Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 88 del 30 novembre 2010


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2580 del 02 novembre 2010

Contratti di formazione specialistica aggiuntivi per medici specializzandi delle Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Verona. Anno accademico 2009/2010. Decreto Legislativo n. 368/99.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Con questo provvedimento si definiscono le Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo di Verona a cui finanziare contratti, in aggiunta ai contratti finanziati dallo Stato, destinati ai medici in formazione specialistica.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante ad oggetto "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" disciplina, tra l'altro, la formazione specialistica dei medici.

Il decreto innanzi citato, modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria anno 2006), prevede in particolare che, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007 siano stipulati degli specifici contratti annuali di formazione-specialistica tra l'Università, lo specializzando e la Regione, e che sia corrisposto al medico un trattamento economico annuo onnicomprensivo costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni, e da una parte variabile lorda.

Con apposito D.P.C.M. del 7 marzo 2007 è stata determinata in € 22.700,00 la parte fissa annua lorda, in € 2.300,00 la parte variabile annua lorda per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, e in € 3.300,00 la parte variabile annua lorda per ciascuno degli anni successivi.

Tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 marzo 2009 è stato sancito un accordo riguardante il fabbisogno del numero globale di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione, nel triennio accademico 2008/2009- 2009/2010 - 2010/2011, nonché i criteri metodologici da adottarsi nella determinazione del riparto dei posti alle scuole stesse.

Per quanto concerne specificamente l'anno accademico 2009/2010 con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 5 febbraio 2010 "Scuole di specializzazione mediche, assegnazione contratti relativi all'a.a. 2009/2010",

  • è stato definito il numero dei posti dei medici da ammettere, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica di cui all'art. 35, comma 2 del D.lgs 368/99, alle Scuole di specializzazione degli Atenei,
  • è stata prevista la possibilità di attivare ulteriori contratti finanziati dalle Regioni, che si aggiungono ai contratti statali, così come deliberato nella Conferenza Stato/Regioni, nell'incontro del 25/3/2009, al fine di colmare, ove possibile, il divario tra fabbisogno regionale e numero di posti statali. I contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni devono essere poi assegnati agli Atenei con provvedimento ministeriale.

In ragione di quanto sopra, in base alle esigenze formative e nel rispetto degli indirizzi della programmazione sanitaria, i competenti uffici hanno accertato un fabbisogno aggiuntivo di n. 26 contratti di formazione specialistica, specificatamente riferiti alle seguenti Scuole dell'Università degli Studi di Verona:

Cardiochirurgia n. 1

Geriatria n. 1

Chirurgia generale n. 1

Medicina di emergenza ed urgenza n. 3

Neurochirurgia n. 1

Medicina fisica e riabilitazione n. 1

Ortopedia e traumatologia n. 2

Medicina Interna n. 1

Urologia n. 1

Neurologia n. 1

Anestesia e rianimazione n. 2

Neuropsichiatria infantile n. 1

Igiene e medicina preventiva n. 2

Oncologia n. 1

Medicina del lavoro n. 1

Pediatria n. 1

Malattie apparato cardiovascolare n. 1

Psichiatria n. 1

Ematologia n. 1

Reumatologia n. 1

Endocrinologia e malattie del ricambio n. 1

Tale fabbisogno è stato comunicato all'Ateneo di Verona con nota prot. n. 173018 del 29/3/2010.

In esito delle procedure concorsuali, con nota prot. n. 25414 del 1° giugno 2010 l'Università degli Studi di Verona ha reso noto che non sono stati assegnati n. 3 contratti (n. 2 contratti di Anestesia e rianimazione; n. 1 contratto di Psichiatria) per mancanza di candidati idonei ed esaurimento delle graduatorie.

Complessivamente pertanto sono risultati attribuiti n. 23 contratti regionali aggiuntivi come di seguito indicato:

Cardiochirurgia n. 1

Geriatria n. 1

Chirurgia generale n. 1

Medicina di emergenza ed urgenza n. 3

Neurochirurgia n. 1

Medicina fisica e riabilitazione n. 1

Ortopedia e traumatologia n. 2

Medicina Interna n. 1

Urologia n. 1

Neurologia n. 1

Igiene e medicina preventiva n. 2

Neuropsichiatria infantile n. 1

Medicina del lavoro n. 1

Oncologia n. 1

Malattie apparato cardiovascolare n. 1

Pediatria n. 1

Ematologia n. 1

Reumatologia n. 1

Endocrinologia e malattie del ricambio n. 1

Tali contratti - per i quali in base alle richiamate disposizioni nazionali è previsto un trattamento economico annuo onnicomprensivo di € 25.000,00 cadauno - comportano per il I° anno di corso un onere pari ad € 575.000,00.

Resta inteso che, come per il passato, la Regione provvederà al finanziamento di tutta la durata del corso legale di studio.

Sarà oggetto di apposita intesa, analogamente agli scorsi anni accademici, la disciplina dei rapporti tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Verona.

L'onere di € 575.000,00 trova copertura al capitolo 60047 del bilancio di previsione per l'esercizio 2010 nell'ambito delle somme destinate alle attività di formazione e aggiornamento del personale del Servizio sanitario regionale.

La liquidazione del suddetto importo, in favore dell'Ateneo di Verona, avverrà secondo le seguenti modalità:

  • il 50% a titolo di acconto all'adozione del presente provvedimento
  • il saldo previa presentazione della prevista documentazione che l'Ateneo è tenuto a produrre, salva la possibilità di ulteriori acconti fino ad un massimo del 40% da disporre con decreto del Dirigente responsabile della struttura competente, dopo la sottoscrizione della sopraccitata intesa tra la Regione e l'Università degli Studi di Verona.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, II° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
  • Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";
  • Visto il DPCM 7 marzo 2007;
  • Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano intervenuto nella seduta del 25 marzo 2009, Rep. n. 45/CSR, della Conferenza Stato-Regioni;
  • Visto il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 5 febbraio 2010;]

delibera

per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate:

  1. di dare atto che il numero di contratti di formazione specialistica in favore delle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Verona per l'anno accademico 2009/2010 è pari a n. 23 contratti, assegnati alle Scuole di Specializzazione come specificato in narrativa;
  2. di impegnare l'importo di € 575.000,00 (cinquecentosettantacinquemila/00), necessario al finanziamento dei contratti di formazione specialistica di cui al precedente punto 1., al capitolo 60047 del bilancio di previsione per l'esercizio 2010, nell'ambito delle somme destinate alle attività di formazione ed aggiornamento del personale del Servizio sanitario regionale;
  3. di liquidare il suddetto importo, in favore dell'Ateneo di Verona, secondo le seguenti modalità:
    • il 50% a titolo di acconto all'adozione del presente provvedimento
    • il saldo previa presentazione della prevista documentazione che l'Ateneo è tenuto a produrre, salva la possibilità di ulteriori acconti fino ad un massimo del 40% da disporre con decreto del Dirigente responsabile della struttura competente, dopo la sottoscrizione dell'intesa di cui in premessa.
  4. di demandare a provvedimenti del Dirigente competente il finanziamento dei contratti di formazione specialistica per gli anni accademici seguenti al 2009/2010 sino alla regolare conclusione dei corsi di studio.


Torna indietro