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Materia: Consulenze e incarichi professionali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 844 del 15 marzo 2010
Formazione manageriale di cui agli articoli 3 bis, commi 4 e 9, e 16 quinquies del D.Lgs. 30.12. 1992, n. 502 e s.m.i.. Affidamento incarico all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Ing. Sandro Sandri, riferisce quanto segue.
L'articolo 3 bis, comma 4, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. stabilisce che i direttori generali delle aziende ULSS e Ospedaliere devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. La norma precisa che i predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifici requisiti di legge, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale.
Il successivo comma 9 dell'articolo 3 bis consente alle regioni di stabilire che il conferimento dell'incarico di direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10.12 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10.12.1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.
L'art. 16 quinquies, comma 1, del D.Lgs. 502/1992 disciplina la formazione manageriale obbligatoria per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per l'esercizio delle funzioni di direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, con la frequenza ed il superamento dei corsi.
L'art. 16 quinquies, comma 2, dello stesso decreto prevede che i corsi di formazione manageriale possono essere organizzati dalle Regioni in collaborazione con soggetti pubblici e privati, in possesso di specifici requisiti di legge.
Il Decreto del Ministero della Sanità dell'1.08.2000 disciplina i corsi di formazione dei direttori generali delle aziende sanitarie per quanto concerne l'organizzazione, la durata, il contenuto, la metodologia didattica e le modalità di conseguimento del certificato di formazione.
L'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto il 10 luglio 2003, fissa le linee guida per l'effettuazione dei corsi di formazione manageriale per i dirigenti sanitari affidando alle regioni e province autonome il compito di attivare ed organizzare tali corsi secondo i criteri e le indicazioni fissate nel documento stesso.
In relazione all'importanza degli interventi formativi ai fini del miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie e per il raggiungimento di risultati di efficacia gestionale, si palesa necessario attivare e organizzare in tempi brevi i predetti corsi.
A tal fine, ferme restando in capo all'amministrazione regionale tutte le competenze ad essa attribuite in via specifica dalle fonti sopra richiamate, si ritiene di affidare all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, in ragione della sua alta qualificazione in materia ed in quanto struttura integrata con l'Università degli Studi di Verona, l'attivazione e l'organizzazione dei corsi di formazione manageriale per direttori generali, direttori sanitari, direttori amministrativi e direttori dei servizi sociali, nonché per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi.
La partecipazione ai predetti corsi dei Direttori dei Servizi Sociali, ancorché non contemplati dalla normativa sopra richiamata, è giustificata dalla previsione della relativa carica nell'ambito della Regione Veneto ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 14.09.1994, n. 56.
Si precisa che l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, che dovrà comunque attenersi nell'attivazione ed organizzazione dei corsi in questione alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Sanità dell'1.08.2000 e nell'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10 luglio 2003, potrà avvalersi della collaborazione delle Università o di soggetti pubblici e privati secondo le previsioni delle disposizioni normative sopra richiamate.
L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, a conclusione dell'incarico, dovrà produrre un documento di sintesi, nel quale saranno evidenziate tutte le fasi delle attività svolte, ivi comprese quelle connesse all'eventuale collaborazione, per lo svolgimento dello stesso incarico, dei soggetti indicati nel precedente capoverso.
Si ritiene di riconoscere alla predetta Azienda per l'attuazione dei compiti affidati un contributo di € 200.000,00 (duecentomila/00), che verrà erogato secondo le seguenti modalità:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
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