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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2712 del 16 novembre 2010
Dispensazione con onere a carico del Servizio Sanitario di alimenti senza glutine a favore di persone affette da celiachia in applicazione della L.R. 7 novembre 2008, n. 15 "Interventi a favore dei soggetti celiaci".
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [
Note per la trasparenza:
Disposizioni per l'avvio dell'attività di dispensazione, con onere a carico del Servizio Sanitario, di alimenti senza glutine a favore di persone affette da celiachia, oltre che tramite le farmacie, anche attraverso altri esercizi commerciali nonché attraverso le parafarmacie ed individuazione dei requisiti e degli adempimenti che ne regolano l'attività di distribuzione.
Riferisce l'Assessore Luca Coletto:
La dispensazione di alimenti senza glutine ai soggetti affetti da celiachia, introdotta a livello nazionale con il D.M. 10 luglio 1982, è tuttora prevista dal D.M. 8 giugno 2001 "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare", il quale, nel definire le patologie che ne costituiscono l'ambito di applicazione, sancisce che per le persone affette da celiachia (oltre che da malattie metaboliche ereditarie e fibrosi cistica del pancreas), "l'erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria".
Nella Regione del Veneto la particolare attenzione posta da tempo alle modalità di erogazione dell'assistenza si è concretizzata, in particolare, nella deliberazione della Giunta Regionale n. 543/2000 che, ai fini della dispensazione agli assistiti dei prodotti senza glutine, aveva introdotto la modulistica di approvvigionamento mensile in sostituzione della prescrizione medica, atto significativo in direzione della demedicalizzazione del percorso assistenziale.
Per quanto attiene alla dispensazione dei prodotti, si ricorda che le farmacie aperte al pubblico svolgono tale attività a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto la stessa è prevista dalla Convenzione che regola i rapporti delle farmacie con il Servizio Sanitario Nazionale di cui al D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371, nell'ambito delle prestazioni rientranti nella cosiddetta Assistenza Integrativa Regionale.
Il Decreto Ministeriale 8 giugno 2001 succitato, all'articolo 6, prevede, inoltre, che i prodotti dietetici oggetto di dispensazione siano erogati direttamente dai "centri di riferimento presso i quali sono in cura le persone, dai presìdi delle aziende unità sanitarie locali, dalle farmacie convenzionate o, secondo direttive all'uopo emanate dalle regioni, da altri fornitori incaricati dalle aziende unità sanitarie locali".
A livello nazionale, la successiva Legge 4 luglio 2005, n. 123 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia" assoggetta la patologia ad un'ampia tutela normativa, definendo la malattia celiaca come malattia sociale, prevedendo una serie di interventi, nazionali e regionali, a favore del normale inserimento dei celiaci nella vita sociale, nonché per favorire la diagnosi precoce, la formazione del personale sanitario e, in genere, l'educazione sanitaria sulla malattia celiaca.
Il Decreto Ministeriale 4 maggio 2006, emanato secondo le previsioni dell'art. 4 della citata Legge n.123/2005, ha definito i limiti di spesa mensili per la dispensazione dei prodotti senza glutine, differenziati per fascia d'età e per sesso dell'assistito.
In ambito regionale, la L.R. 7 novembre 2008, n. 15 "Interventi a favore dei soggetti celiaci", ha disposto ulteriori interventi a maggior tutela degli assistiti residenti sotto il profilo clinico-diagnostico ed assistenziale, modificando, da un lato, la disciplina dell'erogazione di prodotti senza glutine, già prevista nei Livelli Essenziali di Assistenza, e prevedendo, dall'altro, per i soggetti affetti da malattia celiaca (inclusa la variante clinica della dermatite erpetiforme), l'erogazione, in esenzione dalla partecipazione al costo, di prestazioni sanitarie incluse nei LEA appropriate per il monitoraggio della malattia e la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.
La norma di legge regionale relativamente alla dispensazione degli alimenti senza glutine ha previsto:
a) la frazionabilità del contributo mensile, sotto forma di buoni acquisto o altri documenti di credito, spendibili anche separatamente e non più solamente in un'unica soluzione mensile. Tale possibilità di scelta agevola l'assistito che è libero di adattare alle proprie esigenze, frazionandolo fino a quattro tranches, il prelievo mensile di alimenti, effettuabile presso qualsiasi farmacia ed esercizio commerciale abilitato del territorio regionale, anche al di fuori della propria Ulss di appartenenza;
b) una diversa articolazione dei limiti di spesa mensili per fascia d'età, ivi incluso il superamento, rispetto al citato D.M. 4 maggio 2006, della differenziazione fra maschi e femmine del massimale previsto nell'età adulta.
I limiti di spesa mensile stabiliti dalla L.R. n. 15/2008 sono già applicati in ambito regionale dall'1 gennaio 2009, così come il frazionamento in 4 tranches dei buoni mensili, a seguito dell'adozione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1047 del 21 aprile 2009.
Come stabilito dall'art. 7 del D.M. 8 giugno 2001 citato, sono erogabili con onere a carico del Servizio Sanitario unicamente i prodotti senza glutine contenuti nel Registro Nazionale degli Alimenti destinati ad una alimentazione particolare, predisposto ed aggiornato periodicamente dal Ministero della Salute, che lo rende disponibile attraverso la pubblicazione sul proprio sito Internet.
Relativamente ai soggetti cui compete la dispensazione dei prodotti, l'art. 3, comma 1, della citata L.R n. 15/2008 prevede che "i buoni acquisto o gli altri documenti di credito sono spendibili anche separatamente presso farmacie, o altri esercizi commerciali che abbiano dichiarato all'Azienda ULSS competente per territorio la propria disponibilità ad erogare, con onere a carico del Servizio Sanitario, i prodotti senza glutine inseriti nel Registro Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 8 giugno 2001...omissis".
A tal fine il comma 2 dell'art. 3 della LR 15/2008 citata, demanda ad un provvedimento della Giunta Regionale la definizione di:
"omissis...
c) le modalità operative relative alla consegna dei buoni acquisto;
d) gli adempimenti cui sono tenuti gli esercizi commerciali che abbiano dichiarato la propria disponibilità ad erogare con onere a carico del servizio sanitario prodotti senza glutine;
e) le modalità di controllo e verifica sui prodotti dispensati con i buoni;
f) le modalità per il rimborso."
Al fine di dare attuazione al dettato normativo, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4251 del 29 dicembre 2009, è stato istituito il Gruppo di lavoro costituito da rappresentanti dei principali soggetti coinvolti: l'Associazione Italiana Celiachia Veneto, Confcommercio, Federdistribuzione, Federfarma Veneto, il Gruppo Farmacisti Titolari di Parafarmacie, con la partecipazione di rappresentanti della Direzione Regionale Commercio e dell'U.C. Sistema Informativo Socio Sanitario e Tecnologie Informatiche, con il compito di approfondire necessità organizzative e strumenti applicativi, al fine di identificare i percorsi e le modalità che offrano garanzia di fattibilità, sicurezza ed economicità.
Rientrano fra gli obiettivi assegnati al Gruppo di lavoro:
- la definizione dei requisiti minimi per l'avvio dell'attività di dispensazione dei prodotti senza glutine a carico del Servizio Sanitario Nazionale mediante l'utilizzo dei buoni acquisto attualmente in uso per la dispensazione attraverso le farmacie, da parte degli esercizi commerciali che ne abbiano titolo e ne facciano richiesta all'Azienda ULSS di competenza;
- la realizzazione del monitoraggio dell'attività avviata durante un primo periodo transitorio, al fine di verificarne l'applicabilità e consentire l'eventuale perfezionamento della successiva disciplina, inclusa l'informatizzazione delle procedure al fine dello snellimento delle stesse.
La succitata D.G.R. n. 4251 rinvia ad un successivo atto della Giunta Regionale il recepimento delle indicazioni formulate dal Gruppo di lavoro, ai fini dell'avvio dell'applicazione transitoria.
Nel corso di alcuni incontri tenutisi presso la Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari il Gruppo di lavoro ha approfondito vari aspetti dell'iniziativa in oggetto, ponendo in rilievo, in particolare, quanto segue:
- l'estensione dell'attività di dispensazione dei prodotti senza glutine agli esercizi commerciali, oltre alle farmacie, richiede un approccio applicativo graduale, che preveda una fase, di durata limitata, nella quale si utilizzino le procedure e la modulistica attualmente in uso;
- l'opportunità di porre in essere strumenti di controllo dei prodotti consegnati, che nella fase transitoria della procedura in argomento comporti l'apposizione delle fustelle adesive sui moduli, nelle more della successiva attuazione dell'informatizzazione;
- con riferimento alle strutture di vendita qualificate nella L.R. n. 15/2008 come "esercizi commerciali", si è dato atto che le stesse sono riconducibili alle tipologie di strutture previste, in materia di commercio, dall'art. 7 della L.R. 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" e successive modificazioni e integrazioni, vale a dire esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, oltre alle parafarmacie, come individuate dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale";
- alla luce della normativa di cui alla succitata L.R. 15/2004 i titolari degli esercizi commerciali devono risultare in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e devono garantire all'interno dell'esercizio commerciale la corretta conservazione e gestione degli alimenti prevista dalla normativa in materia;
- la necessità dell'individuazione, all'interno dell'esercizio commerciale, di un referente delle attività di gestione e dispensazione in oggetto.
Il Gruppo di lavoro ha esaminato e condiviso l'ipotesi di dare avvio all'attività di dispensazione dei prodotti attraverso gli esercizi commerciali, mediante l'utilizzo dei buoni mensili attualmente in uso, approvati con DGR n. 1047 del 21 aprile 2009.
Si ritiene pertanto di accogliere le proposte formulate dal Gruppo di lavoro e di proporre l'approvazione di quanto contenuto nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, recante le condizioni per lo svolgimento dell' attività in oggetto.
Il rimborso dell'onere relativo ai prodotti senza glutine del Registro Nazionale dispensati a carico del Servizio Sanitario sia dalle farmacie che dagli esercizi commerciali e dalle parafarmacie avverrà al prezzo liberamente praticato, che deve essere esposto in modo chiaro e leggibile al cittadino e praticato a tutti gli assistiti. Pertanto in tal senso si intende modificato quanto già previsto al punto 5 della D.G.R. n. 340 dell'11/2/2005.
Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, comma 2°, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto il D.P.R. 371/1998;
- Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114
- Visto il D.M. Salute 8 giugno 2001;
- Visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s. m. ed i.
- Vista la L.R. 13 agosto 2004, n. 15,
- Vista la L. 4 luglio 2005, n. 123;
- Visto il D.L. 4.7.2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4.8.2006, n. 248;
- Vista la L.R. 7 novembre 2008, n. 15, art. 3;
- Viste le DD.G.R. n. 543 del 22 febbraio 2000 e s.m. e i., n. 2922 del 29 ottobre 2002 e s.m. e i. e 1047 del 21 aprile 2009;
- Vista la D.G.R. n. 340 dell'11 febbraio 2005]
delibera
(seguono allegati)
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