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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 31 del 13 aprile 2010


Materia: Consulenze e incarichi professionali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 844 del 15 marzo 2010

Formazione manageriale di cui agli articoli 3 bis, commi 4 e 9, e 16 quinquies del D.Lgs. 30.12. 1992, n. 502 e s.m.i.. Affidamento incarico all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Ing. Sandro Sandri, riferisce quanto segue.

L'articolo 3 bis, comma 4, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. stabilisce che i direttori generali delle aziende ULSS e Ospedaliere devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. La norma precisa che i predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifici requisiti di legge, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale.

Il successivo comma 9 dell'articolo 3 bis consente alle regioni di stabilire che il conferimento dell'incarico di direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10.12 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10.12.1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.

L'art. 16 quinquies, comma 1, del D.Lgs. 502/1992 disciplina la formazione manageriale obbligatoria per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per l'esercizio delle funzioni di direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, con la frequenza ed il superamento dei corsi.

L'art. 16 quinquies, comma 2, dello stesso decreto prevede che i corsi di formazione manageriale possono essere organizzati dalle Regioni in collaborazione con soggetti pubblici e privati, in possesso di specifici requisiti di legge.

Il Decreto del Ministero della Sanità dell'1.08.2000 disciplina i corsi di formazione dei direttori generali delle aziende sanitarie per quanto concerne l'organizzazione, la durata, il contenuto, la metodologia didattica e le modalità di conseguimento del certificato di formazione.

L'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto il 10 luglio 2003, fissa le linee guida per l'effettuazione dei corsi di formazione manageriale per i dirigenti sanitari affidando alle regioni e province autonome il compito di attivare ed organizzare tali corsi secondo i criteri e le indicazioni fissate nel documento stesso.

In relazione all'importanza degli interventi formativi ai fini del miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie e per il raggiungimento di risultati di efficacia gestionale, si palesa necessario attivare e organizzare in tempi brevi i predetti corsi.

A tal fine, ferme restando in capo all'amministrazione regionale tutte le competenze ad essa attribuite in via specifica dalle fonti sopra richiamate, si ritiene di affidare all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, in ragione della sua alta qualificazione in materia ed in quanto struttura integrata con l'Università degli Studi di Verona, l'attivazione e l'organizzazione dei corsi di formazione manageriale per direttori generali, direttori sanitari, direttori amministrativi e direttori dei servizi sociali, nonché per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi.

La partecipazione ai predetti corsi dei Direttori dei Servizi Sociali, ancorché non contemplati dalla normativa sopra richiamata, è giustificata dalla previsione della relativa carica nell'ambito della Regione Veneto ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Si precisa che l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, che dovrà comunque attenersi nell'attivazione ed organizzazione dei corsi in questione alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Sanità dell'1.08.2000 e nell'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10 luglio 2003, potrà avvalersi della collaborazione delle Università o di soggetti pubblici e privati secondo le previsioni delle disposizioni normative sopra richiamate.

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, a conclusione dell'incarico, dovrà produrre un documento di sintesi, nel quale saranno evidenziate tutte le fasi delle attività svolte, ivi comprese quelle connesse all'eventuale collaborazione, per lo svolgimento dello stesso incarico, dei soggetti indicati nel precedente capoverso.

Si ritiene di riconoscere alla predetta Azienda per l'attuazione dei compiti affidati un contributo di € 200.000,00 (duecentomila/00), che verrà erogato secondo le seguenti modalità:

  • 50% all'adozione del presente atto;
  • 50% alla conclusione delle attività previa presentazione della rendicontazione delle spese sostenute.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

  • Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2°comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale:
  • visti gli articoli 3 bis, commi 4 e 9, e 16 quinquies del D.Lgs. 30.12. 1992 n.502 e s.m.i.;
  • visto l'articolo 16 della L.R. 14.09.1994, n. 56;
  • visti gli articoli 1 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484;
  • visto l'articolo 16 del Decreto del Ministero della Sanità dell'1.08.2000;
  • visto l'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto il 10 luglio 2003]

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
  2. di affidare all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Veronal'attivazione e l'organizzazione dei corsi di formazione manageriale di cui agli articoli 3 bis, commi 4 e 9, e 16 quinquies del D.Lgs. 30.12. 1992 n.502 e s.m.i per direttori generali, direttori sanitari, direttori amministrativi e direttori dei servizi sociali, nonché per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici, e psicologi;
  3. di precisare che per l'espletamento dell'incarico di cui al precedente punto 2 l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona potrà avvalersi della collaborazione delle università e dei soggetti pubblici e privati in possesso dei prescritti requisiti di legge;
  4. di stabilire che l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, a conclusione dell'incarico, dovrà produrre un documento di sintesi, nel quale saranno evidenziate tutte le fasi delle attività svolte, ivi comprese quelle connesse con l'eventuale collaborazione, per lo svolgimento dello stesso incarico, delle università e dei soggetti pubblici e privati di cui al precedente punto 3;
  5. di riconoscere all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per l'attuazione dei compiti affidati un contributo di € 200.000,00 (duecentomila/00), che verrà erogato secondo le seguenti modalità:
    • 50% all'adozione del presente atto;
    • 50% alla conclusione delle attività previa presentazione della rendicontazione delle spese sostenute;
  6. di impegnare la somma di € 200.000,00 (duecentomila/00) sul capitolo 60047 del bilancio regionale 2010, che presenta sufficiente disponibilità e di demandare la liquidazione della suddetta somma, con le modalità indicate al punto precedente, al dirigente regionale responsabile della Direzione Risorse Umane e Formazione del Servizio Socio Sanitario Regionale.


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