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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2401 del 14 ottobre 2010
Aggiornamento del documento "Linee - guida Ministero della Sanità in tema di tatuaggio e piercing. Adempimenti da seguire in ambito regionale riguardanti misure preventive di tutela della salute in connessione alle attività di tatuaggio e piercing", approvato con DGR n. 1245 del 17.05.2001.
L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.
Con Circolare regionale n. 9 del 01.06.2001, approvata con DGR n. 1245 del 17.05.2001 e alla stessa allegata, sono state diramate alle Aziende ULSS del Veneto, agli operatori interessati e a tutti i Comuni del Veneto le disposizioni igienico-sanitarie volte a tutelare la salute della popolazione in riferimento allo sviluppo del fenomeno del tatuaggio e piercing.
Sulla base delle Linee guida, specificamente emanate dal Ministero della Salute in data 05.02.1998 e 16.07.2008, la Regione Veneto ha avviato infatti, a partire dalla DGR n. 693 del 23.03.2001, un sistema regionale di tutela sanitaria, stabilendo specifiche procedure affinché le attività di tatuaggio e piercing siano svolte in condizioni tali da non procurare danni alla salute di quanti si sottopongono ai trattamenti in questione.
Mentre con la DGR n. 693 del 23.03.2001 citata si è provveduto ad istituire l'attività formativa obbligatoria per gli operatori di tatuaggio e piercing, la Circolare n. 9 del 01.06.2001 suddetta costituisce il documento di riferimento per gli operatori del settore e per le Aziende ULSS affinché i trattamenti in questione siano effettuati, sul presupposto di un regolare iter amministrativo per l'avvio dell'attività, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, per garantire la salute della popolazione.
In questi ultimi anni l'evoluzione del fenomeno del tatuaggio e piercing è stata molto rapida, in ragione della crescente diffusione di questa tipologia di trattamenti estetici. Ciò ha posto l'esigenza di provvedere ad alcuni miglioramenti all'interno del sistema avviato con le suddette Deliberazioni di Giunta Regionale e di procedere quindi alla revisione della Circolare n. 9 del 01.06.2001.
A tal proposito, la questione è stata affrontata all'interno del "Gruppo di lavoro regionale per la definizione delle problematiche igienico sanitarie da considerare nell'ambito delle attività di acconciatore ed estetista".
Ai lavori del Gruppo, istituito con il Decreto della Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione n. 13 del 03.07.2008, partecipa anche un rappresentante della Direzione Regionale Artigianato.
Il testo della Circolare n. 9 del 01.06.2001, sottoposto all'attenzione del Gruppo di lavoro, è stato dallo stesso revisionato nel corso delle riunioni del periodo luglio 2008 - gennaio 2009.
Attraverso un approfondito esame della Circolare regionale n. 9 del 01.06.2001, è stato predisposto un documento che, lasciando invariati i principi caratteristici del sistema regionale approntato in materia, risponde all'esigenza di chiarezza descrittiva per un'effettiva tutela igienico-sanitaria nel settore del tatuaggio e piercing.
In particolare, sono stati precisati i requisiti dei locali in cui si svolge l'attività di tatuaggio e piercing e la procedura da seguire per il rilascio dell'idoneità da parte dell'Azienda ULSS.
È stato evidenziato il requisito della scolarizzazione, necessario per poter accedere al corso di formazione igienico-sanitaria previsto con DGR n. 693 del 23.03.2001, per cui il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, così come previsto dalla L. 27.12.2006 n. 296, si realizza con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o con una qualifica professionale ottenuta attraverso un corso triennale di formazione professionale unita al raggiungimento dei 18 anni d'età, con il conseguimento dei quali si assolve il diritto-dovere di cui al D.L. 15.04.2005 n. 76, secondo le indicazioni pervenute con nota n. 6042-A16c del 25.09.2008 a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.
Tenendo conto delle norme di riforma scolastica, assume ora carattere inderogabile provvedere rispetto a quanto - in via transitoria - è stato precedentemente stabilito in ordine alla partecipazione al corso degli operatori di tatuaggio e piercing già in attività, per i quali vi era il requisito minimo dell'assolvimento dell'obbligo scolastico secondo il vecchio ordinamento scolastico.
Il periodo transitorio e di avvio del sistema regionale di tutela sanitaria connesso ai trattamenti di tatuaggio e piercing può considerarsi ora concluso e pertanto, assicurato il regolare svolgimento del corso per l'ottenimento da parte degli operatori dell'idoneità sanitaria all'effettuazione degli stessi trattamenti, il Gruppo di lavoro ha ritenuto di nonprevedere più il così detto "test-colloquio", mediante il quale le Aziende ULSS rilasciavano l'idoneità temporanea, che gli operatori potevano richiedere in attesa di poter frequentare il corso regionale suddetto.
Particolare attenzione, infine, è stata dedicata alla pratica denominata "ear piercing", vale a dire la foratura del lobo dell'orecchio. Rispetto a quanto previsto con la suddetta Circolare, le pratiche di foratura al lobo auricolare per l'applicazione di orecchino non comportano vincoli particolari connessi alla tipologia di esercizio commerciale o artigianale in cui vengono effettate, ma richiedono l'esecuzione di determinate procedure in condizioni di sicurezza igienico-sanitaria. In tal senso, il documento "Prescrizioni per l'effettuazione della foratura del lobo dell'orecchio", proposto nell'Appendice dell'Allegato A alla presente Deliberazione"Nuovi indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing", rappresenta l'insieme delle procedure da seguire nella pratica definita "ear piercing".
Conseguentemente, viene meno la previsione - già contenuta nella Circolare n. 9 del 01.06.2001 - di prescrizioni specifiche da rivolgere esclusivamente a gioiellieri e a venditori di bijou.
L'Allegato A della presente Deliberazione contiene quindi le nuove disposizioni regionali in materia di tatuaggio e piercing. Il documento, definito dal citato Gruppo di Lavoro, composto tra gli altri da Medici delle Aziende ULSS n. 10, n. 12 e n. 22 ed insediato presso la Direzione Regionale Prevenzione, è rivolto ai vari operatori impegnati ad effettuare trattamenti di tatuaggio e piercing, affinché siano seguiti in modo rigoroso cautele e comportamenti necessari ad impedire conseguenze dannose per la salute della popolazione.
Lo stesso scrupolo operativo è richiesto a ogni categoria professionale (come gli estetisti) che nell'ambito della propria attività principale hanno ottenuto l'idoneità igienico-sanitaria ad effettuare trattamenti di tatuaggio e piercing o ad applicare altre metodiche consistenti in pratiche invasive sugli strati cutanei del corpo.
L'Allegato A rappresenta in materia anche il riferimento fondamentale per i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, in quanto competenti al rilascio dell'idoneità igienico-sanitaria all'effettuazione dei trattamenti di tatuaggio e piercing e considerata l'attività di vigilanza sanitaria da esercitare sul territorio, in riferimento allo stesso fenomeno.
Lo stesso Allegato A è stato predisposto in armonia con i contenuti della DGR n. 440 del 23.02.2010 "Approvazione dello schema tipo di regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing. Legge regionale 27 novembre 1991 n. 29 'Disciplina dell'attività di estetista' e legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 'Disciplina dell'attività di acconciatore' ".
Tutto ciò premesso, con il presente atto si propone di approvare il documento, Allegato A della presente Deliberazione, "Nuovi indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing" che, contenente l'Appendice "Prescrizioni per l'effettuazione della foratura del lobo dell'orecchio", rappresenta l'insieme delle disposizioni regionali in materia di tatuaggio e piercing.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
1. Di approvare il testo Allegato A - parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione - "Nuovi indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing" che, proposto dal "Gruppo di lavoro regionale per la definizione delle problematiche igienico sanitarie da considerare nell'ambito delle attività di acconciatore ed estetista", costituisce il documento di riferimento per lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza igienico-sanitaria.
2. Di confermare l'attribuzione ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS - Servizi Igiene e Sanità Pubblica, per l'ambito territoriale proprio, della competenza al rilascio dell'idoneità igienico-sanitaria per l'attività di tatuaggio e piercing, nonché alla vigilanza in ordine al corretto svolgimento dei trattamenti di tatuaggio e piercing ed altri similari.
3. Di pubblicare sul BUR il presente provvedimento, assicurandone anche la trasmissione alle Aziende ULSS e la più ampia diffusione sul territorio.
(seguono allegati)
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