Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 78 del 08 ottobre 2010


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2220 del 21 settembre 2010

Recepimento degli Accordi del 1° agosto 2007 e del 5 novembre 2009, adottati in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in materia di Educazione Continua in Medicina (ECM). Piano regionale della formazione - anno 2010.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

La formazione continua per il personale sanitario è disciplinata da Accordi, adottati in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Il 5 novembre 2009 è stato approvato un nuovo accordo, che integra e completa quello dell'anno 2007. La Regione, con l'atto deliberativo proposto, adegua alle direttive nazionali il proprio sistema di accreditamento della formazione continua (ECM).

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ha istituito la formazione continua in medicina, comprendente sia l'aggiornamento professionale sia la formazione permanente.

La Regione del Veneto, con deliberazione n. 3600 del 13 dicembre 2002, ha dato piena realizzazione fin dalla fase sperimentale al sistema di formazione continua che costituisce lo strumento finalizzato a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali nonché a supportare i comportamenti degli operatori sanitari, con l'obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale.

Con DGR n. 4097 del 30 dicembre 2003, modificata ed integrata dalla DGR n. 881 del 26 marzo 2004, la Giunta regionale, al fine di avviare le procedure di accreditamento in forma propria degli eventi ECM, ha istituito ed attivato in via sperimentale il Centro Regionale di Riferimento per l'Educazione Continua in Medicina (ECM), definendone nel dettaglio obiettivi, attività, compiti ed assetto organizzativo.

Successivamente, con provvedimento n. 357 dell'11 febbraio 2005, è stato dato avvio al sistema di accreditamento ECM relativo alle attività formative residenziali, individuando i criteri e la metodologia per la procedura di accreditamento degli eventi/progetti di formazione che trovano svolgimento sul territorio regionale.

A seguito del potenziamento delle attività in materia di ECM e dopo la fase di sperimentazione e di prima implementazione, con provvedimento n. 1445 del 16 maggio 2006, è stata avviata la fase a regime della Formazione di tipo "residenziale" ed è iniziato l'avvio della fase sperimentale per l'accreditamento della Formazione sul campo (FSC), strumento quest'ultimo che si basa sull'attività di confronto, riflessione, supervisione e ricerca, derivanti dalla pratica professionale dei singoli discenti e dai problemi posti nelle specifiche situazioni di lavoro.

Dalla prima fase realizzata nel 2002 ad oggi, la Regione del Veneto, con successivi provvedimenti, ha sviluppato e meglio delineato l'ambito di operatività del Centro regionale, anche per rispondere opportunamente agli adempimenti previsti dal tavolo di monitoraggio dei LEA, aggiungendo ulteriori funzioni di cui alle delibere n. 597 del 13 marzo 2007, n. 1909 dell'8 luglio 2008 e n. 3690 del 30 novembre 2009, che di seguito vengono rappresentate per macro argomenti:

  • rilevazione dei fabbisogni formativi;
  • verifica delle ricadute formative delle attività ECM;
  • creazione di un'anagrafe dei professionisti della salute per le finalità di ECM;
  • costituzione della rete formativa delle Aziende del Servizio sanitario regionale;
  • accreditamento Formazione sul Capo e a Distanza (FAD).

L'Accordo del 1° agosto 2007 (allegato A), approvato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il "riordino del sistema di formazione continua in medicina" sulla base dell'esperienza condotta durante il primo programma nazionale per l'ECM, avviato con l'Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2001, pone le basi per il transito da un sistema rivolto unicamente all'accreditamento dei singoli eventi e progetti da parte degli enti preposti (Commissione Nazionale per la formazione continua e Regioni), ad un sistema rivolto al miglioramento della qualità dell'offerta formativa, delle organizzazioni responsabili della programmazione, realizzazione e valutazione dei processi di formazione continua e delle loro relazioni.

In particolare il sopra citato Accordo, oltre a confermare il debito formativo per gli operatori sanitari in termini di crediti formativi ECM da acquisire per il periodo di riferimento e di stabilire il dovere di tutti gli operatori sanitari ad aderire al programma di formazione continua, sottolinea il nuovo orientamento, atto ad indirizzare le attività formative, non più solamente verso obiettivi di interesse nazionale e regionale, ma verso lo sviluppo di percorsi formativi programmati e finalizzati al raggiungimento di obiettivi formativi, coerenti con lo sviluppo professionale individuale e con le priorità, le innovazioni e le strategie del sistema a livello locale e nazionale.

L'aggiornamento dovrà essere quindi finalizzato sia al raggiungimento di obiettivi scelti sulla base della specificità professionale del singolo, sia ad obiettivi di interesse generale legati alla programmazione sanitaria, definiti su base triennale. L'accordo sottolinea come sia importante che il processo ECM sia organizzato e pianificato contemperando le specificità individuali e professionali con il contesto e gli interessi generali, mentre lo strumento di programmazione e valutazione del percorso formativo sarà rappresentato dalla predisposizione di un dossier formativo, la cui coerenza ed adeguatezza potrà essere valutata per gli operatori del SSN nell'ambito dell'Azienda in cui lavorano e per i liberi professionisti a livello degli Ordini, Collegi e Associazioni professionali.

L'accordo individua, oltre al dossier formativo, altri strumenti che nel programma ECM assumono un ruolo rilevante: il Piano della Formazione Aziendale (PFA) ed il Rapporto sulla Formazione Aziendale (RFA) per i quali si rimanda per l'approfondimento all'allegato A (Accordo del 1° agosto 2007).

Unitamente agli aspetti sopra esposti, l'Accordo del 1° agosto 2007, fornisce i primi elementi per l'accreditamento dei provider, (riconoscimento da parte di un'istituzione pubblica, sulla base di un sistema di requisiti minimi e di procedure concordate a livello nazionale, che un soggetto è attivo nel campo della formazione continua in sanità e che pertanto è abilitato a realizzare attività formative ritenute idonee per l'ECM e ad assegnare direttamente i crediti ai partecipanti) e del sistema di registrazione dei crediti, mediante un'anagrafe regionale e un'anagrafe formativa nazionale, che contengono la registrazione complessiva dei crediti individuali.

La Commissione Nazionale ha affidato al consorzio di tutti gli Ordini, Collegi e Associazioni professionali (COGEAPS) il compito di attivare e gestire l'anagrafe dei crediti formativi, mentre le Regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del medesimo ente per le funzioni regionali di registrazione anagrafica dei crediti ECM.

Da ultimo, l'Accordo individua, quale ente deputato alla certificazione dei crediti formativi, l'Ordine, il Collegio o l'Associazione professionale territoriale di riferimento per il professionista e prevede la costituzione dell'Osservatorio regionale della Formazione Continua in sanità, al quale compete il costante monitoraggio delle attività formative, la verifica ed il controllo sulle attività formative svolte, nonché l'accertamento del mantenimento dei requisiti dei Provider.

Il successivo Accordo del 5 novembre 2009 (allegato B), approvato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, introduce una serie di ulteriori regole, indispensabili a far progredire il sistema ECM per migliorarne la fruibilità e per meglio garantire la qualità e l'efficacia della formazione.

In particolare l'Accordo definisce i requisiti minimi richiesti per l'accreditamento dei provider e dei provider FAD (Formazione a Distanza), che riguardano le caratteristiche del soggetto da accreditare, l'organizzazione, la qualità dell'offerta formativa e l'indipendenza da interessi commerciali. Le modalità, le procedure operative e la documentazione che deve essere inviata ai fini dell'accreditamento, sono contenuti in uno specifico Manuale di Accreditamento dei Provider (Regolamento) approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del 13 gennaio 2010.

Sempre in merito all'accreditamento dei provider l'accordo stabilisce che:

1. le Aziende sanitarie e gli altri soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private ed eventuali enti di formazione a partecipazione pubblica regionale o provinciale, hanno l'obbligo di accreditarsi presso la Regione in cui insiste la sede legale, salvo poter sottoporre alla Commissione Nazionale l'accreditamento degli eventi che si svolgono al di fuori del territorio regionale;

2. tutti gli altri soggetti individuati, possono sottoporre la richiesta di accreditamento alla Regione o Provincia autonoma dove il soggetto ha eletto la propria sede legale solo se l'attività formativa svolta è limitata agli operatori sanitari che svolgono l'attività sanitaria prevalentemente nella Regione o Provincia autonoma; diversamente devono sottoporre la richiesta di accreditamento alla Commissione Nazionale e potranno svolgere l'attività formativa senza vincoli territoriali;

3. il provider dovrà acquisire dall'Ente Accreditante prima l'accreditamento provvisorio che durerà al massimo 24 mesi, solo successivamente potrà acquisire l'accreditamento standard della durata di 4 anni; le Regioni possono individuare requisiti standard più restrittivi al fine di elevare la qualità dell'offerta formativa;

4. la Commissione Nazionale, di concerto con gli Enti accreditanti a livello regionale e provinciale, predispone l'Albo Nazionale dei Provider;

5. l'Ente accreditante ha la responsabilità del controllo dei Provider che ha accreditato e stabilisce annualmente l'effettuazione di visite atte alla verifica, su una percentuale di almeno il 10%, degli stessi.

Il nuovo Accordo riprende quando già stabilito dal precedente, in ordine all'affidamento al COGEAPS della gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali, nonché il ruolo degli Ordini, Collegi e Associazioni Professionali quali enti certificatori del percorso formativo dei professionisti ed individua il "Comitato di garanzia", quale nuovo organismo atto ad assicurare l'indipendenza dell'ECM dal sistema delle sponsorizzazioni e garantire la concreta indipendenza dei contenuti formativi dagli interessi commerciali presenti nell'area sanitaria.

Relativamente agli obiettivi formativi nazionali e regionali individuati nei precedenti accordi, impiegati per orientare i programmi di formazione continua rivolti agli operatori della sanità, il nuovo Accordo individua 29 aree di riferimento per l'accreditamento dell'offerta formativa, all'interno delle quali individuare gli obiettivi formativi, che devono essere evidenziati nei Piani di Formazione dei singoli Provider pubblici e privati.

Le aree di particolare rilievo, che sono assunte come prioritarie per la stesura anche del Piano Regionale della Formazione, sono le seguenti:

  • Umanizzazione delle cure:
    • Trattamento del dolore acuto e cronico, palliazione;
  • Qualità dei sistemi e dei processi clinico assistenziali:
    • applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence base practise (EBM, EBN, EBP);
    • appropriatezza prestazioni sanitarie nei lea, sistemi di valutazione verifica e miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia;
    • aspetti relazionali (comunicazione interna esterna con paziente) e umanizzazione delle cure;
  • Conoscenze in tema di competenze specialistiche:
    • contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica.

Il nuovo accordo, inoltre, rimanda ad uno specifico Manuale per la Valutazione delle Attività ECM la definizione dei criteri, delle procedure, degli strumenti e degli obiettivi dei processi di verifica e valutazione delle attività formative che verranno svolte dagli Osservatori.

Le funzioni svolte dagli Osservatori Regionali a livello periferico, hanno la finalità di assicurare alle rilevazioni sistematicità e capillarità, attraverso periodici interventi di "osservatori" opportunamente preparati e competenti in tema di procedure, strumenti e finalità delle valutazioni. Ordini e Collegi territoriali delle professioni sanitarie, collaboreranno per l'attivazione degli Osservatori Regionali.

Da ultimo, l'accordo prevede che, fino al consolidamento del processo di accreditamento dei provider, venga mantenuta la possibilità di procedere all'accreditamento degli eventi e dei progetti formativi aziendali secondo le modalità ora vigenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
  • Visto il D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 3600 del 13 dicembre 2002, n. 4097 del 30 dicembre 2003, n. 881 del 26 marzo 2004, n. 357 dell'11 febbraio 2005, n. 1445 del 16 maggio 2006, n. 2684 del 7 agosto 2002, n. 597 del 13 marzo 2007, n. 1909 dell'8 luglio 2008, n. 3690 del 30 novembre 2009 e n. 3176 del 27 ottobre 2009;
  • Visti gli Accordi 1° agosto 2007 e del 5 novembre 2009, adottati in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in materia di Educazione Continua in Medicina (ECM);]

delibera

di recepire, per le ragioni e motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente richiamate:

  • l'Accordo del 1° agosto 2007, adottato in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il "riordino del sistema di Formazione continua in medicina", riportato nell'allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento;
  • l'Accordo del 5 novembre 2009, adottato in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente "il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti", riportato nell'allegato B che forma parte integrante del presente provvedimento.


(seguono allegati)

2220_AllegatoA_227262.pdf
2220_AllegatoB_227262.pdf

Torna indietro