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Materia: Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere
Deliberazione della Giunta Regionale n. 931 del 23 marzo 2010
Approvazione degli schemi dei contratti di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Intergrata di Verona.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Il Presidente, On. dott. Giancarlo Galan, riferisce quanto segue:
Premesso che in data 14 dicembre 2006 il Consiglio regionale del Veneto ha approvato con deliberazione amministrativa n. 140 il "Protocollo d'intesa fra la Regione Veneto e le Università di Padova e di Verona. Le Aziende Ospedaliere Universitarie Integrate (AOUI). Approvazione Pre Intesa. Decreto Legislativo 21 Dicembre 1999, n. 517";
Considerato che in data 24 giugno 2008 l'Azienda Ospedaliera di Verona e l'Università degli Studi di Verona hanno sottoscritto il protocollo attuativo locale, in applicazione dell'articolo 14, comma 5, della Pre Intesa, approvata dal Consiglio regionale;
Premesso che con la legge regionale 7 agosto 2009, n. 18 è stata modificata la legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, introducendo l'articolo 4 bis, con il quale è stata introdotta la possibilità che la Regione del Veneto istituisca le Aziende Ospedaliero Universitarie Integrate (AOUI) e individuata la disciplina delle modalità di costituzione, attivazione, funzionamento delle AOUI, che deve essere contenuta nei protocolli d'intesa summenzionati;
Considerato che nella seduta del 27 ottobre 2009 la Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 3167, gli avvisi relativi all'avvio delle procedure per la nomina degli organi della costiuenda Azienda;
Considerato che l'avviso per la nomina del direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Integrata di Verona prevedeva che il suddetto contratto avesse durata quinquennale;
Considerato che nella seduta del 22 dicembre 2009 la Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 4057, la presa d'atto dei verbali della Commissione istituita per la valutazione dei requisiti di ammissibilità per la nomina del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Integrata di Verona;
Considerato che con nota prot. n. 1981/C. P. 52.00000.200 in data 23.12.2009 è stato proposto per l'incarico di Direttore generale dell'AOUI di Verona, al Rettore dell'Università degli Studi di Verona, al fine di raggiungere l'intesa di cui all'articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo 517/1999 e all'articolo 5, comma 2, del Protocollo d'intesa approvato dal Consiglio regionale del Veneto in data 14.12.2006, il nominativo del dott. Sandro Caffi, che è in possesso dei previsti requisiti, come risulta dai verbali della Commissione incaricata di provvedere alla verifica dei candidati;
Considerato che con nota prot. n. 65740 del 23 dicembre 2009 il Rettore dell'Università degli Studi di Verona ha condiviso la proposta del suddetto nominativo e che, conseguentemente, il dott. Sandro Caffi è stato nominato, con D. P. G. R. n. 283 del 31.12.2009, Direttore generale dell'AOUI di Verona, per il quinquennio 2010 - 2014, a far data dal 1^ gennaio 2010;
Considerato che l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs 517/1999 prevede che ai direttori generali delle AOUI si applicano gli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 502/1992;
Considerato che l'articolo 3 bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", stabilisce che il rapporto di lavoro del direttore generale sia esclusivo, regolato da un contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile e che l'articolo 3, comma 6, del medesimo decreto stabilisce che i contenuti di tale contratto siano fissati con D.P.C.M.;
Considerato che i contenuti del contratto di lavoro del direttore generale vengono predisposti dalla Regione in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 concernente il regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
Considerato che l'articolo 2 del suddetto D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 prevede che il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario (esclusivo, regolato da un contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile), sia stipulato dal direttore generale dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria o Ospedaliera con il direttore amministrativo e con quello sanitario sulla base di uno schema tipo approvato dalla Regione in conformità ai contenuti dell'articolo stesso;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'approvazione degli schemi dei contratti di lavoro del direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Integrata di Verona (allegato A al presente provvedimento), del direttore amministrativo e del direttore sanitario della medesima Azienda (allegato B al presente provvedimento), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Da ultimo, considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, e dall'art. 2, comma 5, del D.P.C.M 502/1995 il trattamento economico attribuito ai direttori generali, sanitari e amministrativi delle Aziende sanitarie è individuato dalla Regione, si ritiene opportuno che, nelle more dell'adozione di tale provvedimento con cui la Giunta regionale, individuerà anche le modalità di attuazione della disposizione contenuta nell'art. 61, comma 14, del D. L. 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 133/2008), che prevede una rideterminazione dei trattamenti economici complessivi spettanti, tra gli altri, anche a direttori generali, sanitari e amministrativi delle Aziende Ospedaliero Universitarie, venga mantenuto a titolo di acconto quello già in essere per i direttori generali, sanitari e amministrativi delle Aziende Sanitarie del Veneto, salvo eventuali conguagli. In tal senso gli allegati schemi di contratto contengono uno specifico articolo.
Premesso quanto sopra il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
(seguono allegati)
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