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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 39 del 11 maggio 2010


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1180 del 23 marzo 2010

Attività di riabilitazione extraospedaliera presso Istituti e Centri di cui all'art. 26 della L. 833/78. Criteri e modalità per la determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa per l'anno 2010 ed ulteriori disposizioni.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie Ing. Sandro Sandri riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 253 del 1 febbraio 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'organizzazione dei servizi di riabilitazione, ospedalieri, residenziali, distrettuali e domiciliari" si è proceduto al recepimento e all'attualizzazione regionale del provvedimento del 7 maggio 1998 del Ministero della Sanità 'Linee-guida per le attività di riabilitazione'.

Con tale delibera si è, tra l'altro, provveduto a reinquadrare l'attività riabilitativa, già assicurata dagli Istituti e Centri di Riabilitazione, nella fattispecie prevista dal D.P.R. 14.01.1997 come Centri ambulatoriali di Riabilitazione e Presidi di Riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

La programmazione della suddetta attività successivamente è stata affrontata con varie deliberazioni della Giunta Regionale, da ultima con DGR n. 4195 del 30 dicembre 2008 con la quale sono stati determinati i volumi di attività e i tetti di spesa per l'anno 2009.

Poiché i criteri e le modalità di cui sopra avevano validità per l'anno 2009, si propone ora di approvare il nuovo modello di regolazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa dei Istituti e Centri di cui all'art. 26 della L. 833/78 così come sotto riportato:

1.      i volumi di attività rimangono invariati rispetto a quelli dell'anno precedente e sono riportati nell'allegato A;

2.      le tariffe delle prestazioni rimangono invariate rispetto a quelle dell'anno precedente;

3.      il "budget di struttura" per l'anno 2010, costituito dal prodotto dei volumi di attività (punto 1) per le tariffe (punto 2), è riportato nell'allegato B;

La somma di ciascun "budget di struttura" costituisce il "tetto di sistema totale".

A ciascuna struttura, per l'anno 2010, viene riconosciuto un incremento finanziario pari al 1,5%, corrispondente al tasso inflattivo, da calcolarsi sulla somma del budget previsto per l'anno 2009 dalla DGR n. 4195/2008 e dell'incremento finanziario riconosciuto nell'anno 2009 dalla medesima deliberazione. Tale incremento non costituisce budget.

A ciascuna struttura viene, inoltre, riconosciuto, per l'anno 2010, anche il mantenimento dell'incremento finanziario previsto per l'anno 2009 dalla DGR n. 4195/2008.

A conclusione dell'anno 2010, come peraltro già previsto dalla DRG n. 4195/2008 per l'anno 2009, le Aziende Ulss potranno remunerare le eventuali quote erogate in eccesso al "Budget di struttura" compensandole con le quote degli erogatori che non hanno utilizzato completamente il "Budget di struttura" assegnato, fermo restando il limite massimo costituito dal "tetto di sistema totale". Gli importi economici in eccesso al "tetto di sistema totale" pertanto non saranno liquidati. Il meccanismo di compensazione di cui sopra sarà attuato ed autorizzato dalla Direzione regionale per i Servizi Sanitari.

Inoltre, considerata la partecipazione degli operatori ai percorsi delle commissioni per le certificazioni scolastiche e la partecipazione alle equipe multiprofessionali conseguenti alle certificazioni stesse e relative anche alle Unità Valutative Multidisciplinari Distrettuali ed agli Istituti scolastici (ex legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e DPR 29 febbraio 1994), richieste dalle Aziende Ulss o dagli Istituti scolastici, si prevede di riconoscere agli Istituti e Centri in parola l'attività di certificazione scolastica ed accompagnamento all'integrazione, rinviando ad un successivo provvedimento l'integrazione e la modifica, in tal senso, di quanto disposto dalla deliberazione n. 1889 del 27 maggio 1997. In ogni caso l'erogazione di tali prestazioni non comporta un aumento né del "bugdet di struttura" né del "tetto di sistema totale".

Infine, si conferma quanto già previsto con le deliberazioni n. 4163/2007 e n. 4195/2008che di seguito si riporta:

- la semplificazione degli accessi agli Istituti e Centri di cui all'art. 26 della L. 833/78;

- i tempi di pagamento delle prestazioni così come previsto dalla DGR n. 120 del 19 gennaio 2001;

- quanto previsto dalla DGR n. 2991/98 per quanto attiene alla predisposizione della semplificazione della procedura di pagamento degli Istituti e dei Centri di riabilitazione già introdotta per il comparto "riabilitazione sanitaria extraospedaliera" (cfr. prestazioni riabilitative ex art. 26 della L. 833/78), fatturazione unica della struttura erogante all'Azienda Ulss di ubicazione, con compensazione intraregionale della mobilità sanitaria;

- i percorsi di semplificazione già in atto per la prescrizione ed il collaudo di protesi, ortesi e ausili previsti dal D.M. 332/1999;

- il flusso informativo che costituirà la base di conoscenza per la ridefinizione dell'intervento riabilitativo nell'ambito dello specifico settore in sede di accreditamento, nonché l'utilizzo del tracciato record ai fini contabili;

- che nella voce "diurnato diagnostico" sono ricompresi gli esami strumentali, le valutazioni diagnostiche complesse e le consulenze multi professionali.

- che le Aziende Ulss possono definire accordi con gli Istituti ed i Centri in parola al fine della presa in carico di pazienti con gravissime patologie invalidanti. In tali accordi possono venire definite delle tariffe "ad personam" composte dalla quota spettante per l'erogazione della prestazione ospedaliera o della prestazione di assistenza domiciliare, per la quale l'Azienda Ulss fa fronte attraverso le risorse assegnate per l'erogazione dei LEA, e da una quota spettante per la necessaria maggior assistenza, per la quale la medesima azienda fa fronte con le risorse assegnate per l'assistenza sociale.

- che per garantire il rispetto dei tempi massimi di attesa, le Aziende Ulss possono ricorrere all'acquisto di pacchetti di attività presso gli Istituti e Centri di cui all'art. 26 della L. 833/78, secondo quanto previsto dalla DGR n. 600 del 13 marzo 2007. Resta inteso che per tali prestazioni, e per eventuali ulteriori prestazioni già correntemente rese e per le quali i cittadini interessati fossero esenti, si applica la disciplina generale relativa alla compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dell'utente.

Si propone, infine che qualora il provvedimento giuntale relativo alla determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa per l'anno 2011 non venga adottato dalla Giunta Regionale entro il 31 dicembre 2010, si intenda provvisoriamente prorogata la presente delibera, fino all'adozione del nuovo provvedimento.

Si propone che quanto previsto dal presente provvedimento si applichi anche alle strutture di cui alla DGR n. 2194 del 3 agosto 2001 ed alla DGR n. 2410 del 21 settembre 2001.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato la regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale

VISTE le deliberazioni n. 2529 del 4 agosto 2000, n. 1046 del 2 maggio 2001, n. 1691 del 28 giugno 2002, n. 1587 del 30 maggio 2003, n. 2134 del 16 luglio 2004, n. 913 del 18 marzo 2005, n. 2345 del 27 luglio 2006, n. 1191 del 24 aprile 2004 e n. 4136 del 28 dicembre 2007

VISTA la deliberazione n. 120 del 19 gennaio 2001

VISTA la deliberazione n. 3912 del 4 dicembre 2007

VISTA la deliberazione n. 600 del 13 marzo 2007

VISTA la deliberazione n. 3097 del 21 ottobre 2008

VISTA la deliberazione n. 4195 del 30 dicembre 2008]

delibera

1)      di stabilire per l'anno 2010, nei confronti degli Istituti e Centri di cui all'art. 26 della L. 833/78, i volumi di attività, le tariffe, il "budget di struttura" ed il "tetto di sistema totale" di cui agli allegati A e B che formano parte integrante del presente provvedimento;

2)      di corrispondere, per l'anno 2010, a ciascun erogatore un incremento finanziario pari al 1,5%, corrispondente al tasso inflattivo, da calcolarsi sulla somma del budget previsto per l'anno 2009 dalla DGR n. 4195/2008 e dell'incremento finanziario riconosciuto nell'anno 2009 dalla medesima deliberazione;

3)      di stabilire che, per l'anno 2010, a ciascun erogatore viene, inoltre, riconosciuto anche il mantenimento dell'incremento finanziario previsto per l'anno 2009 dalla DGR n. 4195/2008.

4)      di stabilire che, a conclusione dell'anno 2010, le Aziende Ulss possono remunerare le eventuali quote erogate in eccesso al "Budget di struttura" compensandole con le quote degli erogatori che non hanno utilizzato completamente il "Budget di struttura" assegnato, fermo restando il limite determinato dal "tetto di sistema totale". Gli importi economici in eccesso al "tetto di sistema totale" pertanto non saranno liquidati. Il meccanismo di compensazione di cui sopra viene attuato ed autorizzato dalla Direzione regionale per i Servizi Sanitari;

5)      di riconoscere agli Istituti e Centri in parola l'attività di certificazione scolastica ed accompagnamento all'integrazione, rinviando ad un successivo provvedimento l'integrazione e la modifica, in tal senso, di quanto disposto dalla deliberazione n. 1889 del 27 maggio 1997;

6)      di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

7)      di prevedere che quanto previsto dalla presente deliberazione si applica alle strutture di cui alla DGR n. 2194 del 3 agosto 2001 ed alla DGR n. 2410 del 21 settembre 2001.


(seguono allegati)

1180_AllegatoA_223994.pdf
1180_AllegatoB_223994.pdf

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