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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 58 del 16 luglio 2010


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1701 del 29 giugno 2010

Attestazione dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per reddito ISEE periodo 1 luglio 2009 - 30 giugno 2010. Proroga delle procedure per l'attestazione dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per reddito ISEE - anno 2010 e ulteriori determinazioni.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Proroga della collaborazione con i Comuni, i CAAF e ANCI-SA per l'espletamento del servizio per il rilascio delle attestazioni dirette all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per reddito ISEE per il periodo 1 luglio 2010 - 30 giugno 2011 e contestuale approvazione della collaborazione con il Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - SOGEI per l'avvio di una fase istruttoria finalizzata a fornire dati statistici di reddito diretti a consentire alla Regione la valutazione del percorso da intraprendere ai fini del possibile passaggio dall'esenzione basata sul reddito ISEE all'esenzione basata sul reddito IRPEF.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Nell'anno 2002 la Giunta Regionale, in applicazione a quanto previsto del decreto del Ministero della Salute 27 settembre 2002 relativo alla riclassificazione dei medicinali, ha introdotto, in ambito regionale, dapprima con propria deliberazione n. 3107 del 4 novembre 2002, successivamente aggiornata con le DD.G.R. n. 3108/2002, n. 3718/2002 e n. 6/2003, la compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte dei cittadini prevedendo il versamento di una quota fissa di € 2,00 per ogni confezione di farmaci, con un massimale di € 4,00 per ricetta, anche nei casi in cui è prevista la possibilità di prescrivere più di due confezioni per ricetta.

Nella predetta D.G.R. n. 6/2003, successivamente aggiornata dalla D.G.R. n. 1873/2003 e dalla D.G.R. n. 3528 del 12 novembre 2004, la Giunta Regionale ha parimenti previsto che i soggetti appartenenti a determinate categorie, già esentate in varie fonti normative statali in ragione delle loro condizioni patologiche o di status, non fossero tenuti al versamento della suddetta quota fissa.

Nella medesima D.G.R. n. 6/2003, accanto alla previsione di esenzione riferita a patologie e a status del soggetto, la Giunta Regionale ha ritenuto inoltre di inserire una esenzione collegata a condizioni di reddito del cittadino da riconoscersi a tutti i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE (situazione economica equivalente) ex D.L.vo n. 109/1998, come modificato dal successivo D.L.vo n. 130/2000 e dall'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. n. 242/2001, non superiore a € 8.500,00, limite di reddito che è stato successivamente elevato a € 12.000,00 con D.G.R. n. 744 del 11 marzo 2005, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 19 della L.R. n. 9 del 25 febbraio 2005.

Con DD.G.R. n. 475/2003 e n. 704/2004 la Giunta ha affidato il servizio per il rilascio delle attestazioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e la gestione delle relative domande di esenzione ai Comuni del Veneto e ai CAAF autorizzati operanti in Veneto, anche con riferimento alla gestione del flusso informativo sul rilascio delle attestazioni di esenzione da CAAF e Comuni alle Aziende U.L.S.S e alla Regione, individuando altresì le procedure per il rilascio di detta attestazione di esenzione e indicandone la validità; procedure e validità che sono state oggetto, per ciascuno degli anni successivi, di specifici provvedimenti di Giunta.

Al fine di garantire un unico flusso informativo verso il S.S.R., con la predetta D.G.R. n. 475/2003 è stata inoltre approvata la convenzione con ANCI-SA, società operativa di ANCI-Veneto, che metteva a disposizione la propria infrastruttura di rete ISEE net, per garantire il flusso informativo tra CAAF-Comuni e Aziende U.L.S.S. dei dati relativi alle esenzioni rilasciate con riferimento al singolo assistito, oltre che verso l'Amministrazione regionale, con l'inoltro periodico della reportistica sul numero di esenzioni emesse complessivamente in ambito regionale.

Le procedure di rilascio dell'attestazione di esenzione da parte dei CAAF autorizzati dall'INPS alla procedura ISEE e dei Comuni del Veneto e la convenzione con ANCI - SA s.r.l., sono state quindi formalizzate con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari n. 47 del 18 maggio 2005. L'individuazione dei soggetti esentati dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e le procedure di rilascio delle attestazioni di esenzione per reddito sono state ulteriormente prorogate anche per gli anni 2006, 2007 e 2008 (D.D.G.R. n. 909/2006, 1499/2007 e 588/2008).

Considerato tuttavia che, per quanto attiene i contratti e le gare d'acquisto di beni e servizi, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 163/2006, che disciplina in maniera puntuale la materia, si è reso necessario procedere ad un approfondimento della vigente normativa sui contratti, per verificare l'attuabilità delle attuali procedure di affidamento della gestione del flusso informativo relativo alle esenzioni ad ANCI − SA, e, a tal fine, è stata formulata una specifica richiesta di parere (prot. n. 100663/50070201/E.930.01.1) all'Avvocatura regionale.

Con la nota prot. n. 307292/54.00.00/c.040.09.1 del 5 giugno 2009 l'Avvocatura Regionale ha dichiarato che, alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza intervenuta sulla materia, non è ammissibile l'affidamento in house del servizio finora gestito da ANCI-SA, trattandosi di società che svolge la maggior parte della propria attività all'interno delle Amministrazioni stesse, con ciò rientrandosi nel campo d'applicazione dell'art. 13 del D.L. n. 223/2006 il quale stabilisce che "le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti".

Pertanto, con la deliberazione n. 1796 del 16 giugno 2009 la Giunta Regionale, in considerazione delle suesposte emerse problematiche, nelle more della predisposizione delle specifiche tecniche di un'apposita procedura di gara ad evidenza pubblica da indire per l'assegnazione del servizio in questione, ha confermato per il periodo 1 luglio 2009 - 30 giugno 2010 la prosecuzione della collaborazione con ANCI-SA, per la gestione del flusso informativo dai CAAF e Comuni alle Aziende ULSS della Regione, relativa al rilascio delle attestazioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica per il reddito ISEE fino a 12.000 Euro, alle stesse condizioni previste per le annualità precedenti.

Allo scopo di definire le specifiche tecniche del servizio da appaltare ed elaborare il capitolato di gara per l'espletamento delle procedure contrattuali, con la predetta deliberazione è stato istituito un Gruppo di Lavoro, costituito dalle seguenti professionalità esperte nella materia di cui trattasi:

· 1 esperto in sistemi informatici,

· 1 rappresentante delle attività distrettuali delle Aziende ULSS, esperti nella gestione delle anagrafiche,

· 1 esperto in materie giuridico-amministrative,

· 1 esperto in materia di gare ed appalti,

· 2 rappresentanti regionali.

Il predetto Gruppo di Lavoro, nominato con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari n. 117 del 17 agosto 2009, e insediatosi il 7 ottobre 2009, ha rilevato, nel corso dell'espletamento dei compiti ad esso devoluti, ovvero durante l'attività istruttoria e di analisi della normativa di riferimento, la possibile incongruenza tra la normativa regionale in materia di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica (art. 19 della L.R. n. 9 del 25.02.2005) e la normativa nazionale (art. 1, comma 275, lettera b, della L. 266/2005). In particolare il Gruppo ha rilevato che, mentre la Regione del Veneto stabilisce l'esenzione dal citato pagamento per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare sulla base della situazione economica equivalente (ISEE), la citata Finanziaria 2006 prevede che si faccia riferimento esclusivo alla situazione reddituale fiscale del nucleo familiare.

Con la nota prot. n. 58090/40.03.B.000.01.3 del 2 febbraio 2010, la Direzione Affari Legislativi, interpellata dalla Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari per un parere sulla problematica predetta, ha rilevato che la Legge Regionale n. 9 del 25.02.2005, che prevede una fattispecie di esenzione per reddito in favore delle persone appartenenti a nuclei familiari con situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 12.000 Euro, contrasta con la Legge n. 266 del 23.12.2005 (Finanziaria 2006), la quale dispone, alla lettera b), che "nel caso in cui le regioni deliberino l'erogazione di prestazioni sanitarie esenti ovvero a costo agevolato in funzione della condizione economica dell'assistito", facciano riferimento esclusivo alla situazione reddituale fiscale del nucleo familiare, assumendo come tale quello individuato con il D.M. 22 gennaio 1993 del Ministero della sanità, ovvero la situazione reddituale fiscale del nucleo familiare data dai redditi complessivi posseduti dai singoli componenti il nucleo familiare nell'anno precedente.

Con il predetto parere, inoltre, la Direzione Affari Legislativi ha fatto notare come la citata disposizione della Finanziaria 2006 si ricolleghi, per sua espressa dichiarazione, alla Finanziaria 2005, che subordina l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato alla stipula di una specifica intesa tra Stato e Regioni, che contempli determinati adempimenti sul piano organizzativo e finanziario, finalizzati tutti al contenimento della dinamica dei costi e nel cui ambito, in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, è stata raggiunta l'Intesa 23 marzo 2005 (con la quale le Regioni si sono impegnate ad assolvere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente), nonché la recente Intesa 3 dicembre 2009, che ha riaffermato tutti gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente finalizzati all'accesso al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale.

Tra l'altro, l'articolo 20 dell'Intesa 3.12.2009 prevede che il Governo, le Regioni e le Province autonome "si impegnano ad adottare ogni necessario provvedimento normativo e amministrativo" in attuazione dell'Intesa "anche a modifica o integrazione o abrogazione di norme".

Sulla base della suesposta disamina normativa, la Direzione Affari Legislativi ha suggerito che, qualora la Regione del Veneto voglia mantenere la fattispecie di esenzione in funzione della condizione economica dell'assistito, la disposizione regionale ora vigente venga modificata, sostituendo alla situazione economica equivalente "la situazione reddituale fiscale del nucleo familiare", assumendo come tale quello individuato con il D.M. 22 gennaio 1993 del Ministero della sanità.

Si rende, pertanto, necessario e urgente effettuare tutti i doverosi approfondimenti volti a verificare quale potrebbe essere l'impatto rispetto alle scelte fin qui effettuate dalla Regione del Veneto con riferimento all'esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica per reddito, qualora si scegliesse di ancorare l'esenzione non più all'ISEE, che tiene conto della situazione economica equivalente determinata sulla base di diversi elementi, quali il reddito, il patrimonio mobiliare e immobiliare, nonché le caratteristiche del nucleo familiare, ma al reddito IRPEF del nucleo familiare, analizzando altresì quale sia in termini economici la soglia di reddito equiparabile tra i due diversi parametri.

Tale approfondimento risulta assolutamente prioritario per mettere in condizione la Regione di verificare l'impatto socio-economico derivante dall'operazione, anche in vista dell'eventuale maggiore o minore introito per l'amministrazione regionale, che va contemperato con il finanziamento integrativo corrisposto dallo Stato e collegato all'adeguamento del regime di esenzione regionale rispetto a quanto previsto dalla norma nazionale.

Si rende indispensabile pertanto procedere all'avvio di una fase istruttoria con un soggetto terzo e indipendente, volta a fornire i dati statistici di reddito necessari per consentire all'amministrazione regionale di valutare il percorso più idoneo da intraprendere ai fini del possibile passaggio dal sistema attualmente in essere ad un'esenzione basata sul reddito IRPEF, valutando altresì quale possa essere la nuova soglia di esenzione, che consenta alla Regione una sostanziale invarianza del gettito dei ticket per la farmaceutica.

Tale incarico di soggetto terzo indipendente potrebbe essere affidato all'Agenzia delle Entrate, che si è resa disponibile, la quale opera anche tramite SOGEI, Società di Information and Communication Technology, interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, partner tecnologico dell'amministrazione finanziaria italiana, con cui coopera nel governo del sistema informativo della fiscalità, che vanta un patrimonio di conoscenze ed esperienze tecnologiche, organizzative e fiscali acquisite, messe a disposizione di tutto il settore pubblico, tra cui le Regioni e gli Enti Locali, nell'ottica di una maggiore semplificazione delle procedure amministrative e di una più ampia integrazione tra le Pubbliche Amministrazioni, garantendo elevati standard di sicurezza ed integrità informatica.

La collaborazione si svolgerà secondo i seguenti step operativi, che verranno formalizzati con specifico protocollo di intesa da sottoscriversi tra la Regione e il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate, da approvarsi con Decreto del Dirigente Piani e Programmi Socio Sanitari:

1. Analisi della situazione in atto e studio di fattibilità del passaggio dall'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per reddito da ISEE a IRPEF.

2. Definizione delle modalità operative sulla base degli indirizzi della Giunta Regionale.

3. Attuazione e gestione delle procedure sopra individuate.

Per la predetta collaborazione non sono previsti oneri specifici a carico della Regione a favore dell'Agenzia delle Entrate e di SOGEI.

Si fa riserva di demandare ad un successivo Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari l'approvazione del protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e l'Agenzia delle Entrate volto a disciplinare le attività predette.

Per quanto sopra esposto con il presente provvedimento, nelle more dell'esito dell'analisi predetta, e al fine di garantire la prosecuzione del regime di esenzione attualmente adottato si propone altresì di:

· confermare l'attuale compartecipazione alla spesa farmaceutica che prevede il versamento da parte del cittadino di una quota fissa di Euro 2,00 per ogni confezione di farmaci, con un massimale di Euro 4,00 per ricetta;

· confermare, per il periodo 1 luglio 2010 − 30 giugno 2011, l'esenzione dal pagamento della quota fissa per tutti i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a Euro 12.000,00 e per tutti i soggetti esentati in ragione di condizioni patologiche o di status;

· confermare l'incarico a Comuni e CAAF relativamente alle modalità di rilascio degli attestati di esenzione per il periodo di validità 1 luglio 2010 − 30 giugno 2011, alle stesse condizioni indicate nella DGR n. 1796 del 16 giugno 2009;

· approvare la prosecuzione, alle stesse condizioni previste per l'anno precedente, della collaborazione con ANCI−SA, società operativa di ANCI−Veneto, che si è resa disponibile, per la gestione del flusso informativo da CAAF e Comuni alle Aziende U.L.S.S e alla Regione, relativa al rilascio delle attestazioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica per il reddito ISEE fino a Euro 12.000,00, come da convenzione che si allega (ALLEGATO A), della cui sottoscrizione, per conto della Regione, viene incaricato il Dirigente della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari;

· di prevedere che il rilascio dell'attestazione di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica, da parte di Comuni e CAAF, sia subordinato al rispetto delle istruzioni operative per l'anno 2010, come da ALLEGATO B al presente provvedimento;

· di prevedere che per ogni domanda e relativa attestazione di esenzione rilasciata, come dai rispettivi fac-simili che si allegano (ALLEGATO C, ALLEGATO D), a Comuni e CAAF venga riconosciuto un compenso onnicomprensivo pari ad € 3,50= (+ IVA) da corrispondersi direttamente da parte delle Aziende U.L.S.S., previo il trasferimento dei relativi dati attraverso ISEEnet, secondo le modalità e le scadenze definite nello stesso ALLEGATO B;

· di impegnare la somma di € 225.412,80= [duecentoventicinquemilaquattrocentododici,80] (IVA 20% inclusa), da farsi valere sul Cap. 60009 del Bilancio 2010, relativa agli oneri connessi all'approvazione dell'allegata convenzione con ANCI-SA s.r.l.

La somma di cui al punto precedente verrà liquidata come segue:

- 70% entro 90 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione con ANCI - SA, su presentazione di regolare documentazione contabile;

- 30% a saldo, a conclusione della procedura, su presentazione di regolare documentazione contabile;

- nel caso si superi il limite di centomila esenzioni complessive, con una franchigia del 20%, verranno liquidate le somme dovute, su presentazione di regolare documentazione contabile, secondo quanto convenzionalmente pattuito nell'ALLEGATO A.

In merito alla realizzazione del presente Progetto concorrono diverse competenze delle Strutture della Segreteria Regionale Sanità e Sociale e della Segreteria Regionale Bilancio e Finanza, nello specifico:

· la Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari: gestione dei LEA dell'assistenza farmaceutica;

· la Direzione Risorse Socio Sanitarie: gestione delle relative procedure informatiche;

· la Direzione Risorse Finanziarie: gestione dei flussi informativi collegati ai redditi IRPEF della popolazione regionale;

· il Centro Regionale Acquisti per la Sanità: gestione delle procedure di assegnazione degli incarichi a soggetti terzi coinvolti nel presente progetto.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge 23.12.2005, n. 266;

VISTA la Legge 30.12.2004, n. 311;

VISTO il D. Lgs. n. 109/1998;

VISTO il D. Lgs. n. 130/2000;

VISTO il D.P.C.M. n. 242/2001;

VISTO il D.M. 22.01.1993;

VISTA la L.R. 25.02.2005, n. 9;

VISTE le DD.G.R. 3107/2002, 3108/2002, 3718/2002, 6/2003, 475/2003, 1873/2003, 704/2004, 3528/2004, 744/2005, 909/2006, 1499/2007, 588/2008, 1796/2009;]

delibera

1. di approvare la collaborazione tra la Regione e il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate, che si svolgerà secondo i seguenti step operativi, da formalizzarsi con specifico protocollo di intesa:

  • Analisi della situazione in atto e studio di fattibilità del passaggio dall'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per reddito da ISEE a IRPEF.
  • Definizione delle modalità operative sulla base degli indirizzi della Giunta Regionale.
  • Attuazione e gestione delle procedure sopra individuate.

2. di dare atto che per la collaborazione di cui al punto precedente non sono previsti oneri specifici a carico della Regione a favore dell'Agenzia delle Entrate e di SOGEI.

3. di confermare l'attuale compartecipazione alla spesa farmaceutica che prevede il versamento da parte del cittadino di una quota fissa di Euro 2,00 per ogni confezione di farmaci, con un massimale di Euro 4,00 per ricetta;

4. di confermare, per il periodo 1 luglio 2010 − 30 giugno 2011, l'esenzione dal pagamento della quota fissa per tutti i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a Euro 12.000,00 e per tutti i soggetti esentati in ragione di condizioni patologiche o di status;

5. di confermare l'incarico a Comuni e CAAF relativamente alle modalità di rilascio degli attestati di esenzione per il periodo di validità 1 luglio 2010 − 30 giugno 2011, alle stesse condizioni indicate nella DGR n. 1796 del 16 giugno 2009;

6. di approvare, alla luce delle considerazioni fatte in premessa, la prosecuzione, alle stesse condizioni previste per l'anno precedente, della collaborazione con ANCI−SA, società operativa di ANCI−Veneto, per la gestione del flusso informativo da CAAF e Comuni alle Aziende U.L.S.S e alla Regione, relativa al rilascio delle attestazioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica per il reddito ISEE fino a Euro 12.000,00, come da convenzione che si allega (ALLEGATO A), della cui sottoscrizione, per conto della Regione, viene incaricato il Dirigente della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio-Sanitari;

7. di stabilire che il rilascio dell'attestazione di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica, da parte di Comuni e CAAF, sia subordinato al rispetto delle istruzioni operative per l'anno 2010, come da ALLEGATO B al presente provvedimento;

8. di stabilire che per ogni domanda e relativa attestazione di esenzione rilasciata, come dai rispettivi fac-simili che si allegano (ALLEGATO C, ALLEGATO D), a Comuni e CAAF venga riconosciuto un compenso onnicomprensivo pari ad € 3,50= (+ IVA) da corrispondersi direttamente da parte delle Aziende U.L.S.S., previo il trasferimento dei relativi dati attraverso ISEEnet, secondo le modalità e le scadenze definite nell'ALLEGATO B di cui al punto precedente;

9. di impegnare la somma di € 225.412,80= [duecentoventicinquemilaquattrocentododici,80] (IVA 20% inclusa), da farsi valere sul Cap. 60009 del Bilancio 2010, relativa agli oneri connessi all'approvazione dell'allegata convenzione con ANCI-SA s.r.l.

10.di stabilire che la somma di cui al punto precedente, secondo quanto convenzionalmente previsto nel predetto ALLEGATO A, verrà liquidata come segue:

  • 70% entro 90 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione con ANCI - SA, su presentazione di regolare documentazione contabile;
  • 30% a saldo, a conclusione della procedura, su presentazione di regolare documentazione contabile;
  • nel caso si superi il limite di centomila esenzioni complessive, con una franchigia del 20%, verranno liquidate le somme dovute, su presentazione di regolare documentazione contabile.

11.di demandare ad un successivo Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari l'approvazione del protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate volto a disciplinare le attività di cui al precedente punto 1.


(seguono allegati)

1701_AllegatoA_225615.pdf
1701_AllegatoB_225615.pdf
1701_AllegatoC_225615.pdf
1701_AllegatoD_225615.pdf

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