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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 71 del 31 agosto 2010


Materia: Commercio, fiere e mercati

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2029 del 03 agosto 2010

Requisiti professionali per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande. Adeguamento al Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 in tema di "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno". Criteri di indirizzo e coordinamento normativo. Nuova disciplina dei corsi di formazione professionale abilitanti all'esercizio dell'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Nuova disciplina dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande e definizione dei percorsi formativi abilitanti, in attuazione delle disposizioni statali e comunitarie in materia.

L'Assessore Marialuisa Coppola di concerto con l'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Con il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", di seguito definito "decreto legislativo", entrato in vigore il giorno 8 maggio 2010, lo Stato provvedeva a recepire nell'ordinamento italiano le disposizioni di cui alla la Direttiva comunitaria n. 123 del 2006, meglio nota come "Direttiva Servizi" o "Bolkestein".

In particolare, l'articolo 71 del decreto legislativo ha disciplinato i requisiti necessari ai fini dell'esercizio delle attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.

La normativa statale, così come ampiamente argomentato dalla circolare interpretativa del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3635/C del 6 maggio 2010, essendo finalizzata ad assicurare il carattere unitario nazionale dell'individuazione dei titoli abilitanti all'esercizio dell'attività, riveste natura di principio fondamentale nell'ambito della potestà legislativa concorrente delle regioni, ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione (articolo 1, comma 4 del decreto legislativo). Il Ministero infatti richiama in tal senso un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale in materia di professioni.

La presente deliberazione viene pertanto adottata con la finalità di fornire criteri di indirizzo e interpretativi in tema di requisiti professionali a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo.

Al fine di meglio comprendere la rilevanza del mutato contesto legislativo, occorre procedere, in via preliminare, ad una sintetica illustrazione del panorama normativo regionale afferente ai requisiti professionali necessari ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, nonché ai requisiti professionali necessari ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per quanto concerne i requisiti professionali relativi al settore merceologico alimentare, in assenza di una specifica disciplina regionale trovavano diretta applicazione nel territorio regionale le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina statale in materia di commercio. Ciò, in forza del rinvio operato dall'articolo 41 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina regionale in materia di commercio.

Con riferimento, invece, ai requisiti professionali concernenti l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, essi venivano disciplinati dalla legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 recante "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", di seguito definita "legge regionale", e relativi provvedimenti attuativi.

In particolare, in attuazione del combinato disposto di cui all'articolo 4, commi 6, lettera a) e 11, lettera b) della legge regionale, la Giunta regionale, con deliberazione n. 3302 del 4 novembre 2008, definiva le modalità di organizzazione, i requisiti di accesso, anche alle prove finali, la durata e le materie dei corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

I corsi in questione abilitavano anche all'attività di vendita di prodotti alimentari.

Il punto 2) della citata deliberazione giuntale n. 3302 del 2008 istituiva, altresì, un percorso formativo agevolato riservato a coloro che fossero in possesso di specifici requisiti formativi o scolastici, oggi in parte riconosciuti dal decreto legislativo quali requisiti direttamente abilitanti all'esercizio dell'attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.

Nel contempo occorre rilevare che la Giunta regionale, con deliberazione n. 3452 del 18 novembre 2008, allegati B ed E, ha approvato le linee guida per la presentazione e la gestione, tra l'altro, di percorsi formativi abilitanti per la somministrazione e vendita di prodotti alimentari.

Con successivo Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Formazione n. 29 del 22 gennaio 2009 sono stati riconosciuti i percorsi formativi di cui sopra relativamente agli anni 2009-2010-2011.

Individuato il contesto normativo di riferimento, si evidenzia che l'intervenuto decreto legislativo ha provveduto ad unificare il regime giuridico concernente l'esercizio delle attività di commercio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, disponendo, all'articolo 71, comma 7, l'abrogazione degli articoli 5, comma 5 del decreto legislativo n. 114 del 1998, e 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sulla attività dei pubblici esercizi" e individuando, al comma 6 del medesimo articolo 71, i seguenti requisiti unitari:

a) la frequenza con esito positivo di un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) l'aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

In merito agli effetti derivanti dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni statali, con riferimento ai requisiti professionali afferenti all'attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, si evidenzia quanto segue.

In materia di vendita di prodotti alimentari, l'articolo 71, comma 7 del decreto legislativo ha disposto l'abrogazione dell'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo n. 114 del 1998, con la conseguenza che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo da ultimo citato, trovano oggi diretta applicazione nel territorio regionale le richiamate disposizioni di cui al citato articolo 71, comma 6 del decreto legislativo.

In materia di somministrazione di alimenti e bevande, per quanto concerne il requisito di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a) del decreto legislativo, relativo alla frequenza con esito positivo di un corso di formazione organizzato o riconosciuto da una Regione o Provincia Autonoma, occorre procedere alla definizione di una nuova disciplina dei percorsi formativi per l'esercizio delle suddette attività, con particolare riferimento ai requisiti di ammissione al percorso formativo agevolato, al fine di adeguare tali requisiti alle sopravvenute disposizioni normative statali.

A tal fine si propone la rivisitazione della richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 3302 del 2008, in quanto il sopracitato decreto dirigenziale n. 29 del 2009, attuativo della medesima deliberazione, nel riconoscere i percorsi formativi di cui sopra relativamente agli anni 2009-2010-2011, si fondava su disposizioni in materia di requisiti soggettivi che non trovano più applicazione in conseguenza dell'entrata in vigore del decreto legislativo.

Si ritiene, pertanto, necessario proporre che le modalità di svolgimento del percorso formativo, di esame e di rilascio del titolo per i corsi già riconosciuti con il provvedimento dirigenziale succitato siano sostituite da quelle contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, fatti salvi gli indirizzi di gestione individuati negli Allegati B ed E della richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 3452 del 2008. Si ritiene, inoltre, di mantenere, quale requisito preliminare di ammissione ai percorsi abilitanti in oggetto, quanto già stabilito dalla DGR 3302/2008 in merito all'obbligo di preventivo superamento di una prova di lingua italiana (mediante test e colloquio) con riferimento al livello A2 del Common European Framework a carico dei cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari. A tal fine appare opportuno che le modalità di realizzazione della prova di conoscenza della lingua italiana siano definite con successivo provvedimento del Dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione, anche tenendo conto, in quanto compatibili, dei principi di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 4 giugno 2010 recante "Modalità di svolgimento del test di conoscenza di lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009" ai fini del rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo.

Da ultimo, con riferimento ai corsi di formazione professionale abilitanti all'esercizio dell'attività, occorre rilevare che, in considerazione della previsione normativa di cui al citato articolo 71, comma 6, lettera a) del decreto legislativo, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo ha cessato di trovare applicazione l'articolo 4, comma 12 della legge regionale, ai sensi del quale i corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande organizzati e riconosciuti da altre Regioni o dalle Province autonome sono riconosciuti ai fini dell'esercizio dell'attività nel territorio veneto, previa verifica della corrispondenza dei contenuti a quelli istituiti o riconosciuti ai sensi della normativa regionale.

Ciò consegue alla sopravvenuta introduzione, attraverso il decreto legislativo, di una previsione normativa che, come sopra evidenziato, riveste natura di principio fondamentale nell'ambito della potestà legislativa concorrente delle Regioni e rispondente alla previsione di unitarietà a livello nazionale della disciplina di accesso alle attività commerciali. Tale unitarietà risulta altresì maggiormente conforme ai principi comunitari di cui alla Direttiva Servizi, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione, principi recepiti nell'ordinamento italiano in relazione all'esercizio delle attività commerciali dall'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge 18 aprile 2005, n. 62 (cd. legge comunitaria per l'anno 2004).

Per quanto concerne il requisito di cui all'articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo, relativo alla cd "pratica professionale" - non riconosciuto dalla legge regionale quale requisito abilitante all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande - si prende atto che la pratica professionale svolta ai sensi della richiamata disposizione statale nell'ambito dell'attività di vendita o di somministrazione abilita all'esercizio di entrambe le attività.

Nel contempo, occorre evidenziare che, come peraltro da più parti segnalato, la disposizione statale in esame non contempla espressamente l'esercizio in proprio dell'attività commerciale svolto per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente quale "pratica professionale" abilitante all'esercizio dell'attività.

Come noto, tale previsione era contenuta al citato articolo 5, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 114 del 1998, ora abrogato dall'articolo 71, comma 7 del decreto legislativo, ai fini dell'attività di vendita di prodotti alimentari .

Al riguardo è necessario ricordare che il Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 53422 del 18.05.2010, ha precisato che «E' da intendersi requisito professionale valido ai fini dell'avvio, in qualsiasi forma, di una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di una attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 71, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio in proprio dell'attività per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente. Il soggetto che ha esercitato legittimamente l'attività nel periodo prescritto, infatti, non poteva non essere in possesso del requisito e non riconoscerlo non risponderebbe a criteri di equità, considerato il contenuto della disposizione di cui al citato articolo 71, comma 6, che riconosce quale requisito valido l'avere esercitato in qualità di dipendente qualificato o familiare coadiutore».

Per quanto concerne il requisito di cui all'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo relativo al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, si rileva che, in attuazione dell'articolo 4, comma 6, lettera a) e comma 11, lettera a) della legge regionale, la Giunta regionale, con la richiamata deliberazione n. 3302 del 2008, aveva provveduto ad individuare i titoli di studio abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in quanto ad essa attinenti.

Si ritiene, pertanto, opportuno, in via transitoria e sino all'individuazione da parte dello Stato dei titoli di studio con valore abilitante, confermare quali requisiti per l'esercizio dell'attività somministrazione di alimenti e bevande i titoli di studio definiti dall'Allegato C) alla DGR 3302 del 2008, integrato dalla DGR 381 del 2009 i quali, stante il principio di unicità dei requisiti di accesso per l'attività di vendita e per l'attività di somministrazione di alimenti di cui al decreto legislativo, devono considerarsi validi anche ai fini dell'attività di vendita.

Resta fermo che, in forza della richiamata disposizione statale, ulteriori diplomi di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, potranno essere riconosciuti come abilitanti purché nei relativi corsi di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione od alla somministrazione degli alimenti.

Da ultimo appare opportuno evidenziare che l'art. 71 del decreto legislativo non elenca la pregressa iscrizione al Registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (R.E.C.) tra i requisiti abilitanti all'attività di commercio alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

Tale requisito, come noto, era riconosciuto valido in tema di somministrazione di alimenti e bevande dall'articolo 4, comma 6, lettera b) della legge regionale e, in tema di commercio di prodotti alimentari, dalla circolare del Presidente n. 4 del 5 settembre 2005, punto c. 5.

Sul punto il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con la succitata risoluzione n. 53422, cui si rinvia, ribadendo quanto già affermato nella circolare n. 3603/C del 28 settembre 2006, emanata in occasione dell'entrata in vigore del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248.

In tale circolare, ai punti 2.2.1, 2.2.2., 2.2.3 e 2.2.4. il Ministero, preso atto della soppressione del R.E.C. per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a partire dal 4 luglio 2006, aveva riconosciuto il possesso del requisito professionale ai soggetti iscritti al suddetto Registro prima del 4 luglio 2006 e a coloro che avessero superato l'esame di abilitazione di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), ultimo periodo, della legge n. 287 del 1991.

Da ultimo, con risoluzione n. 61559 del 31 maggio 2010, cui ancora una volta si rinvia, il Ministero, al fine di evitare il verificarsi di situazioni di disparità di trattamento, ha ritenuto di dover considerare come requisito valido per la qualificazione professionale per entrambi i settori anche il possesso dell'iscrizione al R.E.C. per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, comma 2, del D.M. 4 agosto 1988, n. 375.

Infine si evidenzia che, in ragione di quanto sinora esposto, rimangono salvi eventuali ulteriori orientamenti interpretativi della normativa statale formulati dalla competente autorità ministeriale.

 

LA GIUNTA REGIONALE

-        Uditi i relatori, incaricati dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, i quali danno atto che le strutture competenti hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-        Vista la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno;

-        Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 recante "Attuazione delle Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno";

-        Vista la legge 18 aprile 2005, n.62 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004".

-        Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

-        Vista la legge regionale 21 settembre 2007 n. 29 recante "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande";

-        Vista la legge regionale 13 agosto 2004 n. 15, recante "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto";

-        Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 recante "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" ed in particolare l'articolo 23;

-        Vista la legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 recante "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro";

-        Richiamate le proprie deliberazioni n. 3302 del 4 novembre 2008 e 3452 del 18 novembre 2008 e relativi provvedimenti di attuazione, nonché la deliberazione n. 381 del 17 febbraio 2009;

-        Sentito in data 1 luglio 2010 il Gruppo tecnico in materia di somministrazione di alimenti e bevande, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 2692 del 23 settembre 2009;


]

delibera

1.       di adottare i criteri di indirizzo e coordinamento normativo evidenziati in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.       di approvare, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, delle leggi regionali 21settembre 2007 n. 29 e 13 agosto 2004 n. 15, il Piano di Studi del corso di formazione per l'esercizio dell'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, nonché le disposizioni operative inerenti la verifica dei requisiti di ammissione al relativo percorso formativo agevolato, di cui all'Allegato Aal presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;

3.       di dare atto che la presente deliberazione sostituisce le deliberazioni della Giunta regionale n. 3302 del 4 novembre 2008 e n. 381 del 17 febbraio 2009, ad esclusione dell'Allegato C alla deliberazione n.3302 del 2008, come integrato dalla deliberazione n. 381 del 2009;

4.       di confermare i contenuti degli Allegati B ed E alla deliberazione della Giunta regionale n. 3452 del 18 novembre 2008;

5.       di demandare ai Dirigenti Regionali della Direzione Commercio e della Direzione Formazione l'assunzione, per la parte di rispettiva competenza, di ogni e qualsiasi provvedimento necessario per l'attuazione della presente deliberazione;

6.       di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché nel sito Internet della Regione Veneto.

(seguono allegati)

2029_AllegatoA_226490.pdf

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