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Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2344 del 28 settembre 2010
Affidamento incarico di dirigente regionale della Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive (legge regionale n. 1/1997 artt. 21 e 22).
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [
Note per la trasparenza:
A seguito della valutazione delle disponibilità presentate dai dirigenti regionali si procede all'affidamento dell'incarico ai sensi degli articoli 21 e 22 della L.R. n. 1/1997.
Il Vice Presidente, Dott. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:
con deliberazione adottata in data odierna la Giunta Regionale ha provveduto a costituire le Direzioni Regionali e le Unità di Progetto, coincidenti con gruppi omogenei di materie in conformità agli artt. 13 e 14 della L.R. n. 1/1997.
La Giunta Regionale con la deliberazione n. 1974 del 3/08/2010 ha provveduto ad individuare i criteri generali per l'affidamento degli incarichi di Dirigente Regionale ai sensi degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 1/1997, per consentire, pur nella formazione di un giudizio finalizzato al conferimento di un incarico di tipo fiduciario, di tener conto di tutti gli elementi, che concorrono ad effettuare una scelta ponderata.
Confermati i requisiti di carattere generale, quali il possesso della cittadinanza italiana e di una adeguata esperienza e preparazione maturata nello svolgimento di attività a livello dirigenziale presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, Regione, Stato, ovvero di attività scientifiche o professionali (art. 11, comma 2, L.R.1/97), sono stati individuati tre fondamentali criteri per il conferimento degli incarichi in questione, desunti dal combinato disposto dell'art. 21 della L.R. 1/1997 e dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 e che sinteticamente possono così riepilogarsi:
1. formazione culturale adeguata;
2. risultati conseguiti e professionalità acquisita nello svolgimento di attività rilevanti agli effetti degli incarichi da conferire;
3. attitudine ad assolvere le responsabilità connesse con le funzioni da attribuire.
Al riguardo si premette che, per quanto concerne il presente incarico, si è tenuto presente il curriculum predisposto dall'interessato, e che, in base alla vigente normativa, è nella facoltà della Giunta regionale la possibilità di affidare l'incarico anche all'esterno, nei limiti dell'8% dell'organico dirigenziale, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della L.R. 1/1997 e dell'art. 19 del D. Lgs. 165/2001, per un arricchimento delle professionalità complessive dell'apparato amministrativo.
Ciò premesso, si ritiene quindi di conferire la titolarità della Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive all'arch. Antonio CANINI, nato a Mirano (VE) il 02/09/1954, in possesso dei previsti requisiti di carattere generale per ricoprire l' incarico in oggetto e per le specifiche motivazioni indicate nell'allegata scheda (Allegato A), formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Si dà atto che l'incarico decorre dalla data di effettiva immissione nelle funzioni.
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;
- Vista la L.R. 1/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la deliberazione n. 1974 del 3/08/2010;
- Vista la deliberazione adottata in data odierna;
- Visto il curriculum presentato;]
delibera
1. di conferire la titolarità della Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive all'arch. Antonio CANINI, nato a Mirano (VE) il 02/09/1954, in possesso dei previsti requisiti di carattere generale per ricoprire l'incarico in oggetto e per le specifiche motivazioni indicate nell'allegata scheda (Allegato A), formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di dare atto che l'incarico decorre dalla data d'immissione nelle funzioni, con sottoscrizione del relativo contratto di lavoro, secondo lo schema-tipo approvato, con durata di 30 mesi e con riserva da parte del Segretario Generale della Programmazione di inserire eventuali ulteriori clausole, anche modificative, nell'interesse dell'Amministrazione.
3. di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento trova copertura finanziaria al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno in corso che offre sufficiente disponibilità.
(seguono allegati)
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