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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2580 del 02 novembre 2010
Contratti di formazione specialistica aggiuntivi per medici specializzandi delle Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Verona. Anno accademico 2009/2010. Decreto Legislativo n. 368/99.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [
Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si definiscono le Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo di Verona a cui finanziare contratti, in aggiunta ai contratti finanziati dallo Stato, destinati ai medici in formazione specialistica.
L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.
Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante ad oggetto "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" disciplina, tra l'altro, la formazione specialistica dei medici.
Il decreto innanzi citato, modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria anno 2006), prevede in particolare che, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007 siano stipulati degli specifici contratti annuali di formazione-specialistica tra l'Università, lo specializzando e la Regione, e che sia corrisposto al medico un trattamento economico annuo onnicomprensivo costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni, e da una parte variabile lorda.
Con apposito D.P.C.M. del 7 marzo 2007 è stata determinata in € 22.700,00 la parte fissa annua lorda, in € 2.300,00 la parte variabile annua lorda per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, e in € 3.300,00 la parte variabile annua lorda per ciascuno degli anni successivi.
Tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 marzo 2009 è stato sancito un accordo riguardante il fabbisogno del numero globale di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione, nel triennio accademico 2008/2009- 2009/2010 - 2010/2011, nonché i criteri metodologici da adottarsi nella determinazione del riparto dei posti alle scuole stesse.
Per quanto concerne specificamente l'anno accademico 2009/2010 con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 5 febbraio 2010 "Scuole di specializzazione mediche, assegnazione contratti relativi all'a.a. 2009/2010",
In ragione di quanto sopra, in base alle esigenze formative e nel rispetto degli indirizzi della programmazione sanitaria, i competenti uffici hanno accertato un fabbisogno aggiuntivo di n. 26 contratti di formazione specialistica, specificatamente riferiti alle seguenti Scuole dell'Università degli Studi di Verona:
Cardiochirurgia n. 1
Geriatria n. 1
Chirurgia generale n. 1
Medicina di emergenza ed urgenza n. 3
Neurochirurgia n. 1
Medicina fisica e riabilitazione n. 1
Ortopedia e traumatologia n. 2
Medicina Interna n. 1
Urologia n. 1
Neurologia n. 1
Anestesia e rianimazione n. 2
Neuropsichiatria infantile n. 1
Igiene e medicina preventiva n. 2
Oncologia n. 1
Medicina del lavoro n. 1
Pediatria n. 1
Malattie apparato cardiovascolare n. 1
Psichiatria n. 1
Ematologia n. 1
Reumatologia n. 1
Endocrinologia e malattie del ricambio n. 1
Tale fabbisogno è stato comunicato all'Ateneo di Verona con nota prot. n. 173018 del 29/3/2010.
In esito delle procedure concorsuali, con nota prot. n. 25414 del 1° giugno 2010 l'Università degli Studi di Verona ha reso noto che non sono stati assegnati n. 3 contratti (n. 2 contratti di Anestesia e rianimazione; n. 1 contratto di Psichiatria) per mancanza di candidati idonei ed esaurimento delle graduatorie.
Complessivamente pertanto sono risultati attribuiti n. 23 contratti regionali aggiuntivi come di seguito indicato:
Tali contratti - per i quali in base alle richiamate disposizioni nazionali è previsto un trattamento economico annuo onnicomprensivo di € 25.000,00 cadauno - comportano per il I° anno di corso un onere pari ad € 575.000,00.
Resta inteso che, come per il passato, la Regione provvederà al finanziamento di tutta la durata del corso legale di studio.
Sarà oggetto di apposita intesa, analogamente agli scorsi anni accademici, la disciplina dei rapporti tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Verona.
L'onere di € 575.000,00 trova copertura al capitolo 60047 del bilancio di previsione per l'esercizio 2010 nell'ambito delle somme destinate alle attività di formazione e aggiornamento del personale del Servizio sanitario regionale.
La liquidazione del suddetto importo, in favore dell'Ateneo di Verona, avverrà secondo le seguenti modalità:
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate:
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