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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 39 del 11 maggio 2010


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1160 del 23 marzo 2010

Certificazioni medico legali di primo livello : approvazione modulistica uniforme.

L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Ing. Sandro Sandri, riferisce quanto segue.

Sin dalla legge di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, L. 23 dicembre 1978 n. 833, all'articolo 14, lettera g), gli accertamenti, le certificazioni ed ogni altra prestazione medico-legale spettano al Servizio Sanitario Nazionale. Del resto, già la Legge Regionale n. 78 del 31 maggio 1980, all'articolo 9 specificava che le attività di medicina legale, tra cui gli accertamenti di idoneità o inidoneità previsti da leggi e regolamenti fossero di competenza del settore per l'igiene pubblica.

Tali funzioni sono oggi esercitate, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 502/92, dal Dipartimento di Prevenzione.

Nel DPCM 29.11.2001, come modificato dal DPCM 5 marzo 2007, di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), all'allegato 1B, dove è prevista la "ricognizione della normativa vigente con l'indicazione delle prestazioni erogabili" troviamo l'elencazione delle certificazioni medico legali che, pur non rientranti nei LEA, costituiscono comunque compito istituzionale delle aziende sanitarie.

Esse hanno ad oggetto le seguenti valutazioni : l'idoneità sanitaria all'attività sportiva, al porto d'armi, alla guida dei veicoli, alla guida di imbarcazioni e navi da diporto, all'attività di volo da diporto o sportivo, alla conduzione di caldaie o generatori di vapore, al rilascio o rinnovo del libretto di idoneità sanitaria, all'impiego dei gas tossici, all'esenzione dall'uso delle cinture di sicurezza, alla concessione dei contrassegni per la libera circolazione degli invalidi, all'idoneità fisica al servizio, alla cessione del quinto dello stipendio, allo svolgimento di particolari mansioni lavorative, al rilascio o rinnovo libretto sanitario. L'elencazione delle certificazioni medico legali si completa con quelle di idoneità all'affidamento e all'adozione di minori ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, che invece sono ricomprese nei LEA (allegato 2.A, lettera e, n.3).

Per quanto riguarda il Veneto con la DGR n. 2093 del 2.8.2002che ha approvato il Piano Triennale Sisp (Servizi Igiene Pubblica) 2002/2004, e successivamente con la DGR n. 3846 del 3.12.2004 che ha approvato il Piano Triennale Sisp 2005/2007, le certificazioni medico legali di primo livello sono state oggetto di approfondimento nell'ambito dell'area medicina legale.

Nell'ambito del Piano Triennale di Medicina Legale 2009/2011, approvato con DGR n. 2523 del 4 agosto 2009, è stato previsto il settore d'intervento n. 2 "Certificazioni Medico Legali di 1° livello rivolte alla persona", nel quale ci si prefigge l'esame e la proposta di razionalizzazione delle certificazioni di medicina legale, allo scopo di semplificare l'attività amministrativa e di rivedere le attività di prevenzione alla luce delle evidenze scientifiche e dell'efficacia delle prestazioni.

Tenendo conto dell'obiettivo finale che è quello di elaborare un'iniziativa regionale che dia concretezza alla razionalizzazione ed alla dismissione delle cosiddette "pratiche obsolete", si è preliminarmente proceduto alla ricognizione ed elencazione delle certificazioni sanitarie medico legali rivolte alla persona, che possa poi costituire la base di una proposta di modifica dell'attuale quadro esistente, in particolare per le certificazioni considerate inutili a partire dall'elencazione nel DPCM 29.11.2001, e successive modifiche ed integrazioni, di approvazione dei LEA.

Si è ritenuto, pertanto, di far precedere ogni ulteriore iniziativa dalla predisposizione della modulistica uniforme delle certificazioni medico-legali ancora previste dalla legge, che possa essere utilizzata da tutte le Aziende Sanitarie del Veneto.

Questa modulistica dovrebbe da un lato rendere omogenee le certificazioni in tutto il territorio regionale e dall'altra agevolare il lavoro dei medici certificatori standardizzando e uniformando le procedure. Per far ciò la Direzione Prevenzione ha esaminato la modulistica delle certificazioni medico legali di primo livello in uso presso le diverse Aziende Ulss del Veneto e, con l'ausilio del Gruppo di Lavoro di Medicina Legale che opera presso la Direzione, nel IV trimestre del 2009 ha elaborato la modulistica uniforme scegliendo quella più funzionale e completa, verificandone altresì la rispondenza alla previsione normativa.

Si tratta della modulistica relativa alle seguenti certificazioni (Allegato A) :

1.        Certificato medico generale.

2.        Certificato medico di idoneità all'adozione di minore (Artt. 22 e 29 bis L. 4 maggio 1983 n.184).

3.        Certificato medico per porto d'armi (art.3 D.M. 28.4.1998).

4.        Certificato medico per esonero dall'uso della cintura di sicurezza.

(art. 172 comma 3 lett. f) e g) D. Lgs. 30.4.1992 n.285).

5.        Certificato medico per l'idoneità fisica alla conduzione di generatori di vapore (D.M. 1.3.1974).

6.        Certificato medico per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio di persone disabili (art. 381 c.3, D.P.R. 495/92 e succ. modif./ art. 12 D.P.R. 503/96).

7. Certificato medico per l'esercizio delle operazioni di voto di elettori fisicamente impediti (art. 29, c. 2. Legge 5.2.1992 n.104).

8. Certificato medico per l'idoneità fisica all'impiego di gas tossici.

(R.D. 9.1.1927 n.147 . Modello già approvato con DGR Veneto n. 731 del 20.3.2007).

9. Certificato medico di idoneità generica al lavoro.

10 Certificato medico per la cessione del quinto dello stipendio.

(art. 24 D.P.R.180/1950 e art.15 D.P.R. 895/1950).

11. Certificato medico per il rilascio/convalida della patente nautica (Modello approvato con DM 29.07.2008 n.146, annesso 1).

12. Certificato medico per il rilascio/convalida della patente di guida (Modello approvato con DPR 495/1992 , allegato al titolo IV parte II).

13. Certificato medico di idoneità fisica al volo da diporto o sportivo (art.15 D.P.R. 5.8.1988, n.104).

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Vista la L. 23.12.1978 n.833, Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il D.Lgs. 30.12.1992 n.502,Riordino della disciplina in materia sanitaria;

Vista la L.R. 19.12.2003 n.41, Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica;

Vista la DGR 2523 del 4.08.2009, Approvazione del Piano Triennale di Medicina Legale 2009/2011.

delibera

1. Di approvare la modulistica uniforme delle certificazioni medico legali di primo livello contenuta nell'allegato alla presente deliberazione (allegato A).

2. di pubblicare integralmente nel BUR la presente Deliberazione.


(seguono allegati)

1160_AllegatoA_223853.pdf

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