delineate, e meglio esplicitate nelle premesse, devono ritenersi applicabili anche agli impianti di trattamento di rifiuti, agli stoccaggi di rifiuti e alle discariche già in possesso del provvedimento di AIA ma non ancora abilitate all'esercizio ordinario i cui provvedimenti autorizzativi rilasciati, ove difformi, devono intendersi modificati \ dalla presente deliberazione;

e) analogamente, fatti salvi gli impianti già in possesso di autorizzazione AIA all'esercizio ordinario, le suesposte procedure devono ritenersi applicabili anche alle tipologie progettuali suddette che abbiano nel frattempo conseguito il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e per le quali risulti altresì favorevole il parere al rilascio dell'AIA alla realizzazione - espresso dalla competente Commissione VIA integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 e della Circolare del 31 ottobre 2008 - fatto ovviamente salvo il completamento dell'iter amministrativo mediante formalizzazione del provvedimento di AIA alla realizzazione di competenza della Giunta Regionale.


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