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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 71 del 31 agosto 2010


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2019 del 03 agosto 2010

Ditta Valcavasia Sviluppo s.r.l.. Autorizzazione a variare il progetto di coltivazione della cava di argilla per laterizi, denominata "CUROGNA", sita in Comune di Pederobba (TV), già autorizzata con D.G.R. n. 3460 del 14.06.1995. (L.R. 44/82).

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Autorizzazione riguardante uno scavo in ribasso all'interno del piazzale della cava di argilla denominata "CUROGNA" in Comune di Pederobba (TV), della ditta Valcavasia Sviluppo s.r.l., e successivo riempimento con impiego di materiale sterile di cava.

L'assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue:

la ditta Valcavasia Sviluppo s.r.l.,, con domanda in data 20.06.2007, ha chiesto alla Giunta Regionale l'autorizzazione a variare, mediante uno scavo in ribasso sul piazzale e successivo riempimento, il progetto di coltivazione della cava di argilla per laterizi, denominata "CUROGNA", sita in Comune di Pederobba (TV), già autorizzata con D.G.R. n. 3460 del 14.06.1995.

Della domanda è stato dato avviso, all'Albo Pretorio del Comune di Pederobba, a partire dal 27.06.2007 e nei 10 giorni successivi alla pubblicazione non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni.

Il Comune di Pederobba con deliberazione consiliare n. 36 del 28.09.2007 ha espresso parere favorevole.

Con nota n. 503873/57.02 del 13.09.2007, pervenuta al Presidente della C.T.P.A.C. di Treviso il 24.09.2007, è stato chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C..

L'Amministrazione provinciale di Treviso, con nota n. 45043 in data 24.04.2008, ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 22.04.2008, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

-         l'escavazione venga eseguita secondo le modalità previste nell'ipotesi n. 1 di cui al progetto di variante - Tav. 16 "Relazione integrativa con Planimetria e sezioni"; qualora a scavo ultimato siano certificate da un tecnico abilitato le condizioni di stabilità del versante Nord, potrà essere consentita la riprofilatura dello stesso in ritiro, conformemente alla seconda ipotesi di scavo indicata nella suddetta relazione;

-         nel fondo cava non dovrà esserci ristagno d'acqua;

-         a completamento dello scavo, prima di procedere al ritombamento della depressione, dovrà essere effettuato un sopralluogo da parte degli enti competenti, al fine di verificare lo strato del fondo;

-         dovrà essere presentato, a cadenza periodica, a Comune, Provincia e Regione il rilievo topografico dello scavo su supporto cartaceo ed informatico;

E' stata sentita la C.T.R.A.E., la quale - verificato che il progetto ricade in zona agricola, secondo lo strumento urbanistico vigente, sottoposta a vincolo idrogeologico ed a quello paesaggistico-ambientale per la presenza di zona boscata e corso d'acqua vincolato, e che il P.T.R.C. non vieta l'intervento proposto - nella seduta del 15.12.2009 ha espresso parere favorevole con prescrizioni. (Allegato A)

Con nota n. 279897 in data 19.05.2010, pervenuta il 24.05.2010, è stato trasmesso alla Sopraintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di VE - BL - PD - TV, il citato parere congiuntamente alla documentazione di progetto e alla relazione tecnica illustrativa di cui al 7° comma - art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai fini dell'espressione del parere preventivo e vincolante del sopraintendente, ai sensi del V° comma del citato articolo, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica .

Si rileva che risulta trascorso inutilmente il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento degli atti assegnato al sopraintendente per il previsto parere, ai sensi del comma 8° del citato articolo, nonché il termine di 60 giorni dalla stessa data, stabilito dal successivo comma, affinché l'amministrazione provveda, in ogni caso, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Conseguentemente si può procedere al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto all'autorizzazione ai fini minerari,

Poiché il progetto prevede un nuovo piano di ricomposizione ambientale, che comprende per intero la superficie della cava coltivata, anche ai fini della semplificazione e razionalizzazione dell'azione amministrativa risulta opportuno stabilire che il presente atto, fintanto efficace, assorbe, modifica e sostituisce la precedente autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 3460 del 14.06.1995.

Tutto ciò premesso, l'Assessore propone alla Giunta Regionale di accogliere il citato parere della C.T.R.A.E. nonché le relative prescrizioni e motivazioni, prendendo atto che il sopraintendente non ha fatto pervenire alcun parere entro il termine prescritto e rilevando che non emergono impedimenti ed argomentazioni validi per denegare l'autorizzazione richiesta. Riferisce, inoltre, che in accoglimento alle prescrizioni stabilite dalla C.T.R.A.E. così come recepite nel dispositivo del presente provvedimento, la domanda della ditta risulta compatibile rispetto alle esigenze di tutela ambientale e, in particolare, con i vincoli idrogeologico e paesaggistico esistenti sull'area di cava..

Si rileva che ai sensi della normativa VIA ed in particolare della D.G.R. n. 308/2009 - lettera h - il progetto non è soggetto a VIA/screening, in quanto in essere prima del 13.02.2009. Al procedimento in esame si applica la normativa vigente al momento della presentazione della domanda (26.06.2007).

Ciò posto, il relatore conclude la relazione, sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento :

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità, con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la domanda della ditta Valcavasia Sviluppo s.r.l. in data 20.06.07, protocollata in Regione al n. 962405/57.02 del 26.06.07, e la documentazione integrativa, acquisita al protocolla regionale n. 450200/57.02 del 09.08.2007;

VISTO il Piano Gestione Rifiuti di Estrazione acquisito al protocollo Regionale n. 694177/57.02 del 14.12.2009;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44; il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.),

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.r.a.c. e del P.p.a.c., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTO il D.Lgs 22.01.2004, n. 42; il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, le DD.GG.RR n. 496 del 05.03.2004 e n. 652 del 20.03.2007;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 13.09.1978, n. 52;

ATTESO CHE, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia ai protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R 44/82;

VISTO l'art. 76 della L.R. 27.06.1985. n. 61;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998, concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;

DATO ATTO dell'avvenuto versamento di Lire 200.000 (duecentomila), corrispondenti a Euro 103,00 (centotre/00) a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO l'art. 24 della L.R. n. 1/04; la L.R. 44/82 e le vigenti norme in materia;

PRESO ATTO del parere favorevole della C.T.P.A.C. di Treviso con le relative motivazioni;

VISTO e fatto proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. (Allegato A) con le relative motivazioni, che assorbe ed integra il parere obbligatorio e vincolante della C.T.P.A.C.;

VISTA la nota n. 279897 del 19.05.2010 di trasmissione alla Sopraintendenza competente la prevista documentazione ai fini dell'acquisizione del parere preventivo vincolante al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;


]

delibera

1)                di autorizzare, per i motivi espressi dalla C.T.R.A.E., la ditta Valcavasia Sviluppo s.r.l. - P.I. 001212360165 - con sede in via Canova n. 7, Possagno (TV), a coltivare in variante la cava di argilla per laterizi, denominata "CUROGNA", sita in Comune di Pedrobba (TV), così come individuata con linea verde tratteggiata (Limite dell'Autorizzazione) sulla Tav. 8 - Planimetria quotata dello stato attuale e catastale, già autorizzata con D.G.R. n. 3460 del 14.06.1995, in conformità alla documentazione approvata dalla C.T.R.A.E., costituita dalla istanza più n. 16 elaborati, acquisita agli atti d'ufficio del presente provvedimento, modificata ed integrata dalle condizioni e prescrizioni di cui al parere della C.T.R.A.E. (Allegato A); che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2)                di stabilire per le motivazioni in premessa esposte ed ai fini dello snellimento e della semplificazione dell'azione amministrativa che il provvedimento di autorizzazione fintanto efficace assorbe, modifica e sostituisce la precedente D.G.R. n. 3460 del 14.06.1995 di autorizzazione alla coltivazione della medesima cava;

3)                l'intervento, sottoposto alle condizioni di ricomposizione ambientale e alle prescrizioni e modalità fissate, risulta compatibile con il vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267) e con i vincoli ambientale/paesaggistico (ex 1497/39 ed ex 431/85) esistenti sull'area di cava. Il provvedimento autorizzativo, rilasciato con il titolo unico all'escavo ex art. 16 della L.R. 44/82, costituisce anche autorizzazione in relazione al vincolo per scopi idrogeologici ed autorizzazione ambientale/paesaggistica prevista dal D.Lgs 22.01.2004, n. 42, in sintonia con le statuizioni di cui all'art. 1 della L.R. 44/82.

4)                L'autorizzazione ambientale/paesaggistica di cui al presente provvedimento costituisce atto autonomo e presupposto rispetto all'autorizzazione mineraria così come rilasciata con il presente atto.

L'autorizzazione ambientale/paesaggistica scade il 31.12.2013;

5)      di trasmettere, in applicazione della circolare 4 Luglio 1989 n. 5341 del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali e del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, il presente provvedimento, con la relativa documentazione, al Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio;

6)      i lavori di cui al presente atto non possono essere iniziati in difetto dello svolgersi dei termini di scadenza per l'esercizio della potestà di annullamento da parte dell'autorità paesaggistica competente. Resta impregiudicata la facoltà da parte dell'autorità paesaggistica di annullare motivatamente il presente provvedimento a norma del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto;

7)                di stabilire che la sopracitata ditta è tenuta ad osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:

a)      stabilire che l'ulteriore materiale utile estraibile rispetto al progetto autorizzato è stato determinato nella documentazione di progetto pari a circa mc 163.000;

b)      procedere nello scavo in ribasso mediante splateamenti successivi, impostando le scarpate nel rispetto delle inclinazioni massime fissate nella relazione geomeccanica di progetto, per mantenere le condizioni di stabilità delle fronti di scavo. Per quanto riguarda il fronte NW (azimut 146°) lo scavo dovrà essere eseguito secondo il profilo previsto nell'ipotesi n. 2 di cui al progetto di variante - Tav. 16 "Relazione integrativa con Planimetria e sezioni" solamente se le condizioni di stabilità, valutate e certificate da un tecnico abilitato, lo consentano, in caso contrario la ditta dovrà effettuare la riprofilatura in conformità all'ipotesi più riduttiva, corrispondente alla n. 1 della citata relazione. Tali operazioni dovranno essere eseguite sotto il controllo costante del tecnico abilitato;

c)      effettuare durante i lavori estrattivi in ribasso, un costante controllo della stabilità delle superfici di scavo, mediante verifiche, a cura di un tecnico abilitato, della distribuzione e delle caratteristiche delle discontinuità del substrato roccioso al fine di adottare eventuali misure correttive e cautelative delle fronti di scavo. Qualora fosse necessario, a titolo cautelare, provvedere a ulteriori modifiche in riduzione dei profili di scavo anche rispetto all'ipotesi di progetto più restrittiva, le stesse dovranno essere autorizzate, ai sensi della D.G.R. n. 652/07, come varianti non sostanziali;

d)      provvedere alla realizzazione lungo il perimetro dello scavo in ribasso di un adeguato arginello e di una canaletta di sgrondo al fine di impedire, per quanto possibile, i ruscellamenti lungo le scarpate dello scavo. Eventuali ristagni d'acqua sul fondo dovranno essere rimossi con l'impiego di apposite pompe;

e)      assicurare il corretto smaltimento e drenaggio delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava. Realizzare qualora necessario ulteriori opere di decantazione sul piazzale di cava al fine di evitare la presenza di particelle in sospensione nelle acque che defluiscono nel T. Curogna;

f)       dovrà essere presentato, a cadenza annuale, a Comune e Provincia il rilievo topografico dello scavo su supporto cartaceo ed informatico;

g)      a completamento dello scavo, prima di procedere al ritombamento della depressione, dovrà essere effettuato un sopralluogo da parte degli enti preposti alla vigilanza, al fine di verificare la conformità al progetto degli scavi eseguiti;

h)      utilizzare nel ritombamento dello scavo esclusivamente il materiale sterile di cava accantonato sul piazzale della cava, nonché quello proveniente dalla coltivazione della cava "Menegazzo-Costalunga" di proprietà della stessa ditta;

i)        per i lavori di ricomposizione morfologica del versante potranno essere utilizzate, oltre allo sterile di cava con migliori proprietà geotecniche, terre di scavo per i quantitativi strettamente necessari nel rispetto dell'art. 186 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. Tutti i materiali utilizzati dovranno rispettare i parametri della colonna A Tabella 1 allegato 5 parte IV del D.Lgs. 152/06. Copia della documentazione relativa alle terre da scavo dovrà essere conservata dalla Ditta. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli sopra indicati;

j)        effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari in modo da evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto. Inoltre la ditta dovrà concordare con l'Amministrazione locale interessata eventuali adeguamenti della medesima;

k)      concordare con le Amministrazioni locali la possibilità, al termine dei lavori di coltivazione di rendere fruibile per la collettività il sito di cava nel rispetto della vocazione naturalistica del medesimo;

l)        di stabilire che i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) devono essere conclusi entro il 31.12.2013;

m)    assicurare, per almeno 3 anni dopo l'ultimazione del ripristino, una costante manutenzione delle opere idrauliche in modo da impedire l'innesco di dissesti e possibili fenomeni erosivi;

n)      provvedere alle opere di rinverdimento dell'ambito di cava adottando esclusivamente modalità e tipologie di intervento di tipo biologico ed effettuare eventuali trattamenti fitosanitari e concimazioni in quantità strettamente necessarie;

o)      nel rimboschimento adottare schemi d'impianto con densità non superiore a 6 mq/pianta, non geometrici e/o preordinati, utilizzando materiale di idoneo sviluppo al fine di un rapido affrancamento delle specie arboree e con appropriato grado di mescolanza tra specie arboree ed arbustive;

p)      effettuare la ricostituzione delle previste zone boscate sotto il controllo del Servizio Forestale Regionale di Treviso e trasmettere, con la domanda di cui all'art. 25 della L.R. 44/82, una dichiarazione del Servizio Forestale Regionale relativa all'attecchimento delle essenze arboree inerenti la ricostituzione del bosco nel sito stesso;

q)      presentare alla Regione Veneto prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, regolare documentazione dell'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale -Banco Popolare di Verona e Novara (Abi 5188 Cab 02001 c/c 20900 Regione Veneto - "Depositi Cauzionali")- di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di Euro 190.000,00 (centonovantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

r)       di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui alla lettera precedente il deposito cauzionale già versato, per l'importo di Euro 104.598,13 (centoquattromilacinquecentonovantotto/13), costituita da polizza della società Cattolica di Assicurazioni Coop A.r.l. per l'importo di Euro 77.468,53 (bolletta n. 0000355 del 01.01.1996) e dalle successive appendici della medesima società per gli importi di Euro 4.183,30 (bolletta n. 000163 del 30.04.1998), di Euro 2.694,51 (bolletta n. 0000562 del 29.12.1999), di Euro 4.723,51 (bolletta n. 0003515 del 19.09.2002), di Euro 4.097,00 (bolletta n. 0400522 del 15.06.2004), di Euro 3.633,61 (bolletta n. 0700367 del 09.05.2007), di Euro 3.581,62 (bolletta n. 0019295 del 18.06.2009), di Euro 4.216,05 (bolletta n. 0021567 del 05.12.2009), nonché di restituire alla ditta Valcavasia Sviluppo s.r.l. i relativi atti di fidejussione;

s)      stipulare con il Comune di Pederobba la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/82, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante (Allegato B) e trasmetterlo alla Regione ed al Comune;

t)       fino alla presentazione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla ditta di effettuare i lavori di coltivazione oggetto del provvedimento autorizzatorio;

u)      di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. 652 del 20 marzo 2007 è l'argilla per laterizi e di prescrivere espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla citata DGR 652/07 che si intende correlativamente qui integralmente richiamata e trascritta;

v)      di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;

w)    di stabilire che la Regione Veneto si riserva espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;

x)      di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione trasmesso dalla ditta e acquisito al protocollo della Regione n. 694177/57.02 del 14.12.2009, dando atto che il medesimo risulta coerente con i contenuti di cui al D.Lgs. 117/08. Il piano gestione dei rifiuti di cava dovrà essere modificato qualora subentrano modifiche sostanziali e comunque dovrà essere riesaminato almeno ogni 5 anni. È fatto obbligo alla Ditta di rispettare le statuizioni di cui al citato D.Lgs. 117/08 e correlato piano di gestione. Il deposito cauzionale è stabilito a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dall'attività di coltivazione, compresi quelli derivanti dal D.Lgs. 117/08. La ditta dovrà adeguare il Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione in conformità alle direttive che saranno assunte in materia dalla G.R..

8)    ricordare e prescrivere l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996 n. 624 ed in particolare del D.P.R. 09.04.1959 n. 128 art. 104, 105 e 106, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia. In particolare la ditta dovrà acquisire le necessarie autorizzazioni nei confronti della strada comunale prima di intraprendere la coltivazione nella prevista porzione di cava a meno di 20 metri dalla citata strada;

9)      di precisare, prescrivere, ribadire e stabilire che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;

10)   sono fatti salvi i diritti di terzi;

11)   di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;

12)            a) di liquidare le spese di istruttoria della domanda in 1.000,00 (mille/00);

b) di stabilire che la ditta è tenuta a versare a titolo di conguaglio la somma di 197,00 (centonovantasette/00), prima della consegna o notifica del presente provvedimento, alla Tesoreria Regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto - Rimborsi ed introiti diversi - Servizio di Tesoreria- 30)22 Venezia.

(seguono allegati)

2019_AllegatoA_226540.pdf
2019_AllegatoB_226540.pdf

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