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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 56 del 09 luglio 2010


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1678 del 29 giugno 2010

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013. Misura 131 - "Conformità a norme comunitarie rigorose". Approvazione delle procedure relative al pagamento delle annualità successive al primo anno di adesione alla Misura 131 ed ai controlli.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Approvazione delle nuove procedure semplificate che AVEPA applicherà ai fini del pagamento ai beneficiari degli aiuti delle Azioni 1 e 2 della Misura 131 "Conformità a norme comunitarie rigorose" - PSR 2007-2013 del Veneto, per le annualità successive alla prima.

L'Assessore Franco Manzato, riferisce quanto segue.

Nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il Veneto 2007-2013, è stata data attuazione all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1698/2005, che prevede la possibilità di erogare aiuti destinati a compensare parzialmente i costi sostenuti, nonché a indennizzare le perdite di reddito delle aziende agricole conseguenti all'applicazione di nuove norme in materia di tutela dell'ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali.

Il sostegno a cui i beneficiari possono accedere, di importo complessivo massimo pari a 10.000 euro, è concesso su base annua sotto forma di aiuto forfetario, temporaneo e decrescente, per un periodo massimo di cinque anni.

La Misura 131 del PSR del Veneto è articolata su due "Azioni", che individuano nella Direttiva Nitrati (direttiva 91/676/CEE) e nella direttiva sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC (ex direttiva 96/61/CEE, ora direttiva 2008/1/CE), le norme la cui introduzione ha avuto un impatto sulle imprese agricole tanto rilevante da giustificare l'attivazione, in via prioritaria, di specifici "indennizzi" di carattere economico loro destinati.

Di conseguenza, con la DGR n. 199 del 12 febbraio 2008 sono stati aperti i bandi per la presentazione delle domande di aiuto sulla Misura 131 del PSR, per l'Azione 1 - "Norme sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" e per l'Azione 2 - "Norme sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento". Al primo bando di apertura di termini è seguito un secondo ed ultimo bando, approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 877 del 7 aprile 2009.

L'adesione alla Misura, da parte dei potenziali aventi diritto, è stata significativa, in particolare per quanto riguarda l'Azione 1 - "Norme sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", i cui benefici erano riservati esclusivamente alle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, con poco meno di 2.150 beneficiari nell'ambito delle due aperture dei termini.

Per quanto concerne l'Azione 2 - "Norme sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", si evidenzia invece che tale opportunità, benché estesa alle aziende di tutto il territorio regionale, ha interessato esclusivamente gli allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 59/2005. Sull'Azione 2 le domande di aiuto presentate sono state oltre 150.

A termine del primo anno di applicazione degli adempimenti previsti dalla Misura 131 al cui rispetto sono tenuti gli agricoltori, devono ora essere individuate le procedure per il pagamento degli aiuti per gli anni successivi, in quanto non già definiti dai bandi della DGR n. 199/2008 e della DGR n. 877/2009.

Va pertanto innanzitutto stabilito che, in considerazione del particolare tipo di intervento di sostegno, basato sul riconoscimento di costi standard e sulla base di piani di erogazione degli aiuti definiti dagli stessi bandi di apertura termini per le domande di adesione, non è necessaria la presentazione della domanda annua di conferma da parte del beneficiario, in quanto comunque tenuto al rispetto della disciplina specifica.

Nella fattispecie in argomento, si ravvisano pertanto i presupposti per l'applicazione di quanto previsto dal paragrafo 2, secondo comma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1975/2006, che ha stabilito che "...gli Stati membri che istituiscono efficaci procedure alternative per l'esecuzione dei controlli amministrativi previsti rispettivamente dall'articolo 11 o dall'articolo 26 possono rinunciare alla presentazione materiale della domanda annua di pagamento".

Per l'applicazione di tale dispositivo, si ritiene che - per l'Azione 1 - i controlli effettuati attraverso la predisposizione e la successiva gestione amministrativa della Comunicazione presentata alla Provincia per l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, tramite un sistema software realizzato dalla Regione del Veneto nell'ambito del Sistema Informativo del Settore Primario, garantiscano un primo livello di controllo, grazie alla disponibilità di archivi informatici aggiornati e consistenti. A tale primo livello di controllo, è aggiunto un secondo livello, gestito dalle Province in qualità di Autorità competenti per gli aspetti amministrativi che, attraverso il medesimo strumento applicativo, rendono disponibile agli Enti pubblici competenti le informazioni sull'esito della propria attività istruttoria.

La stessa Azione 2, concernente l'IPPC negli allevamenti, ricade nell'ambito delle competenze delle Province, che rilasciano l'Autorizzazione Integrata Ambientale alle ditte richiedenti che ne abbiano i requisiti. In tal caso, anche in assenza di archivi informatici strutturati, sarà possibile acquisire dalle Province competenti gli elementi per l'esecuzione dei controlli amministrativi.

Di conseguenza, con il presente provvedimento si stabilisce che, per l'annualità 2010, AVEPA provveda, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ed in base alla procedure dettagliate nell'allegato A, ad avviare i controlli e le verifiche istruttorie per il riconoscimento dei requisiti dei beneficiari che danno loro titolo a ricevere il secondo pagamento previsto dall'adesione alla Misura 131 del PSR.

Per le annualità successive, la data di riferimento per l'avvio delle istruttorie dei pagamenti annuali sarà il 1° marzo di ciascun anno successivo a quello cui si riferiscono i requisiti da verificare.

Per quanto riguarda i casi per i quali si sia verificato un subentro del soggetto beneficiario individuato come ammissibile da AVEPA, il nuovo titolare dovrà provvedere a presentare ad AVEPA la domanda di conferma degli impegni assunti dal precedente beneficiario entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, mentre per le annualità successive alla seconda, il termine ultimo per la presentazione delle domande di conferma scadrà il 28 febbraio di ciascun anno.

In considerazione della necessità di approvare le procedure in argomento e nell'urgenza di provvedere all'avvio delle istruttorie per il pagamento degli aiuti erogati in base alla Misura 131 del PSR del Veneto per il periodo 2007-2013, si propone alla Giunta regionale di approvare l'allegato A - "Procedure per il pagamento delle annualità successive al primo anno di adesione alla Misura 131 del PSR 2007-2013" e di dar corso a tutti adempimenti conseguenti.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR";

VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006, recente disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale";

VISTO il regolamento (CE) n. 1975/2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, in particolare all'articolo 4, paragrafo 2, comma secondo;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, che ha approvato il "Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013";

VISTA la decisione C(2010) 1263 del 4 marzo 2010, che ha approvato le modifiche al PSR 2007-2013 del Veneto;

VISTA la DGR 13 novembre 2007, n. 3560, "Approvazione del "Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013" Art. 15-18 del Reg. (CE) n.1698/2005 e art. 4 e 5 Reg. (CE) n.1974/2006. Decisione della Commissione Europea C(2007) 4682 del 17/10/2007";

VISTA la DGR n. 199/2008, "Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Apertura del primo bando generale di presentazione delle domande. Condizioni e priorità per l'accesso ai benefici";

VISTO il decreto ministeriale 20 marzo 2008, "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale";

VISTO il decreto 22 dicembre 2009, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Decreto n. 30125)";

VISTA la DGR n. 1659/2008, in materia di violazioni al regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTA la DGR n. 877/2009, "Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 Apertura dei termini di presentazione delle domande per talune misure dell'asse 1 e dell'asse 2. Condizioni e priorità per l'accesso ai benefici";


]

delibera

1. di approvare le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare l'allegato A al presente provvedimento, con il quale vengono fornite le indicazioni necessarie allo svolgimento - da parte dell'Organismo pagatore regionale AVEPA - delle procedure istruttorie per il pagamento delle annualità successive alla prima, sia per l'Azione 1 che per l'Azione 2 della Misura 131 - "Conformità a norme comunitarie rigorose", di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n.1698/2005;

3. che dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, decorra il termine affinché l'Organismo pagatore regionale AVEPA provveda, conformemente a quanto stabilito all'allegato A al presente provvedimento, ad avviare i necessari adempimenti istruttori ed amministrativi per il pagamento ai beneficiari della seconda annualità prevista dalla Misura 131;

4. di disporre che, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del presente provvedimento, i soggetti subentrati nella conduzione delle aziende per le quali i beneficiari originari abbiano aderito e siano risultati ammissibili al pagamento di cui all'Azione 1 e/o all'Azione 2 della Misura 131 presentino ad AVEPA la domanda di conferma degli impegni e degli obblighi previsti dai bandi di Misura.


(seguono allegati)

1678_AllegatoA_225543.pdf

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