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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 83 del 05 novembre 2010


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2402 del 14 ottobre 2010

Attività formativa prevista con DGR n. 693 del 23.3.2001 in tema di tatuaggio e piercing. Affidamento incarico alle Aziende ULSS n. 9 di Treviso e n. 22 di Bussolengo. Approvazione Convenzioni.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

Con la DGR n. 1164 del 23.3.2010 la Giunta Regionale ha approvato l'affidamento alle Aziende ULSS n. 9 di Treviso, n. 12 Veneziana e n. 22 di Bussolengo dell'incarico di realizzare nel 2010 lo svolgimento del corso di cui alla DGR n. 693 del 23.3.2001, così da soddisfare le richieste di partecipazione alla stessa attività formativa presentate nel 2009 e nel 2010.

A tal fine, sulla base dell'acquisizione della disponibilità di massima espressa dalle suddette Aziende ULSS, con la DGR n. 1164/2010, è stato fissato il termine del 15.4.2010 per la presentazione dei Progetti per la realizzazione dell'attività formativa presso le rispettive sedi aziendali e si rinviava a successiva Deliberazione della Giunta Regionale, entro il 15.5.2010, l'approvazione delle singole Convenzioni tra la Regione del Veneto e le Aziende ULSS n. 9, n. 12 e n. 22.

Ciò posto, stante l'esigenza di procedere ad una valutazione appropriata e al fine di verificare le condizioni effettive di carattere organizzativo e gestionale necessarie, le Aziende ULSS n. 9 e n. 22 solo recentemente, rispettivamente con note n. 67.208 del 26.5.2010 e n. 41881 del 29.6.2010, hanno inviato alla Direzione Regionale Prevenzione i Progetti che, sulla base degli elementi individuati con la DGR n. 1164/2010, rappresentano il presupposto per stipulare la Convenzione tra la Regione del Veneto e ciascuna delle suddette Aziende ULSS.

Per quanto riguarda l'incarico di affidare all'Azienda ULSS n. 12 Veneziana secondo le condizioni stabilite con la DGR n. 1164/2010, si rileva che, sulla base di quanto stabilito precedentemente con DGR n. 4180 del 28.12.2008, l'Azienda ULSS n. 12 è già impegnata a realizzare nel 2010 un articolato programma di iniziative di tutela igienico-sanitaria in connessione al fenomeno dei trattamenti di tatuaggio e piercing nella nostra regione.

Tale programma, mediante specifico finanziamento regionale di 15.000,00, comprende la realizzazione nel biennio 2009-2010, di 5 edizioni del corso previsto con DGR n. 693/2001, lo svolgimento di un'attività di aggiornamento rivolta agli ex corsisti della stessa attività formativa e la produzione in formato stampa del testo-dispensa utilizzato quale strumento didattico nell'ambito delle lezioni del corso.

Poiché l'espletamento dell'incarico in tal senso condotto da parte dell'Azienda ULSS n. 12 e previsto con la suddetta DGR n. 4180/2008 è oramai in fase di avanzato e positivo completamento, si ritiene di poter prescindere, diversamente da quanto stabilito con la DGR n. 1164/2010, dalla stipula di Convenzione con la stessa Azienda ULSS.

Per quanto riguarda l'incarico da affidare all'Azienda ULSS n. 9 di Treviso e n. 22 di Bussolengo, è invece necessario confermare la stipula della Convenzione, considerato che la gestione del corso per l'ottenimento dell'idoneità igienico-sanitaria soggettiva all'effettuazione di trattamenti di tatuaggio e piercing rappresenta per le stesse Aziende ULSS una nuova esperienza che dovrà, per questo, essere opportunamente sostenuta e garantita.

Ciò posto, i Progetti in tal senso presentati dalle Aziende ULSS n. 9 di Treviso e n. 22 di Bussolengo sono articolati, pur nella diversità di alcuni aspetti legati alle singole ed autonome specificità aziendali, attraverso elementi comuni che sono di seguito evidenziati:

  1. Impegno a realizzare nel 2010 una edizione del corso di cui alla DGR n. 693/2001;
  2. Organizzazione del corso nel rispetto degli elementi evidenziati con la DGR n. 1164 del 23.3.2010;
  3. Ammissione alla frequenza di un numero da 30 a 35 partecipanti per corso;
  4. Individuazione del numero minimo di partecipanti da ammettere al corso, così da consentire la copertura delle spese di organizzazione dell'attività formativa esclusivamente mediante risorse finanziarie derivanti dalle quote di iscrizione versate dai corsisti (30 per l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso; 32 per l'Azienda ULSS n. 22 di Bussolengo).

In considerazione di quanto evidenziato al punto d., la realizzazione dell'attività formativa da parte delle Aziende ULSS n. 9 di Treviso e n. 22 di Bussolengo non comporterà alcun impegno di spesa da imputare nel Bilancio Regionale.

Pertanto, sulla base dei Progetti pervenuti da parte delle Aziende ULSS n. 9 e n. 22, è possibile stipulare le Convenzioni tra Regione del Veneto e le stesse Aziende ULSS, così da assicurare la realizzazione nel 2010 di altre 2 edizioni del corso di cui alla DGR n. 693/2001, oltre a quelle assicurate dall'Azienda ULSS n. 12 Veneziana.

Con il presente provvedimento si intende quindi:

  1. confermare l'incarico alle Aziende ULSS n. 9 e n. 22, già previsto con DGR n. 1164 del 23.3.2010, per la realizzazione nel 2010 da parte di ciascuna Azienda ULSS di un corso di cui alla DGR n. 693/2001;
  2. approvare le due distinte Convenzioni tra Regione del Veneto ed Aziende ULSS n. 9 e n. 22 (allegati A e B) per il puntuale, completo e corretto svolgimento dell'attività formativa di cui al punto 1.;
  3. rettificare la precedente indicazione, di cui alla DGR n. 1164 del 23.3.2010, di pervenire alla stipula della stessa Convenzione anche con l'Azienda ULSS n. 12 Veneziana, per le motivazioni sopra evidenziate;
  4. approvare le modalità di presentazione alla Direzione Regionale Prevenzione della relazione finale, contenente l'illustrazione dell'attività formativa svolta, dello svolgimento e dell'esito delle prove finali, nonché delle spese sostenute per la realizzazione del corso.

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
  • Visto l'art. 20 della L. 23.12.1978 n. 833.
  • Viste le Linee guida emanate dal Ministero della Sanità in data 05.02.1998 e successiva integrazione del 16. 7.1998.
  • Vista la DGR n. 693 del 23. 3.2001.
  • Vista la DGR n. 1245 del 17. 5.2001.
  • Vista la necessità di soddisfare le domande giacenti al 31.12.2009 e quelle presentate nel 2010 per la partecipazione al corso di cui alla DGR n. 693/2001.
  • Vista la DGR n. 4180 del 28.12.2008.
  • Vista la DGR n. 1164 del 23.3.2010.
  • Visti i Progetti presentati alla Direzione Regionale dalle Aziende ULSS n. 9 di Treviso e n. 22 di Bussolengo, rispettivamente con note n. 67.208 del 26.5.2010 e n. 41881 del 29.6.2010.]

delibera

1. Di conferire, come stabilito con DGR n. 1164 del 23. 3 2010, l'incarico a ciascuna delle Aziende ULSS n. 9 Treviso e n. 22 Bussolengo di organizzare nell'anno 2010 l'attività formativa di cui alla DGR n. 693/2001.

2. Di stabilire che, sulla base dei Progetti presentati dalle stesse Aziende ULSS di cui al punto 1., ciascuna realizzerà nel 2010 un'edizione del corso di cui alla DGR n. 693/2001.

3. Di approvare gli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali della presente DGR, che rispettivamente propongono lo schema di Convenzione tra Regione del Veneto - Azienda ULSS n. 9 di Treviso (Allegato A) e Regione del Veneto - Azienda ULSS n. 22 di Bussolengo (Allegato B) per la realizzazione da parte delle stesse Aziende ULSS - senza alcun onere finanziario a carico della Regione del Veneto - dell'attività formativa di cui al punto 2.

4. Di stabilire che l'attività formativa di cui alla DGR n. 693/2001 dovrà essere realizzata dalle Aziende ULSS n. 9 di Treviso e n. 22 di Bussolengo nel rispetto delle singole Convenzioni di cui al punto 3. e secondo gli elementi, il programma ed i caratteri relativi al corso previsti dalla stessa DGR n. 693/2001 e dalla DGR. n. 1245 del 17. 5.2001.

5. Di prescindere - diversamente da quanto previsto con DGR n. 1164 del 23.3.2010 - dallo strumento della Convenzione tra Regione del Veneto ed Azienda ULSS n. 12 Veneziana, che si avvia a concludere nel 2010 le iniziative di tutela igienico-sanitaria in riferimento ai trattamenti di tatuaggio e piercing sulla base di quanto stabilito con precedente DGR n. 4180 del 28.12.2008.


(seguono allegati)

2402_AllegatoA_227849.pdf
2402_AllegatoB_227849.pdf

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