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Materia: Designazioni, elezioni e nomine
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2025 del 03 agosto 2010
Proroga Commissione Regionale V.I.A.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [
Note per la trasparenza:
Il provvedimento nasce dall'esigenza di continuare l'attività ordinaria della Commissione regionale VIA nelle more della nomina dei nuovi componenti esterni.
L'Assessore Roberto Ciambetti di concerto con l'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue:
La Legge Regionale 22.7.1997, n. 27, che detta norme sulle "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi", prevede che i componenti esperti della Commissione Regionale VIA, istituita ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26.03.1999, n. 10, di nomina della Giunta Regionale, decadano il 120° giorno successivo alla costituzione della Giunta Regionale; poiché la Giunta è stata costituita il 10 aprile 2010, la data di decadenza conseguente sarà l' 8 agosto 2010.
Per il rinnovo dell'organo predetto, in data 7 maggio 2010, è stato pubblicato sul B.U.R.V. l'avviso pubblico n. 25 del 30 aprile 2010, per le proposte di candidature, e, scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la struttura competente sta provvedendo agli adempimenti istruttori di rito e pertanto è ancora in corso l'iter procedimentale tendente all'individuazione dei nuovi componenti esperti di detta Commissione Regionale VIA.
Si ricorda che l'art. 4 della citata legge regionale 22.7.1997, n. 27, prevede che gli organi non ricostituiti nel termine previsto sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dalla scadenza del termine medesimo; inoltre, nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili.
Va rilevato che l'attività della Commissione Regionale VIA è connessa con le procedure di valutazione di impatto ambientale le quali prevedono precisi termini per gli adempimenti amministrativi e l'assunzione dei conseguenti provvedimenti; la sospensione dell'attività della Commissione comporterebbe quindi un ritardo negli adempimenti e il non rispetto dei termini previsto dalla legge anzidetta, con notevoli conseguenze sull'attività amministrativa anche a seguito delle recenti modifiche introdotte dalla L. 15/2005 e succ mod ed integraz che ha modificato la legge 241/90 sul procedimento amministrativo.
Pertanto, in relazione a quanto previsto al citato art. 4 della L.R. 27/97 è necessario che l'attuale Commissione Regionale VIA prosegua i propri lavori, limitatamente all'adozione di atti di ordinaria amministrazione nonché di atti urgenti e indifferibili, fino alla nomina dei nuovi componenti esperti e comunque non oltre quarantacinque giorni a decorrere dal giorno 8 agosto 2010.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la legge regionale 26.3.1999, n. 10
VISTA la legge regionale 22.7.1997, n. 27
delibera
1. L'attuale Commissione Regionale VIA, istituita ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26.3.1999, n. 10, è prorogata fino alla nomina da parte della Giunta Regionale dei nuovi componenti esperti e alla ricostruzione della Commissione stessa, e comunque non oltre quarantacinque giorni a decorrere dal giorno 8 agosto 2010;
2. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 27/97, nel periodo di proroga la Commissione Regionale VIA potrà adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione nonché atti urgenti e indifferibili con l'indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 1, comma 1 lett. c) della legge regionale n. 14/1989.
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