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Materia: Bilancio e contabilità regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2115 del 07 settembre 2010
Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2010 ai sensi dell'art. 6, comma 2, L.R. 19/02/2010, n. 12. Prelievo dal Fondo di riserva di cassa ai sensi dell'art. 19 della L.R. 29/11/2001, n. 39. (provvedimento di variazione n. 41).//CASSA.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [
Note per la trasparenza:
Adeguamenti compensativi degli stanziamenti di cassa in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.
L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.
L'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 12 del 19/02/2010 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012) prevede che: "...la Giunta regionale è altresì autorizzata ad effettuare per l'esercizio 2010, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), dell'articolo 22 della legge regionale di contabilità, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica, relativamente agli stanziamenti di cassa."
A seguito delle seguenti richieste pervenute da parte delle strutture regionali:
si procede alla relativa variazione compensativa di cassa.
L'articolo 19, comma 3, lettera a), della legge regionale di contabilità (LR. 29/11/2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa apportare con proprio atto prelievi del fondo di riserva di cassa per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa di cassa .
Considerato che nel bilancio di previsione 2010, la dotazione di cassa di capitoli di spesa risulta non adeguatamente dimensionate alle esigenze di pagamento rappresentate dalle relative Strutture regionali e che tali capitoli non risultano essere soggetti alle limitazioni di spesa del Patto Interno di Stabilità, sulla base della richiesta pervenuta:
si procede ad adeguare gli stanziamenti di cassa dei capitoli interessati per l'importo richiesto, ricorrendo all'utilizzo dell'apposito "Fondo di riserva di cassa" iscritto al capitolo 080030/U dello stato di previsione della spesa UPB (U0189) del Bilancio di previsione 2010.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n° 39;
Vista la legge regionale 16 febbraio 2010, n° 11;
Vista la legge regionale 16 febbraio 2010, n° 12;
Vista la D.G.R. 23 febbraio 2010, n° 389 ad oggetto "Attribuzione delle risorse del bilancio 2010 ai centri di responsabilità";
Vista la D.G.R. 02/03/2010, n. 468 ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio 2010"; Viste le note delle strutture regionali e gli allegati precedentemente richiamati;]
delibera
1. di apportare al bilancio di previsione 2010 le variazioni di cassa secondo quanto riportato dall'allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che presso la Direzione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
3. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.
(seguono allegati)
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