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Materia: Settore secondario
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1558 del 08 giugno 2010
Servizio Sanitario Regionale Veneto - anno 2010. Azioni di riequilibrio economico in applicazione del "Patto per la Salute" del 28 settembre 2006.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [
Note per la trasparenza:
Il provvedimento determina gli obiettivi di costo anno 2010 per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie volti al mantenimento dell'equilibrio di bilancio per l'esercizio in corso (art. 52, comma 4, lettera d) legge 27 dicembre 2002, n. 289).
L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.
Il Servizio Sanitario Regionale ha finora conseguito i propri obiettivi di soddisfacimento dei LEA garantendo, nel contempo, il sostanziale equilibrio finanziario del sistema considerato nel suo complesso.
Infatti, la presa d'atto delle perdite consolidate per gli anni 2001-2008 del Servizio Sanitario Regionale è stata accompagnata dai provvedimenti normativi (leggi tributarie) ed amministrativi (apposite variazioni di bilancio) che hanno consentito di coprire la parte di perdite economiche coincidente, sostanzialmente, con il disavanzo finanziario del sistema, in misura sufficiente ad ottemperare agli obblighi imposti da ultimo con il Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano sul "Patto per la Salute del 28 settembre 2006" nonché dai precedenti Accordi fra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano dell'8 agosto 2001 (repertorio atti n. 1285), del 22 marzo 2001 (repertorio atti n. 1210), del 3 agosto 2000 (repertorio atti n. 1004) e dall'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 fra Stato e Regioni del 23 marzo 2005 (repertorio atti n. 2271).
In particolare, nel rammentare che la legge finanziaria 2006 prevede, all'articolo 1, comma 277 che: «... Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento all'anno di imposta 2006, si applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive,..», si evidenzia che i provvedimenti regionali adottati hanno sinora evitato sia gli aumenti tributari previsti per la mancata copertura del disavanzo, sia le pesanti sanzioni economiche (riduzione dei trasferimenti statali) comunque previsti.
Il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali ai fini dell'accesso alla quota aggiuntiva di finanziamento della spesa sanitaria per l'anno 2009, ha riscontrato l'efficacia della copertura del disavanzo da parte della Regione del Veneto, effettuata in conformità ai principi contabili europei SEC 95, mentre sono in corso le verifiche sugli adempimenti di carattere gestionale e sanitario.
Si rammenta che l'attuale normativa in materia di spesa sanitaria pubblica, così come integrata dal Nuovo Patto per la Salute del 3 dicembre 2009, fissa rigide norme tese al perseguimento del pareggio di bilancio durante l'anno, vincolando la verifica del pareggio ai conti economici trimestrali ed alle dichiarazioni di coerenza con l'obiettivo dell'equilibrio da parte dei Direttori Generali che la Regione del Veneto ha interpretato nell'ambito di un pareggio complessivo e non delle singole aziende. In tale contesto, i singoli squilibri aziendali potranno essere assorbiti nell'ambito dell'equilibrio del consolidato regionale. Tale impostazione metodologica è stata accettata dal Tavolo succitato.
Ora, i preventivi aggiornati al primo trimestre 2010 presentano uno sbilancio complessivo, la cui rilevanza va adeguatamente focalizzata, per cui non è stato possibile dichiarare l'equilibrio del sistema sanitario, in relazione anche alla dinamica non certo sincrona dei costi rispetto alle entrate del sistema.
In mancanza di interventi correttivi e di strategie di governo della spesa da parte dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie, e qualora l'equilibrio di bilancio non venga conseguito nel corso dell'ultimo trimestre 2010, la Regione sarà chiamata ad adottare i provvedimenti idonei ad assicurarne la copertura, utilizzando le forme tecniche previste dall'Accordo Stato - Regioni dell'8 agosto 2001, come integrato dall'Intesa del 23 marzo 2005 e dall'Intesa Stato - Regioni del 3 dicembre 2009 concernente il Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2010-2012.
Peraltro, come già ribadito in molti provvedimenti finora adottati, va rilevato che il sistema sanitario veneto, unanimemente riconosciuto quale sistema d'eccellenza, continua a registrare un finanziamento statale inadeguato rispetto alla crescita reale dei costi e che la conseguente costante tensione economico - finanziaria cui è soggetto, può minare il sistema stesso nella sua solidità e capacità erogativa. Questa Regione, quindi, persegue costantemente in tutti i tavoli politico-istituzionali l'obiettivo di una diversa e accresciuta ripartizione dei finanziamenti statali adeguata ai livelli di spesa in essere che, seppur suscettibili di miglioramenti di efficienza, non possono essere variati in modo sostanziale se non tramite una pesante modifica della struttura erogativa socio sanitaria e la compromissione del livello qualitativo raggiunto.
Si ritiene comunque, nell'ottica di un recupero degli ormai limitati margini di efficienza operativa, di continuare e potenziare una serie di iniziative al fine di adeguarsi alle previsioni dei vigenti accordi Stato-Regioni e cioè:
Tutto ciò considerato, il presente provvedimento individua i limiti massimi di costoper i Direttori Generali per l'esercizio 2010, anche ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 52, comma 4, lettera d), così come riportati nell'Allegato A e calcolati secondo quanto esposto di seguito.
Tali limiti sono stati calcolati, al netto dei costi della mobilità sanitaria intraregionale ed extraregionale e dei ricavi derivanti dalle poste "R" ordinarie di scambio (con esclusione di quelle riferite ai DIMT in quanto normate con provvedimenti specifici) tra le aziende facenti parte del conto consolidato regionale per la sanità, prendendo a riferimento le voci di conto considerate nel costo della produzione (aggregato B) con esclusione dei costi per ammortamenti, per compartecipazione al personale per attività libero professionale (intramoenia), per variazione delle rimanenze e per perdite su crediti, in quanto poste a dinamica vincolata-obbligata. Sono stati inoltre neutralizzati gli effetti derivanti dai costi generati delle poste compensative correlate all'attivazione dei DIMT di cui alle DDGGRR 4303/2004 e 362/2005.
Parimenti non vengono presi in considerazione i costi riferiti all'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ospedaliera in quanto la relativa dinamica risulta correlata a specifici provvedimenti regionali già adottati o in corso di adozione ai quali le singole aziende sono tenute ad uniformarsi.
Con riferimento ai costi del personale dipendente il limite è stato calcolato tenendo conto dei costi riferiti al bilancio d'esercizio 2009, incrementato delle autorizzazioni per le nuove assunzioni già concesse per gli anni 2009 e 2010, avuto riguardo alla diversa tempistica media rispetto alle date di autorizzazione. Non vengono riconosciuti incrementi di costo a fronte di nuove assunzioni alle quali siano correlati riduzioni di costi in altre voci già previsti in sedi di autorizzazione. I costi derivanti dai rinnovi contrattuali (effetto trascinamento biennio economico 2008-2009 per dirigenza e convenzionata e prima annualità triennio 2010-2012) saranno ammessi in aumento dei costi del personale e della convenzionata nel limite degli incrementi di competenza 2010, previa riduzione dei preventivati accantonamenti inseriti nelle specifiche voci di costo.
Si chiarisce inoltre che eventuali scostamenti in aumento nel costo per acquisto di farmaci saranno reputati ammissibili solo se direttamente dipendenti dall'applicazione della DGR 4051 del 11/12/2007.
Per i diversi conti, o aggregati di conti, sono stati individuati limiti di costo coerenti, per quanto possibile in un provvedimento di natura generale, con eventuali provvedimenti e/o accordi a carattere nazionale e regionale di revisione di tariffe e contratti. In particolare, si evidenzia che l'aggregato acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria, per la parte relativa alle prestazioni per la non autosufficienza, è stata parametrato a quanto previsto dai provvedimenti vigenti.
In linea generale, eventuali scostamenti dai limiti prefissati per i singoli aggregati di costo possono essere compensati con pari riduzioni in altri aggregati, al fine di mantenere invariato il totale indicato nell'Allegato A.
Inoltre, saranno riconosciuti i maggiori oneri coperti da risorse aggiuntive derivanti da contribuzioni di soggetti privati e/o da specifici progetti nazionali/regionali purché non già ricompresi nell'ambito delle risorse assegnate ai fini dell'erogazione dei LEA.
Infine sarà valutato l'impatto derivante da processi di trasformazione gestionale delle aziende sanitarie anche correlati all'acquisizione e/o alla terziarizzazione della gestione di servizi nell'ambito di progetti specificatamente autorizzati dalla Regione.
Il Collegio sindacale di ogni azienda è chiamato a verificare l'applicazione delle disposizioni sin qui riportate.
Del presente provvedimento verrà effettuata apposita notifica ai Direttori Generali e ai Collegi Sindacali delle Aziende.
Il presente provvedimento assolve agli adempimenti previsti dall'art. 39 della L.R. 55/94 relativamente al visto di congruità sui bilanci di previsione delle aziende sanitarie per l'anno 2009.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
(seguono allegati)
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