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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 37 del 04 maggio 2010


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1022 del 23 marzo 2010

Certificazione della percentuale di raccolta differenziata (RD) raggiunta dai Comuni nell'anno 2008 ai fini del pagamento dell'ecotassa per l'anno 2009. Legge n. 549/95; art. 39 della l. r. 3/2000 e s. m. i. nonché art. 8 della l. r. 22/2004; D.G.R. n. 3918 del 30.12.2002 e seguenti.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche dell'Ambiente arch. Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.

Con Legge 28 dicembre 1995 n. 549, art. 3, commi da 24 a 41, è stato istituito a far data dal 1° gennaio 1996, un "tributo speciale" da applicare ai conferitori di rifiuti solidi in discarica.

Tale tributo, così come previsto dalla norma, serve a finanziare iniziative di carattere ambientale e viene corrisposto, sulla base dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti smaltiti, dal gestore della discarica che agisce come soggetto passivo dell'imposta con obbligo di rivalsa nei confronti di coloro che effettuano il conferimento, versandolo in un apposito fondo regionale entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento dei rifiuti.

La medesima legge stabilisce altresì che, con proprio atto legislativo ogni singola Regione provveda ad individuare le modalità di versamento del tributo nonché di presentazione della dichiarazione.

Nel dar compimento a quanto previsto dalla succitata norma nazionale, con la L. R. 21 gennaio 2000, n. 3, art. 39, sono state definite nel dettaglio le modalità di quantificazione del tributo ed individuate, in particolare, le condizioni che consentono l'applicazione di riduzioni sull'ecotassa ai Comuni conferitori che hanno raggiunto determinate percentuali di raccolta differenziata.

Nello specifico, il comma 5 dell'art. 39, prevede che il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata da riconoscere, ai fini delle riduzioni per il pagamento dell'ecotassa, ai Comuni conferitori in discarica, debba essere certificato annualmente dall'Osservatorio regionale sui rifiuti che, dopo le previste verifiche d'istituto, comunica l'esito alla competente struttura regionale per il seguito di competenza.

Tale procedimento è stato oggetto negli anni, di continui perfezionamenti da parte della Giunta regionale, tant'è che, dopo la DGR n. 3918 del 30/12/2002 che ha definito nel dettaglio il metodo e la tempistica per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata (RD) da attribuire ad ogni singolo Comune del Veneto, sono stati adottati ulteriori e più specifici provvedimenti che hanno tenuto conto di aspetti particolari come, ad esempio, l'apporto fornito da alcuni impianti nel raggiungimento degli obiettivi di RD (DGR n. 1845 del 19/07/2005 ) o l'incidenza che esercitano i flussi turistici sulle percentuali di raccolta differenziata in particolari realtà Comunali (DGR n. 908 del 18/03/2005).

Sempre con deliberazione di Giunta vengono quindi approvate le verifiche e i dati comunicati dall'Osservatorio in termini di certificazioni presentate e stabilite di volta in volta, laddove necessario, nuove ed eventuali indicazioni operative da adottare per migliorare il metodo di calcolo individuato con la DGR n. 3918 del 30/12/2002.

Al riguardo si evidenzia che, sulla base di quanto comunicato dall'Osservatorio Regionale sui Rifiuti con nota prot. n. 0161622 del 18/12/208, con DGR n. 330 del 17/02/2009 la Giunta Regionale ha approvato la "certificazione RD anno 2007" per il pagamento dell'ecotassa 2008 e stabilito che i termini per la trasmissione della documentazione relativa all'annualità 2008 fossero il:

-          28 febbraio 2009 (ovvero lunedì 02 marzo 2009 in quanto l'ultimo giorno di febbraio coincideva con il sabato), per la presentazione dei dati di cui alla DGR 3918/2002;

-          30 aprile 2009, per la presentazione della documentazione di cui alla DGR n. 1845/2005.

Con la suddetta delibera veniva inoltre stabilito al punto 5 che, il mancato rispetto [ndr.: delle scadenze su indicate] comportava per le future certificazioni l'applicazione del tributo nella misura intera per tutta l'annualità corrispondente, fatte salve eventuali eccezioni che dovranno essere motivatamente documentate dagli Enti interessati.

Con successiva DGR n. 1412 del 19/05/2009, nel far salvo quanto stabilito con la DGR n. 330 del 17/02/2009, sono stati modificati alcuni degli allegati riportati a corredo del provvedimento stesso che per mero errore erano stati predisposti in modo incompleto.

A seguito di quanto stabilito dalla DGR n. 330 del 17/02/2009 così come integrata con la DGR n. 1412 del 19/05/2009 alcuni Comuni hanno presentato istanza al fine di poter essere esclusi dall'applicazione delle penalizzazioni economiche previste per l'annualità 2009 motivandone la richiesta.

In particolare, per quanto riguarda la certificazione per l'anno 2008, il Comune di Montecchio Maggiore (VI) con nota prot. n. 8747 del 26/03/2009 ha comunicato d'aver compilato la scheda on-line con conseguente chiusura tramite password in data 02/03/2009, ossia entro il termine previsto dalla deliberazione di Giunta regionale ed anticipato, via fax in data 4/03/2009, la Dichiarazione di Veridicità e il Report Sintetico allegato, spedendo poi tali documenti per posta all'Osservatorio Regionale in data 6 marzo 2009, ossia due giorni dopo il termine stabilito sempre dalla DGR 330/09.

Con medesima nota il Comune ha inoltre spiegato che tale ritardo è stato causato dall'impossibilità del funzionario incaricato di poter provvedere entro i termini per impegni di stesura del bilancio comunale.

Analogamente, il Comune di Sovizzo (VI), con nota prot. n. 2463 del 07/04/2009, ha comunicato d'aver compilato la scheda on-line con conseguente chiusura tramite password in data 03/03/2009, ossia con 1 giorno di ritardo sul temine stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale e di aver trasmesso la Dichiarazione di Veridicità con Report Sintetico via fax in data 12/03/2009, perciò con 10 giorni di ritardo su quanto previsto sempre dalla DGRV 330/09.

Con medesima nota, il Comune ha inoltre fatto presente che tale ritardo è stato determinato dalla tardiva presa d'atto dei contenuti della DGRV 330/09, pubblicata nel BUR n. 21 in data 10/03/2009.

Valutate le istanze su richiamate ed in particolare le motivazioni addotte dai due Comuni e in accordo con l'Osservatorio, si ritiene, di poter accogliere le richieste del Comune di Montecchio Maggiore (VI) e del Comune di Sovizzo (VI) applicando, in deroga a quanto stabilito dal punto 5 della DGR 330/09, il tributo nella misura piena limitatamente per i giorni di ritardo registrati nella presentazione della prevista documentazione.

Analogamente ed in un'ottica di equità, si ritiene di poter applicare - in deroga a quanto stabilito dal punto 5 della DGR 330/09 - anche a tutti i Comuni di cui all'Allegato B della presente deliberazione il tributo nella misura piena limitatamente ai giorni di ritardo.

Va altresì evidenziato che nel corso del 2009 altri Comuni hanno presentato istanza di revisione della certificazione per l'anno 2007 (Allegato B della DGR 1412/2009) in quanto è stata applicata ai sensi della DGR 330/2009 una penalità che prevede il pagamento del tributo nella misura piena limitatamente ai giorni di ritardo. In particolare le richieste sono state trasmesse:

-          con nota prot. n. 3082 del 06/04/09 dal Comune di Quinto Vicentino (VI),

-          con nota prot. n. 1963 del 25/03/2009 dal Comune di Bressanvido (VI),

-          con nota prot. n. 24812 del 22/04/2009 dal Comune di Vicenza,

-          con nota prot. n. 3558 del 07/05/2009 dal Comune di Bolzano Vicentino (VI).

Sulla base delle valutazioni effettuate e in accordo con l'Osservatorio si ritiene che, l'accoglimento delle istanze su richiamate comporterebbe un venir meno degli scopi per cui le penalizzazioni ecotassa sono state istituite e vanificherebbe l'azione intrapresa dalla Regione di incentivare le raccolte differenziate e di migliorare la gestione amministrativa da parte di Comuni e Consorzi e che pertanto che le stesse siano da rigettare.

In accordo con L'Osservatorio si ritiene inoltre di confermare che eventuali ritardi nelle scadenze:

-  del 28 febbraio 2010 (ovvero lunedì 01 marzo 2010 in quanto l'ultimo giorno di febbraio coincide con domenica), per la presentazione dei dati di cui alla DGR 3918/2002;

-  del 30 aprile 2010, per la presentazione della documentazione di cui alla DGR n. 1845/2005;

per la prossima dichiarazione 2009, comporteranno l'applicazione del tributo nella misura intera per tutta l'annualità corrispondente.

Per quanto riguarda infine la revisione della percentuale di RD per l'anno 2008, si riferisce che, sulla base di quanto stabilito dalle norme di riferimento, gli Enti interessati hanno provveduto ad inoltrare al competente Osservatorio regionale Rifiuti le previste istanze e che lo stesso Osservatorio Regionale rifiuti, nell'ambito delle competenze istituzionali ad esso assegnate dalla L.R. 3/2000 ha provveduto a verificare le dichiarazioni ricevute e con nota prot. n. 2907 del 12/01/2010 ha trasmesso alla competente Direzione Regionale Tutela Ambiente, l'esito di quanto verificato, ossia l'elenco dei Comuni e delle relative percentuali di RD registrate nell'anno 2008.

Ad integrazione di quanto esposto, viene riportato nell' "Allegato A" al presente provvedimento, l'elenco dei Comuni del Veneto suddivisi per fasce di applicazione dell'ecotassa per l'anno 2009, e nell' "Allegato B" l'elenco dei Comuni che non hanno adempiuto, totalmente o in parte, agli obblighi amministrativi ai fini del riconoscimento delle riduzioni sul tributo speciale di cui all'art. 39 della L. R. 3/2000.

Con l'occasione si precisa che il versamento del tributo nella misura piena, limitatamente ai giorni di ritardo (Allegato B), deve essere effettuato considerando convenzionalmente i quantitativi di rifiuti conferiti ottenuti moltiplicando i giorni di ritardo per la quantità media giornaliera dei rifiuti urbani conferiti in discarica durante l'anno di riferimento della certificazione. 

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L. 549/95.

VISTE le L. R. n. 3 del 20/01/2000, L. R. n. 24 del 16/08/2002 e L. R. n. 22 del 26/11/2004.

VISTE le D.G.R. n. 3918 del 30/12/2002 e s.m.i., D.G.R. n. 908 del 18/03/2005 e D.G.R. n. 1845 del 19/07/2005.

VISTA la DGR n. 330 del 17/02/2009 così come integrata con la DGR n. 1412 del 19/05/2009.

VISTA la nota prot. n. 2907 del 12/01/2010 dell'Osservatorio Regionale Rifiuti.]


delibera

  1. Di considerare parte integrante del provvedimento l'Allegato A denominato "Elenco dei Comuni e relative fasce di applicazione Ecotassa 2009".
  2. Di accogliere, sulla base di quanto espresso le richieste del Comune di Montecchio Maggiore (VI), del Comune di Sovizzo (VI), così come riferito in premessa e di applicare in deroga a quanto stabilito dal punto 5 della DGR 330/09 a tutti i comuni che si trovano nelle stesse condizioni, riportati nell'Allegato B, il tributo nella misura piena limitatamente per i giorni di ritardo registrati nella presentazione della prevista documentazione.
  3. Di stabilire che il versamento del tributo nella misura piena, limitatamente ai giorni di ritardo (Allegato B), viene quantificato considerando i conferimenti ottenuti moltiplicando i giorni di ritardo per la quantità media giornaliera dei rifiuti urbani conferiti in discarica durante l'anno di riferimento della certificazione.
  4. Di confermare che il tributo speciale per il deposito in discarica riferito all'annualità 2008, decorre dal 01.01.2009.
  5. Di mantenere ferma la tempistica per la trasmissione all'Osservatorio Regionale Rifiuti della documentazione necessaria relativa all'annualità 2009 per usufruire delle agevolazioni come peraltro già definita in precedenti deliberazioni, confermando quindi:
    • Il 01 marzo 2010, per la presentazione dei dati di cui alla DGR 3918/2002;
    • Il 30 aprile 2010, per la presentazione della documentazione di cui alla DGR n. 1845/2005.
  6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Amministrazione Regionale.
  7. Di provvedere alla pubblicazione integrale sul BURV del presente provvedimento, comprensivo degli Allegati A e B.
  8. Che avverso il presente provvedimento, è ammesso l'esperimento di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa" modificativa dell'art. 21 della L. 1034/71 nonché dall'art. 9, 1° comma, del D.P.R. 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".
  9. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione regionale Ragioneria e Tributi, al Ministero Tutela Ambiente, all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, alle Amministrazioni Provinciali del Veneto, all'ARPAV, alla Sezione Regionale dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ai Consorzi Obbligatori ed all'Unioncamere, agli Ambiti Territoriali Ottimali e agli Enti responsabili di Bacino, ai Comuni del Veneto, ed ai soggetti titolari di provvedimenti autorizzativi di discariche di rifiuti urbani.


(seguono allegati)

1022_AllegatoA_223813.pdf
1022_AllegatoB_223813.pdf

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