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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 37 del 04 maggio 2010


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1013 del 23 marzo 2010

VACCARI Antonio Giulio S.p.A. - Progetto per l'ampliamento della cava di ghiaia denominata "Brugiane". Comune di localizzazione: Marano Vicentino (VI); Comune di Interessato: Zanè (VI). Procedura di V.I.A. ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/99.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, Renato Chisso, riferisce quanto segue:

In data 11.02.2009 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Società VACCARI Antonio Giulio S.p.A. domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/99, acquisita con prot. n. 75770/45.07 E. 410.01.1.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale ed il relativo riassunto non tecnico.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 19.08.2008 sul quotidiano "Il Giornale di Vicenza" e sul quotidiano "Il Gazzettino ", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Provincia di Vicenza, il Comune di Marano Vicentino (VI), l'ARPAV - Direzione Generale Area Tecnica, la Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive. Lo stesso, ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 26.08.2009, presso la sala del consigliare del Comune di Marano Vicentino (VI).

Sia entro che oltre i termini previsti per legge, non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 16 e 17 della L. R. 10/99, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 23.12.2009 ha disposto, ai sensi dell'art. 18 comma 8 della L.R. n. 10/99, la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

In data 16.11.2009, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto, ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area d'intervento.

Il proponente ha trasmesso la seguente documentazione aggiuntiva:

  • in data 11.08.2009, con prot. n. 446726/45/07 E. 410.01.1, relativa relazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale;
  • in data 11.02.2010, con prot. n. 79855/45/07 E. 410.01.1, relativa alla modalità di coltivazione dei lotti, al piano di ripristino ambientale e alla relazione agronomico.forestale;
  • in data 16.03.2010, con prot. n. 148642/45/07 E. 410.01.1, relativa alla tempistica del piano di coltivazione per lotti , la distanza della cava Brogiane dai pozzi più vicini ad uso acquedotti stico.

Ai fini dell'approvazione del progetto la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'ex-art. 24 della L.R. n. 10/99 e succ. mod. ed integr.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 284 del 17/03/2010 la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso ad unanimità dei presenti, parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto specificato in oggetto con le statuizioni e prescrizioni di cui al citato parere, allegato A del presente provvedimento.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'ex-art. 24 della L.R. n. 10/99, dal delegato del Direttore del Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, dal delegato dal Sindaco del Comune di Marano Vicentino (VI), dal Dirigente della Direzione Regionale Geologia ed Attività Estrattive, dal Dirigente Regionale della Direzione Foreste ed Economia Montana, mentre risultano assenti il Dirigente Responsabile della Tutela Ambiente della Provincia di Vicenza, il Sindaco del Comune di Zanè (VI), il Dirigente Regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, il Dirigente della Direzione Regionale Urbanistica, il Dirigente Regionale della Direzione Tutela Ambiente - Servizio Rifiuti, il Dirigente dell'Unità Periferica Servizio Forestale di Vicenza, tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, ha espresso altresì, ad unanimità dei presenti, parere favorevole, all'approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, nel rispetto delle statuizioni e prescrizioni precedentemente indicate nel parere di compatibilità ambientale, n. 284 del 17/03/2010, allegato A, del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge Regionale 26.03.1999, n. 10 e succ. mod. e integr.;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni; il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42; il R.D. 3 giugno 1940 n. 1357;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267, la L.R. 52/1978 e la L. 07.03.2001, n. 78;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;

VISTO il D.Lgs. 30.05.2008, n. 117;]

delibera

1.    di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 284, espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 17/03/2010 (allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante) ai fini del giudizio di compatibilità ambientale e ai fini dell'approvazione/autorizzazione del progetto di ampliamento della cava di ghiaia denominata "Brogiane", sito nel Comune di Marano Vicentino (VI), presentato dalla Società VACCARI Antonio Giulio S.p.A.;

2.    di esprimere, ai sensi della L.R. n. 10/99, giudizio favorevole di compatibilità ambientale secondo le prescrizioni di cui al parere n. 284 del 17/03/2010, allegato al presente provvedimento (allegato A);

3.    di autorizzare, secondo quanto previsto dall'ex-art. 24 della L.R. n. 10/99, la Ditta VACCARI Antonio Giulio S.p.A. (C.F. 00652680240) con sede legale in Via Maglio - 36030 Montecchio Precalcino (VI), a coltivare la cava di ghiaia denominata "Brogiane", sita nel Comune di Marano Vicentino (VI), in conformità alla documentazione costituita dalla istanza più n. 25 elaborati, e da quella aggiuntiva inviata con nota dell'11.08.2009, prot. n. 446726/45/07 E. 410.01.1, con nota dell'11.02.2010, prot. n. 79855/45/07 E. 410.01.1 e con nota del 16.03.2010, con prot. n. 148642/45/07 E. 410.01.1, costituita da n. 8 elaborati, acquisita agli atti, modificata ed integrata dalle prescrizioni di cui all'allegato parere (allegato A).

A tal fine l'area della cava è definita dalla tavola 2 di progetto di ampliamento e l'area di scavo è definita dall'All. 6 - Modellazione morfologica finale dello scavo, acquisita al protocollo regionale n. 148642/45/07 E. 410.01.1, in data 16.03.2010;

4.    di stabilire per le motivazioni in premessa esposte ed ai fini dello snellimento e della semplificazione dell'azione amministrativa, che il provvedimento di autorizzazione fintanto efficace assorbe, modifica e sostituisce la precedente D.G.R. n. 3670 del 13.10.1998 di autorizzazione alla coltivazione della medesima cava;

5.    di stabilire che il piano di gestione dei rifiuti, predisposto dalle ditte ai sensi del D.Lgs. 117/08, dovrà essere autorizzato con decreto della Direzione Geologia e Attività Estrattive prima della consegna del provvedimento di autorizzazione e consegnato alle ditte congiuntamente alla consegna del citato provvedimento quale parte integrante del medesimo. Tale piano dovrà essere realizzato in aderenza alle direttive e prescrizioni regionali;

6.    di stabilire che la Regione del Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;

7.    di stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. n. 652/2007 - è la "sabbia e ghiaia" e di prescrivere espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla citata DGR 652/07 che si intende correlativamente richiamata e trascritta;

8.    di demandare alla Direzione regionale competente la consegna alla ditta del provvedimento di autorizzazione e dei correlati elaborati di progetto. Copia della medesima autorizzazione dovrà essere inviata al Comune, alla Provincia rispettivamente competenti in materia di vigilanza e polizia mineraria;

9.    di restituire alla Ditta Vaccari Antonio Giulio S.p.A., con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 24) l'atto di fidejussione, a garanzia degli obblighi derivanti dalla deliberazione n. 3670 del 13.10.1998, per l'importo di Euro 405.170,64 (quattrocentocinquemilacentosettanta/64), costituito da polizza n. 701278 in data 20.09.2007 della società Fondiaria SAI S.p.A,. per l'importo di 378.000,00 e dalla appendice della medesima società per l'importo di 27.170,64 (bolletta n. 21581 del 05.12.2009) ;

10.di comunicare il presente provvedimento alla Ditta VACCARI Antonio Giulio S.p.A. (C.F. 00652680240) con sede legale in Via Maglio - 36030 Montecchio Precalcino (VI), al Comune di Marano Vicentino (VI), al Comune di Zanè (VI), alla Provincia Vicenza, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, alla Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive, alla Direzione Regionale Tutela Ambiente;

11.di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 1, comma 1 lett. c) della legge regionale n. 14/1989;

12.avverso il presente provvedimento, è ammesso l'esperimento di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art.1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa" modificativa dell'art. 21 della L. 1034/71 nonché dall'art. 9, 1° comma, del D.P.R. 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".


(seguono allegati)

1013_AllegatoA_223792.pdf

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