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Materia: Designazioni, elezioni e nomine
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1301 del 04 maggio 2010
D.G.R. n. 327 del 13 febbraio 2007. Proroga dei Comitati dei Garanti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) delle aree della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 327 del 13 febbraio 2007 la Giunta Regionale ha rinnovato, ai sensi degli articoli 23 dei CCNL delle aree della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, stipulati l'8 giugno 2000, i Comitati dei Garanti relativi alle medesime aree.
I predetti Comitati, ai sensi degli articoli 23, commi 6, dei CCNL citati, durano in carica tre anni.
Si evidenzia, che i Presidenti dei due Comitati, secondo il dettato contrattuale, devono essere nominati dalla Regione tra magistrati od esperti con specifica qualificazione ed esperienza professionale nei settori dell'organizzazione, del controllo di gestione e del lavoro pubblico in Sanità. Alla Regione compete pure la nomina, all'interno di ciascun Comitato, di un secondo componente, sentito l'organismo di coordinamento dei Direttori generali delle Aziende sanitarie. Il terzo componente è designato congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie dei contratti di lavoro e, in mancanza di designazione unitaria, è sorteggiato dalla Regione tra i designati dalle singole organizzazioni sindacali. Tutte le nomine di cui sopra devono prevedere anche i componenti supplenti.
L'amministrazione regionale deve ora provvedere a rinnovare i predetti Comitati.
Peraltro, i CCNL delle Aree dirigenziali del SSN integrativi di quelli stipulati il 17 ottobre 2008 (riferiti al quadriennio normativo 2006-2009) e quelli relativi al biennio economico 2008-2009 sono attualmente in corso di perfezionamento e, conseguentemente, l'amministrazione regionale non può richiedere le designazioni di competenza sindacale alle organizzazioni sindacali che, pur partecipando alla fase negoziale, non hanno ancora sottoscritto i nuovi contratti collettivi.
Risulta altresì impossibile procedere alla richiesta in questione nei confronti delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti precedenti, poiché alcune di esse non esistono più, mentre, anche a seguito di scorpori e fusioni, si sono costituiti nuovi soggetti sindacali, che se maggiormente rappresentativi a livello nazionale, hanno partecipato alle trattative per la stipulazione dei nuovi CCNL.
Si ritiene pertanto opportuno procedere al rinnovo dei Comitati dei Garanti successivamente alla avvenuta stipulazione dei CCNL delle aree dirigenziali del SSN.
Nel frattempo appare opportuno prorogare, fino al rinnovo degli stessi in conformità alle vigenti norme e comunque non oltre 31 dicembre 2010, i Comitati dei Garanti previsti dalla D.G.R. n. 327 del 13 febbraio 2007.
È conseguentemente confermato ad ogni componente dei Comitati il gettone di presenza di € 258,23 (duecentocinquantotto//23) per ciascuna seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla D.G.R. n. 327 del 13 febbraio 2007.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
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