Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 58 del 16 luglio 2010


Materia: Programmazione

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1779 del 06 luglio 2010

Programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi infrastrutturali. (L.R. 13/1999 e art. 25 L.R. 35/2001). Anno 2010.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Cofinanziamento regionale di opere e infrastrutture pubbliche finalizzate allo sviluppo locale attraverso azioni volte alla valorizzazione turistico-sportivo-ricreativa del territorio.

È relatore l'Assessore Massimo Giorgetti, che riferisce quanto segue.

L'attività di programmazione della Regione negli scorsi anni ha beneficiato delle possibilità offerte da due preesistenti strumenti normativi, sia di fonte regionale che statale.

Nello specifico ci si riferisce alla L.R. 13/1999 "Interventi regionali per i Patti territoriali" e al complesso di norme generate dalla L. 662/1996 e specificate da numerose delibere CIPE (nn. 142/1999, 84/2000, 138/2000, 36/2002, 17/2003, 20/2004, 35/2005, 3/2006, 14/2006), a cui la Regione ha sempre affiancato una consistente quota di cofinanziamento.

In tal modo, si è dunque provveduto ad intervenire a sostegno di azioni proposte da soggetti locali, come i Patti territoriali, finanziando progetti prioritari e dando così modo alla programmazione regionale di rispondere alle esigenze più urgenti del territorio.

Peraltro, nella logica di avvicinare tali strumenti alle nuove forme di programmazione della L.R. 35/2001, venivano apportate - con disposizioni delle leggi finanziarie per gli anni 2003 e 2004 - alcune variazioni ed integrazioni che allargavano l'originale ambito di intervento.

Infatti la L.R. 3/2003, all'art. 29, comma 1, estende le possibilità di destinazione di fondi regionali a titolo di cofinanziamento di progetti, agli strumenti della programmazione negoziata diversi dalle Intese istituzionali di programma.

Successivamente con l'art. 48 della L.R. 1/2004, si sono ampliate le possibilità di intervento della L.R. 13/1999, promovendo l'evoluzione dei Patti territoriali verso l'Intesa programmatica d'area (strumento di programmazione decentrata e di sviluppo del territorio previsto dalla L.R. 35/2001) ed estendendo il finanziamento anche agli "interventi strutturali" (art. 6, lettera d bis).

Considerato quindi che molti Patti territoriali avevano nel frattempo avviato un percorso di modifica della propria organizzazione in direzione delle Intese programmatiche d'area, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2796 del 12/9/2006, ha dettato delle disposizioni quadro di organizzazione delle stesse, con particolare riferimento a: finalità, soggetti che possono costituirle, ambito territoriale e funzioni.

Con deliberazioni n. 3517 del 06/11/2007, n. 3323 del 04/11/2008 e n. 3698 del 30/11/2009 la Giunta Regionale ha, pertanto, provveduto a riconoscere le Intese Programmatiche d'Area costituite sul territorio veneto.

Con la presente deliberazione, sempre al fine di rispondere alle esigenze di intervento più urgenti del territorio, per promuovere lo sviluppo economico e sociale e per poter continuare, in ogni caso, nella sperimentazione del metodo della programmazione decentrata voluta dalla L.R. 35/2001, si mette a disposizione per l'anno corrente risorse pari a € 11.474.715,76 sul capitolo 100345 "Cofinanziamento regionale di interventi previsti nei Patti territoriali ed in altri strumenti di programmazione negoziata e decentrata (L.R. 06/04/1999, n. 13)" del bilancio 2010.

Bisogna segnalare che, data l'esigenza derivante dalla delibera CIPE n. 166 del 21/12/2007 (attuazione del QSN) di assumere impegni giuridicamente vincolanti superiori al 20% del budget di programmazione 2007-2013 del FAS entro il 31/12/2010, i contenuti e le procedure dei progetti da presentare in forza della presente DGR dovranno rispettare modalità e vincoli della predetta delibera CIPE.

Inoltre, poiché anche rispetto alla programmazione FESR vi è la necessità di creare un parco progetti che abbia le caratteristiche di poter essere rendicontato ai fini della programmazione comunitaria, gli interventi presentati, per quanto possibile, devono essere compatibili anche con i regolamenti e le disposizioni UE.

Soggetti che possono presentare richiesta di finanziamento

Possono presentare richiesta di finanziamento i Soggetti responsabili dei Patti territoriali e delle Intese programmatiche d'area riconosciute dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 3698 del 30/11/2009 o i Soggetti responsabili di costituende Intese programmatiche d'area, le quali, secondo quanto previsto dall'art. 25 della L.R. 35/2001 e dalla D.G.R. n. 2796/2006, abbiano già provveduto:

- a sottoscrivere un Protocollo d'intesa fra le parti;

- a costituire un Tavolo di concertazione;

- ad adottare un Regolamento interno che garantisca trasparenza e certezza delle scelte e che preveda i tempi e le modalità di convocazione del Tavolo, le regole per lo svolgimento delle riunioni e le forme delle decisioni;

- ad individuare un soggetto pubblico capofila in qualità di Soggetto responsabile dell'Intesa programmatica d'area per lo svolgimento delle funzioni amministrative connesse all'attività di segreteria tecnica;

- a predisporre una sintetica analisi socio-economica del territorio evidenziando potenzialità, criticità e fabbisogni;

- a predisporre una relazione sugli esiti dell'attività di concertazione locale.

Tali condizioni per l'ammissione al finanziamento devono essere raggiunte in ogni caso entro la data di pubblicazione sul BUR del presente avviso.

Le Intese programmatiche già riconosciute che, a seguito della formazione di nuove aggregazioni, risultassero modificate con riguardo alla popolazione ed alla estensione territoriale, dovranno allegare alle proposte di progetto un nuovo protocollo d'intesa e riferito al territorio dei Comuni partecipanti (il numero massimo di proposte presentabili, in relazione dei criteri di cui al successivo punto" Modalità di presentazione", sarà commisurato ai nuovi valori di dimensione territoriale e di popolazione).

Aree di ammissibilità

Gli interventi possono ricadere in tutto il territorio regionale, sulla base dell'art. 6 del Regolamento CE 1083/2006.

Soggetti beneficiari dei contributi

Sono beneficiari dei contributi i Soggetti pubblici che realizzano opere e infrastrutturale pubbliche, sottoscrittori dei Protocolli d'intesa delle Intese programmatiche d'area e partecipanti ad esse.

Le modalità di erogazione e rendicontazione saranno oggetto di un disciplinare predisposto dalla Regione.

Esclusioni

Non possono beneficiare dei contributi gli enti attuatori che, con questa linea di finanziamento, hanno beneficiato di contributi in annualità precedenti all'ultimo biennio (2008-2009) e, alla data di scadenza del presente bando, non hanno ancora appaltato i lavori relativi alle opere pubbliche da realizzare.

Interventi finanziabili

Sono ammissibili al finanziamento opere e infrastrutture pubbliche, dichiarate strategiche dai Tavoli dei sottoscrittori, finalizzate allo sviluppo locale attraverso azioni volte alla valorizzazione turistico/sportivo/ricreativa del territorio; l'obiettivo specifico è di favorire la fruizione di ambienti e contesti di pregio naturalistico e/o culturale e la relativa aggregazione sociale in spazi non destinati in modo specifico all'impiantistica sportiva e nei quali si integrano diverse funzioni, quali appunto attività culturali, associative e di ritrovo.

Rientrano nella tipologia di interventi ammissibili:

  • la realizzazione/riqualificazione di itinerari-percorsi a valenza turistico-ricreativa finalizzati alla fruizione e valorizzazione degli ambiti naturalistici e storico-culturali del territorio;
  • la realizzazione/riqualificazione di spazi e percorsi attrezzati di natura sportivo/ricreativa ad infrastrutturazione leggera dedicati alle attività praticabili in ambiente naturale.

Verrà attribuita preferenza agli interventi ubicati in Comuni le cui potenzialità turistiche legate agli aspetti culturali, naturalistici e ambientali risultano allo stato attuale sottoutilizzate.

Tipologie escluse

Sono esclusi interventi nel campo delle infrastrutture per: la mobilità, la difesa del suolo, il ciclo dell'acqua, l'agricoltura e le reti telematiche.

Sono escluse le infrastrutturazioni relative ad impianti sportivi.

Sono altresì esclusi interventi che abbiano una valenza esclusivamente comunale.

Modalità di presentazione

Possono essere presentati interventi nel numero massimo di:

• 3 per le aree la cui popolazione residente è superiore a 200.000 abitanti, o la cui estensione territoriale è superiore a 2.000 kmq;

• 2 per le aree la cui popolazione residente è compresa tra 200.000 e 90.000 abitanti;

• 1 per le aree la cui popolazione residente è inferiore a 90.000 abitanti, con il limite minimo di 40.000 abitanti.

L'area dell'Altopiano dei Sette Comuni per la specificità del suo territorio, in deroga al predetto limite, potrà presentare 1 intervento.

Gli interventi presentati in numero eccedente a quello consentito non saranno presi in considerazione ai fini dell'istruttoria regionale.

Gli interventi devono essere contenuti in un elenco ordinato in modo decrescente di importanza motivato negli elementi che hanno portato a tale determinazione, così da fornire alla Giunta Regionale le informazioni necessarie per valutare l'ammissibilità al finanziamento sui fondi della presente deliberazione o su altre fonti.

Gli interventi presentati devono essere corredati di progetto preliminare approvato. La normativa di riferimento è costituita dal D.Lgs. 163/2006, la cui mancata osservanza comporterà la non ammissibilità del progetto.

In ogni caso deve essere compilata e inviata, sia in formato cartaceo che digitale, la scheda di descrizione dell'intervento, scaricabile dal sito internet della Regione Veneto.

All'interno dei progetti finanziati sono ammesse spese per la produzione di materiale promozionale dell'intervento per un massimo di € 10.000,00 ciascuno. L'attività di promozione dovrà essere necessariamente concordata con il locale Consorzio di promozione turistica: a tale scopo si dovrà allegare alla domanda di partecipazione uno specifico "piano di promozione".

Il calcolo della spesa delle singole opere o lavori dovrà essere effettuato applicando alle singole quantità i corrispondenti costi, citando i metodi della loro determinazione.

L'elenco dei progetti dichiarati prioritari e le motivazioni del sistema di priorità segnalate devono discendere da una decisione formale del Tavolo di concertazione, convocato nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della presente deliberazione e la presentazione della domanda di finanziamento; la decisione dovrà essere assunta con una qualificata partecipazione e maggioranza. I verbali dei lavori del Tavolo devono essere allegati alla richiesta di finanziamento degli interventi, pena l'esclusione.

I progetti per i quali si richiede il cofinanziamento regionale devono risultare strategici e non realizzabili con le sole risorse locali. Qualora l'intervento proposto consista nella realizzazione di opere ubicate in più Comuni o in aree diverse dello stesso Comune, deve risultare chiara la sua unitarietà, non potendosi trattare di mera aggregazione di opere.

Data la limitatezza delle risorse disponibili ed in relazione all' opportunità di stimolare la presentazione di richieste da parte di più soggetti, il limite del contributo che può essere richiesto alla Regione, per ciascun progetto, deve essere compreso tra 250.000,00 e 750.000,00 euro.

Criteri di preferenza

La Giunta regionale assegna i finanziamenti agli interventi tenuto conto dei seguenti elementi:

1. efficacia delle motivazioni che legano i progetti proposti alle analisi economico-territoriali, alle strategie contenute nei Piani di sviluppo presentati e alle priorità segnalate dal Tavolo di concertazione;

2. maggior efficacia e/o efficienza a parità di costo rispetto agli obiettivi prospettati e all'analisi sulla domanda e sull'offerta presenti;

3. un più avanzato stadio di progettazione, rispetto alla progettazione preliminare richiesta per l'ammissibilità, formalmente approvata con atto deliberativo del soggetto attuatore dell'intervento, atto che deve essere antecedente la richiesta di finanziamento presentata in ordine alla presente deliberazione;

4. un più elevato cofinanziamento con risorse proprie, comunque non inferiore al:

- 5% per i Comuni con popolazione residente inferiore a 1.000 abitanti,

- 15% per i Comuni con popolazione residente compresa fra 1.000 e 20.000 abitanti,

- 25% per i Comuni con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti,

secondo i dati Istat sulla popolazione al 31 dicembre 2008.

Verrà attribuita preferenza agli interventi ubicati in Comuni le cui potenzialità turistiche legate agli aspetti culturali, naturalistici e ambientali risultano allo stato attuale sottoutilizzate.

La Giunta regionale decide con provvedimento motivato sulla base di un'istruttoria il cui coordinamento amministrativo è svolto dalla Direzione Programmazione tenuto conto, per ogni singolo progetto, del parere tecnico delle competenti Direzioni di settore nonché del parere del NUVV (nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici), in merito alla sostenibilità economico - finanziaria dei medesimi interventi.

Tempi e modi

Le richieste di finanziamento devono essere fatte pervenire con apposito plico sigillato o direttamente al protocollo della Direzione Programmazione o mediante posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro le ore 12 del 14 settembre 2010; per la trasmissione effettuata mediante raccomandata, farà fede la data del timbro postale.

La richiesta dovrà contenere, oltre alla lettera di presentazione e di elencazione dei materiali inviati:

1. il documento o piano o programma di sviluppo dell'area (ove non già presentato o se modificato);

2. l'elenco dei progetti di cui si chiede il finanziamento in ordine decrescente di priorità con la specificazione, relativamente ai singoli interventi, del titolo dell'intervento, del soggetto attuatore (beneficiario del contributo), del costo complessivo dell'opera, del cofinanziamento dell'ente attuatore, del contributo regionale richiesto e, inoltre, delle ragioni che hanno portato alla determinazione di tali priorità, in relazione alla rimozione di ostacoli allo sviluppo che la realizzazione dell'intervento comporta o alle maggiori opportunità che produce in assoluto;

3. il verbale dei lavori del Tavolo di concertazione, datato e sottoscritto dal Soggetto responsabile dell'Intesa programmatica d'area, nonché il contenuto della decisione finale con indicazione dei partecipanti e degli esiti decisori. Nel caso di progetti a utilità di area vasta o comunque a valenza sovra comunale, tutti i Comuni coinvolti dovranno sottoscrivere una dichiarazione da cui si evinca che l'opera in questione è unica nel territorio e/o di importanza strategica per tutti i Comuni coinvolti;

4. una dichiarazione sullo stato di eventuali finanziamenti già concessi ex L.R. 13/1999;

5. i materiali progettuali aggiornati degli interventi di cui si chiede il finanziamento, in triplice copia per ogni progetto, comprensivi di relativo atto di approvazione e degli elaborati espressamente previsti nei casi di progettazione preliminare, definitiva o esecutiva, ad esclusione delle tavole tecniche esecutive di dettaglio. Per ogni progetto il soggetto attuatore dovrà necessariamente indicare la modalità di gestione dell'opera, individuando le attività di manutenzione, i costi e le relative fonti di copertura;

6. la scheda descrittiva aggiornata dell'intervento, in triplice copia, scaricabile dal sito internet della Regione Veneto, compilata in modo esaustivo, in formato sia cartaceo che digitale;

7. almeno 5 immagini in formato digitale che siano in grado di illustrare lo stato attuale dei luoghi e il progetto che si intende realizzare (rendering).

Attuazione

All'avvio effettivo dei singoli progetti provvederanno le Direzioni regionali di settore individuate dal Segretario Generale della Programmazione, una volta verificata la congruità tecnica della progettazione, previa accettazione da parte dei soggetti attuatori di un disciplinare, che tenga anche conto dei sotto riportati elementi:

- i progetti dovranno essere realizzati tramite il soggetto attuatore con un unico procedimento di aggiudicazione, salvo eccezioni riconosciute dalle Direzioni regionali e derivanti da comprovati vincoli tecnici connessi alla natura delle opere;

- i progetti dovranno rispettare la normativa vigente in campo ambientale e, in particolare, laddove applicabile, la normativa nazionale e regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Per quanto concerne la valutazione di incidenza, così come prevista dall'articolo 6 della Direttiva 92/43/CE (Direttiva Habitat) e dal DPR 357/1997 e s.m.i., si dovrà fare riferimento alle disposizioni amministrative regionali vigenti, rinvenibili nella DGR n. 3173 del 10.10.2006 "Nuove disposizioni relative all'attuazione delle direttiva comunitaria 92/43/CE e DPR 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", disponibile sul sito web della Giunta regionale del Veneto, all'interno delle pagine dedicate alle reti ecologiche e biodiversità, nel canale "territorio". L'Allegato A, "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CE", determina anche criteri e indirizzi per l'individuazione dei progetti ed interventi per i quali è necessaria o non necessaria la procedura di valutazione di incidenza;

- eventuali varianti ai progetti finanziati potranno essere autorizzate dalla Regione, sentito il Tavolo di concertazione dell'Intesa programmatica d'area, se ed in quanto riguardino interventi che mantengano comunque le destinazioni d'uso iniziali e/o finalizzate ad una loro migliore funzionalità o gestione.

Varianti sostanziali o che snaturino le finalità e l'uso previsti dalla proposta originaria comporteranno la revoca del contributo. Le autorizzazioni ad eseguire varianti dovranno essere richieste prima della loro realizzazione e in ogni caso non produrranno un aumento dell'importo del contributo già concesso. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dagli artt. 132 e 205 del D. Lgs. 163/2006 in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Le spese per i lavori realizzati in difformità dal progetto realizzato e non autorizzate, non saranno considerate spese ammissibili in sede di liquidazione finale;

- le modalità di erogazione per gli anticipi dovranno avvenire nel principio di garantire un sostanziale equilibrio di cassa dell'Ente attuatore e, secondo le indicazioni previste dalla L.R. n. 27/2003, sulla base di richieste motivate di erogazioni da parte degli enti attuatori supportate da comprovati fabbisogni di cassa;

- le erogazioni sia per anticipi che per saldi, rispetto alle somme richieste o rendicontate, dovranno essere corrisposte nella stessa misura del cofinanziamento regionale assegnato rispetto al costo complessivo dell'intervento;

- alle modalità di rendicontazione, oltre alle prescrizioni amministrative, si dovranno applicare le disposizioni previste per i fondi CIPE ed in particolare quella relativa al sistema di monitoraggio in corso di adozione. Per quanto possibile è da tenere conto anche delle disposizioni previste per i Fondi strutturali della CE;

- in ogni caso, sempre con modalità analoghe a quelle comunitarie, sia nella fase di cantiere che ad intervento completato dovrà essere esposta una cartellonistica adeguata nella dimensione all'importanza e alla tipologia dell'intervento, dalla quale si evinca chiaramente il ruolo dei singoli finanziatori;

- gli interventi per i quali non sono concluse le procedure di aggiudicazione dei lavori entro 2 anni dall'attribuzione del contributo, o nel caso che le stesse, pur avviate, non siano concluse entro il 30/06 del 3° anno successivo all'adozione della delibera di attribuzione del contributo, decadono d'ufficio dal finanziamento regionale;

- per i progetti finanziati, il beneficiario dovrà dichiarare che l'intervento non abbia già usufruito di altri contributi regionali, nazionali o comunitari.

La Giunta Regionale, avvalendosi dei propri Uffici, vigila affinché gli interventi siano eseguiti nel rispetto del progetto approvato, degli impegni contrattuali, dei tempi previsti e delle normative vigenti; si riserva inoltre di attuare, nel corso dei lavori, verifiche in merito alle modalità di attuazione dell'intervento, nonché con riguardo alla rispondenza delle opere realizzate con l'intervento ammesso a finanziamento regionale.

La Giunta Regionale si riserva, comunque, la possibilità di dar attuazione agli interventi ammissibili ai sensi del presente atto con le opportunità che si renderanno disponibili su altre fonti di finanziamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R.13/1999 e successive modifiche;

VISTA la L.R.35/2001 e successive modifiche;

VISTA la L.R.27/2003 e successive modifiche e regolamenti;

VISTO il D.Lgs. 163/2006

VISTO il Reg. CE 1083/2006;

VISTA la D.G.R. n. 2796/2006;

VISTA la del. CIPE 166 del 21/12/2007;

VISTA la D.G.R. n. 3517/2007;

VISTA la D.G.R. n. 3323/2008;

VISTA la D.G.R. n. 3698/2009;

CONSIDERATE le motivazioni esposte in premessa dal relatore;]

delibera

1. di approvare, per le considerazioni esposte in premessa, una linea di finanziamento di opere e infrastrutture pubbliche, mediante l'utilizzo di fondi del capitolo 100345 "Cofinanziamento regionale di interventi previsti nei Patti territoriali e altri strumenti di programmazione negoziata e decentrata (L.R. 06/04/1999, n. 13)" del bilancio 2010, per complessivi € 11.474.715,76;

2. di stabilire che le condizioni per la presentazione delle richieste di finanziamento siano quelle esposte nella premessa, eventualmente dettagliate con successivi provvedimenti della Direzione Programmazione;

3. di stabilire che siano beneficiari dei contributi i soggetti pubblici che realizzano le opere, firmatari dei protocolli d'intesa dei Patti territoriali o delle Intese programmatiche d'area, previa accettazione di un disciplinare regolante le modalità di erogazione e rendicontazione;

4. di stabilire che i progetti presentati debbano aver maturato almeno lo stato di progettazione preliminare. La normativa di riferimento è costituita dal D.Lgs. 163/2006;

5. di stabilire che, con apposita deliberazione della Giunta Regionale, saranno ammessi al finanziamento progetti che richiedono un contributo regionale minimo di € 250.000,00 e massimo di € 750.000,00, sulla base delle condizioni e dei criteri di valutazione e priorità esposti in premessa e in considerazione degli effettivi fabbisogni dei singoli territori;

6. di stabilire che il cofinanziamento da parte del soggetto attuatore sia non inferiore al 5% del costo totale dell'intervento per i Comuni con popolazione residente inferiore a 1.000 abitanti; non inferiore al 15% del costo totale dell'intervento per i Comuni con popolazione residente compresa fra i 1.000 e i 20.000 abitanti; non inferiore al 25% del costo totale dell'intervento per i Comuni con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti, secondo i dati Istat sulla popolazione al 31 dicembre 2008. L'impegno al cofinanziamento e l'indicazione della fonte finanziaria con cui vi si fa fronte deve risultare da atto formale dell'organo competente. Non sono ammesse come cofinanziamento risorse provenienti da contributi di altri soggetti pubblici;

7. di stabilire che l'attuazione degli interventi sia svolta secondo le modalità esposte in premessa;

8. di stabilire che qualora dovessero rendersi disponibili risorse riservate a progetti di sviluppo locale a valere sia su fondi comunitari che nazionali, queste potranno essere destinate, con nuovo atto, alle iniziative promosse con la presente deliberazione.


Torna indietro