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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 83 del 05 novembre 2010


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2396 del 14 ottobre 2010

Assegnazione ed erogazione di contributi ordinari alle Unioni di Comuni per favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Anno 2010. (L.R. n. 2 del 03.2.2006, art. 6, c. 1 lett. a).

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Riparto dei contributi spettanti alle Unioni di Comuni per il finanziamento di spese di gestione per l'esercizio di funzioni comunali ad esse trasferite dai Comuni associati.

Il Presidente Dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue:

A. Con deliberazione n. 542 del 02.03.2010 la Giunta Regionale, ai sensi dell' art. 6 comma 1, lett. a), della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria regionale 2006), ha definito i criteri per l'approvazione dei contributi ordinari a favore delle gestioni associate costituite per un periodo non inferiore a cinque anni, nelle forme previste dagli artt. 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs n. 267/2000, destinati al finanziamento delle spese di funzionamento.

Al fine di garantire un adeguato sostegno ai processi di aggregazione tra Enti Locali attraverso una politica di incentivazione, la legge finanziaria regionale per l'anno 2010 ha destinato un importo di € 1.250.000,00 all'UPB U0005"Interventi indistinti a favore degli Enti locali" del bilancio di previsione per l'esercizio 2010.

Tenuto conto del ruolo svolto dalle Unioni di Comuni e dalle Comunità Montane rispetto alle altre gestioni associate di natura contrattuale, la Giunta Regionale ha ritenuto di privilegiare tali forme di gestione sovracomunale nell'erogazione di contributi ordinari annuali a sostegno delle spese di funzionamento in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni comunali, destinando risorse nella misura del 45%, pari a € 562.500,00 alle Unioni di Comuni e nella misura del 55%, pari a € 687.500,00, alle Comunità Montane.

Con la Deliberazione n. 542/2010 la Giunta Regionale ha stabilito che sono destinatarie del contributo annuale le Unioni di Comuni costituite alla data del 01/01/2010 che esercitano effettivamente per un periodo non inferiore a cinque anni, almeno tre funzioni o servizi comunali individuati ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 194/1996, privilegiando le Unioni costituite da piccoli Comuni sotto i 3000 abitanti.

Con la stessa Deliberazione n. 542/2010 la Giunta Regionale ha anche stabilito che il riparto dei fondi stanziati a favore delle Unioni di Comuni pari a € 562.500,00, sia così determinato:

a) una quota, pari al 30% dell'ammontare del fondo, è attribuita in ragione delle spese correnti impegnate e risultanti dal bilancio consuntivo 2009 delle Unioni di Comuni per l'esercizio di funzioni e/o servizi ad esse trasferite dai Comuni;

b) una quota, pari al 35% del fondo, è attribuita in ragione dei fattori di aggregazione territoriali, quali l'entità demografica dell'Unione, il numero dei Comuni associati e la densità demografica;

c) una quota, pari al 35% del fondo, è attribuita in ragione del fattore gestionale, quale il numero di funzioni e/o servizi conferiti all'Unione.

B. Le richieste di contributo ordinario per la gestione associata di funzioni e servizi comunali, pervenute alla competente Direzione regionale riguardano n. 27 Unioni di Comuni.

Le domande presentate sono state esaminate sulla base dei criteri previsti dalla deliberazione n.542/2010 che stabilisce i parametri di riparto per beneficiare del contributo ordinario.

L'esame istruttorio ha evidenziato l'ammissibilità delle funzioni/servizi che rientrano nelle seguenti fattispecie:

  • funzioni/servizi previsti nella tabella di cui all'allegato "A" della DGR n. 542/2010;
  • funzioni/servizi trasferiti all'Unione da tutti i Comuni aderenti alla forma associativa;
  • funzioni/servizi effettivamente gestiti;
  • funzioni non rientranti nelle materie di competenza statale (servizi demografici);

Le motivazioni di esclusione delle singole funzioni/servizi sono dettagliate nell'allegato A), facente parte integrante del presente atto.

Si propone, pertanto, di assegnare il contributo ordinario per l'esercizio 2010 alle Unioni di Comuni secondo il dettaglio riportato nell'allegato A) e, stante la disponibilità finanziaria, di impegnare e liquidare l'importo di € 562.500,00 al capitolo 100776 del Bilancio per l'esercizio in corso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITOil relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

  • VISTO l'art. 6, comma 1 lett. a) L.R. n. 2/2006;
  • VISTOl'art. 32 del D.L.gs. 267/2000;
  • VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 542 del 02.03.2010;
  • VISTO l'art. 2 del D.P.R. n. 194/1996;
  • VISTI gli artt. 42 e 44 della L.R. n. 39/2001]

delibera

1) di approvare il riparto del contributo ordinario alle Unioni di Comuni stanziato per l'anno finanziario 2010 a sostegno delle spese di funzionamento in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni comunali, in conformità ai criteri in premessa evidenziati assegnandola quota di € 562.500,00 secondo gli importi indicati nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento;

2) di impegnare la spesa complessiva di € 562.500,00 sul capitolo 100776 del bilancio di previsione 2010, che presenta disponibilità e di liquidare l'importo di € 562.500,00 alle Unioni di Comuni secondo gli importi a fianco di ciascuna indicati nell'allegato di cui al punto 1).


(seguono allegati)

2396_AllegatoA_227832.pdf

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