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Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2717 del 16 novembre 2010
Distacco di personale dalle Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale (ULSS, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie Integrate, Istituto Oncologico Veneto) presso le strutture afferenti alla Segreteria Regionale per la Sanità. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 2315 del 24 luglio 2007.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si confermano e integrano indirizzi e regole per il personale delle Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale in distacco presso le strutture afferenti alla Segreteria Regionale per la Sanità e si provvede ad una semplificazione delle procedure nell'ambito di un trattamento uniforme con quello già previsto per il personale comandato.
L'Assessore Luca Coletto, di concerto con l'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
La complessità di gestione del Sistema Socio sanitario regionale richiede una sempre maggiore interazione tra le strutture regionali di governo, controllo, indirizzo del sistema e le Aziende Sanitarie che attuano le politiche di programmazione. Per tali motivi, già con la D.G.R. n. 626 del 12 marzo 2004, successivamente riconfermata anno dopo anno da altre deliberazioni, è stato previsto di rimborsare alle Aziende o Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale il costo sostenuto per le missioni presso la Regione di personale aziendale, qualora la missione sia svolta in forma continuativa in considerazione del progetto o attività da svolgere; dette missioni sono attivate su richiesta della Segreteria Regionale per la Sanità e il relativo costo viene rimborsato annualmente alle aziende a carico delle risorse disponibili sui capitoli del bilancio regionale afferenti alla Segreteria per la Sanità.
Con successivi provvedimenti - ed in particolare con le D.G.R. n. 3095 del 3 ottobre 2006 e n. 2315 del 24 luglio 2007 - la Giunta Regionale ha poi provveduto ad adeguare tale sistema di collaborazione in ragione della necessità di garantire appieno lo svolgimento della mole di adempimenti amministrativi connessi alle esigenze di funzionamento del Servizio Socio Sanitario Regionale da parte degli uffici regionali, anche in considerazione delle ristrettezze imposte dalle leggi finanziarie e che gravano ormai pesantemente sull'assetto dell'organico regionale e su quello della Segreteria per la Sanità in particolare.
Di conseguenza, con le richiamate deliberazioni è stata attuata un'ulteriore e più intensa forma di collaborazione tra le Aziende Sanitarie e la Segreteria per la Sanità nell'ambito dell'utilizzazione delle risorse umane, autorizzando, in aggiunta al ricorso agli istituti del comando e della missione, ivi compresa quella oggetto di rimborso alle Aziende da parte della Regione per l'utilizzo continuativo di personale aziendale presso gli uffici regionali, una forma di distacco di personale dipendente dalle aziende sanitarie alla Regione.
Il vantaggio dell'applicazione dell'istituto del distacco allo scambio di personale tra Aziende Sanitarie e Regione è offerto dalla semplificazione della procedura di attivazione, più agile rispetto a quella necessaria per attivare un comando, e tuttavia più stabile nel tempo rispetto alla missione, che resta più adatta per utilizzi molto più contenuti nel tempo. La durata del distacco non può comunque essere superiore a 12 mesi, eventualmente rinnovabili.
D'altro canto, tale tipologia di distacco si adegua pienamente alla dimensione istituzionale della Regione - holding, nell'ambito della quale l'interesse al corretto funzionamento della struttura capofila è diffuso nelle aziende collegate. Poiché inoltre la realtà della Regione - holding è particolarmente forte nel settore socio sanitario, risulta anche più appropriato che il costo del personale utilizzato in tale ambito, anziché ricadere sul bilancio regionale nell'ambito delle risorse destinate al personale regionale, venga imputato a carico delle risorse disponibili sui capitoli del bilancio regionale afferenti alla Segreteria per la Sanità o sul finanziamento specifico, ove previsto, dei centri regionali individuati con deliberazioni della Giunta Regionale (da ultimo con D.G.R. n. 4532 del 28 dicembre 2007 e n. 448 del 24 febbraio 2009).
Dal punto di vista giuridico, poi, va rilevata l'appropriatezza in tale contesto dell'utilizzazione sia di personale del comparto, sia di personale con qualifica dirigenziale, ivi compresi i titolari di incarichi conferiti ai sensi dell'art. 15 septies del D.Lgs. n. 502/92; poiché tuttavia al personale in distacco non andrà attribuita la titolarità di Uffici, Posizioni Organizzative né di strutture dirigenziali della Regione del Veneto (e conseguentemente non andranno riconosciute le correlate indennità regionali), si ritiene opportuno precisare che, nel caso di distacco di personale con incarico dirigenziale, esso potrà avvenire a tempo parziale o a tempo pieno per i dirigenti che non siano responsabili di struttura presso l'azienda di appartenenza e fino a un massimo di quattro giorni alla settimana per i dirigenti responsabili di struttura aziendale. Dal punto di vista procedurale, inoltre, non occorrendo un provvedimento di incarico presso la Regione, dato che non può essere attribuita la titolarità di una struttura regionale, l'attivazione verrà sempre direttamente disposta dal competente Segretario Regionale per la Sanità, che ne darà comunicazione, per opportuna conoscenza ed eventuali adempimenti, alla Direzione Risorse Umane, alla Direzione Affari Generali e all'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità. Le strutture presso le quali può essere disposto il distacco sono quelle afferenti alla Segreteria per la Sanità, ivi compresi i relativi centri regionali previsti con deliberazioni della Giunta Regionale (da ultimo con D.G.R. n. 4532 del 28 dicembre 2007 e n. 448 del 24 febbraio 2009). I distacchi attivati presso la Sede di Roma per le esigenze connesse alle funzioni di Coordinamento della Commissione Salute delle Regioni sono disposti direttamente presso la Segreteria regionale per la Sanità. Le suindicate strutture presso le quali siano autorizzati comandi, distacchi o missioni, garantiscono tutti gli adempimenti connessi alla gestione di tale personale, secondo le indicazioni operative di dettaglio definite dal Segretario Regionale per la Sanità (ad esempio relative alla presa di servizio, alla gestione assenze/presenze, timbrature giornaliere, congedi, all'invio dei prospetti riepilogativi alle Aziende Sanitarie di provenienza e alle strutture regionali eventualmente interessate).
Per quanto riguarda gli aspetti economici, la Regione provvederà a rimborsare alle Aziende Sanitarie di provenienza il trattamento economico globale in godimento presso l'Azienda stessa (comprese le eventuali indennità relative agli incarichi ricoperti), attingendo alle risorse disponibili sui capitoli del bilancio regionale afferenti alla Segreteria per la Sanità. Per motivi di uguale trattamento, i rimborsi spese saranno riconosciuti negli stessi limiti e con le stesse regole e procedure in vigore per i dipendenti aziendali che prestano attività presso gli uffici regionali in posizione di comando; i relativi oneri graveranno sulle risorse disponibili sui capitoli del bilancio regionale afferenti alla Segreteria per la Sanità. Per quanto riguarda il ticket restaurant, per gli stessi motivi si precisa che verrà riconosciuto negli stessi limiti e alle stesse regole e procedure in vigore per il personale comandato, in sostituzione di quello aziendale. Le missioni del personale in posizione di distacco sono autorizzate, negli stessi limiti in vigore per i dipendenti in posizione di comando, dal dirigente della struttura di assegnazione e le relative spese (compreso l'eventuale anticipo), sono a carico dell'Azienda Sanitaria di provenienza, alla quale verranno successivamente rimborsate, analogamente a quanto previsto sopra in ordine al trattamento economico. Per quanto attiene gli istituti del salario accessorio (produttività, lavoro straordinario, ecc.) provvederà l'Azienda di provenienza a seguito di comunicazione della struttura regionale di assegnazione. La Direzione presso la quale il distaccato presta servizio deve trasmettere, dopo attenta verifica, ai competenti uffici presso la Direzione Risorse Socio Sanitarie o la Direzione Servizi Sociali, per quanto di rispettiva afferenza, le comunicazioni delle Aziende Sanitarie inerenti le richieste delle somme da rimborsare alle medesime; la Direzione Risorse Socio Sanitarie e la Direzione Servizi Sociali provvedono, per la parte di propria competenza, a tutti gli adempimenti connessi agli impegni e alle liquidazioni alle Aziende Sanitarie interessate.
Il Segretario Regionale per la Sanità, nell'ambito dei principi stabiliti con il presente provvedimento, emana disposizioni operative di dettaglio.
Premesso quanto sopra il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento, fermo restando che il Segretario regionale alla Sanità e Sociale, potrà emanare in caso di necessità, nell'ambito dei principi stabiliti con il presente provvedimento, delle disposizioni operative di dettaglio.
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
1. di dare atto che le premesse al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante;
2. di confermare - secondo le previsioni già dettate con la D.G.R. n. 626 del 12 marzo 2004, successivamente riconfermata anno dopo anno da altre deliberazioni - che il costo sostenuto per le missioni di personale aziendale, che siano attivate, su richiesta della Segreteria Regionale per la Sanità, presso le sedi della Regione, venga rimborsato annualmente alle aziende o enti del Servizio Socio Sanitario Regionale a carico delle risorse disponibili sui capitoli del bilancio regionale afferenti alla Segreteria per la Sanità, se la missione sia svolta in forma continuativa in considerazione del progetto o attività da svolgere;
3. di precisare come segue la disciplina dei distacchi attivati dalla Segreteria per la Sanità:
- per quanto riguarda gli aspetti giuridici: va rilevata l'appropriatezza dell'utilizzazione sia di personale del comparto, sia di personale con qualifica dirigenziale, ivi compresi i titolari di incarichi conferiti ai sensi dell'art. 15 septies del D.Lgs. n. 502/92; poiché tuttavia al personale in distacco non andrà attribuita la titolarità di Uffici, Posizioni Organizzative né di strutture dirigenziali della Regione del Veneto (e conseguentemente non andranno riconosciute le correlate indennità regionali), il distacco di personale con incarico dirigenziale potrà avvenire a tempo parziale o a tempo pieno per i dirigenti che non siano responsabili di struttura presso l'azienda di appartenenza e fino a un massimo di quattro giorni alla settimana per i dirigenti responsabili di struttura aziendale. Dal punto di vista procedurale, l'attivazione verrà sempre direttamente disposta dal competente Segretario Regionale per la Sanità, che ne darà comunicazione, per opportuna conoscenza ed eventuali adempimenti, alla Direzione Risorse Umane, alla Direzione Affari Generali e all'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità. Le strutture presso le quali può essere disposto il distacco sono quelle afferenti alla Segreteria per la Sanità, ivi compresi i relativi centri regionali previsti con deliberazioni della Giunta Regionale (da ultimo con D.G.R. n. 4532 del 28 dicembre 2007 e n. 448 del 24 febbraio 2009). I distacchi attivati presso la Sede di Roma per le esigenze connesse alle funzioni di Coordinamento della Commissione Salute delle Regioni sono disposti direttamente presso la Segreteria regionale per la Sanità. Le suindicate strutture presso le quali siano autorizzati comandi, distacchi o missioni, garantiscono tutti gli adempimenti connessi alla gestione di tale personale, secondo le indicazioni operative di dettaglio definite dal Segretario regionale per la Sanità (ad esempio relative alla presa di servizio, alla gestione assenze/presenze, timbrature giornaliere, congedi, all'invio dei prospetti riepilogativi alle Aziende Sanitarie di provenienza e alle strutture regionali eventualmente interessate);
- per quanto riguarda gli aspetti economici: la Regione provvederà a rimborsare alle Aziende Sanitarie di provenienza il trattamento economico globale in godimento presso l'Azienda stessa (comprese le eventuali indennità relative agli incarichi ricoperti), attingendo alle risorse disponibili sui capitoli del bilancio regionale afferenti alla Segreteria per la Sanità. Per motivi di uguale trattamento, i rimborsi spese saranno riconosciuti negli stessi limiti e con le stesse regole e procedure in vigore per i dipendenti aziendali che prestano attività presso gli uffici regionali in posizione di comando; i relativi oneri saranno a carico delle risorse disponibili sui capitoli del bilancio regionale afferenti alla Segreteria per la Sanità. Per quanto riguarda il ticket restaurant, per gli stessi motivi si precisa che verrà riconosciuto negli stessi limiti e alle stesse regole e procedure in vigore per il personale comandato, in sostituzione di quello aziendale. Le missioni del personale in posizione di distacco sono autorizzate, negli stessi limiti in vigore per i dipendenti in posizione di comando, dal dirigente della struttura di assegnazione e le relative spese (compreso l'eventuale anticipo), sono a carico dell'Azienda Sanitaria di provenienza, alla quale verranno successivamente rimborsate, analogamente a quanto previsto sopra in ordine al trattamento economico. Per quanto attiene gli istituti del salario accessorio (produttività, lavoro straordinario, ecc.) provvederà l'Azienda di provenienza a seguito di comunicazione della struttura regionale di assegnazione. La Direzione presso la quale il distaccato presta servizio deve trasmettere, dopo attenta verifica, ai competenti uffici presso la Direzione Risorse Socio Sanitarie o la Direzione Servizi Sociali, per quanto di rispettiva afferenza, le comunicazioni delle Aziende Sanitarie inerenti le richieste delle somme da rimborsare alle medesime; la Direzione Risorse Socio Sanitarie e la Direzione Servizi Sociali provvedono, per la parte di propria competenza, a tutti gli adempimenti connessi agli impegni e alle liquidazioni alle Aziende Sanitarie interessate;
- per quanto riguarda le disposizioni operative di dettaglio:sono emanate dal Segretario Regionale per la Sanità, nell'ambito dei principi stabiliti con il presente provvedimento.
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