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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 530 del 02 marzo 2010
Azienda Ulss n. 3 Bassano del Grappa. Modifica della scheda di dotazione ospedaliera, di cui alla L.R. 39/1993, approvata con DGR n. 3223 del 8 novembre 2002 e successive integrazioni e modifiche. Deliberazione n. 2/CR del 19 gennaio 2010 - art. 14 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie Ing. Sandro Sandri riferisce quanto segue.
Con la DGR n. 3223 dell'8 novembre 2002, la Giunta della Regione del Veneto ha approvato le modifiche e integrazioni alle schede di dotazione ospedaliera pubblica e privata di cui alla L.R. n. 39 del 30 agosto 1993 con il preciso scopo di adeguare il sistema di cure ospedaliere al cambiamento e alla diversificazione dei bisogni di salute e alla realizzazione di una più efficiente distribuzione delle risorse a fronte di più efficaci modelli di gestione delle medesime. Tali schede definiscono la dotazione strutturale ospedaliera delle Aziende ULSS e delle Aziende Ospedaliere nonché delle strutture private provvisoriamente accreditate. Specificano la destinazione funzionale degli ospedali, ripartendo gli stessi in ospedali costitutivi della rete (che si articolano sulla base della diversa complessità organizzativa in Aziende Ospedaliere, ospedali capoluogo di provincia e ospedali di rete) ai quali si affiancano gli ospedali integrativi della rete che di norma sono interamente o in modo importante dedicati all'assistenza dei post-acuti e all'assistenza riabilitativa estensiva. Le schede indicano, infine, l'ammontare dei posti letto complessivi, dei posti letto per aree funzionali omogenee e delle apicalità.
Successivamente, nel rispetto dei principi sanciti dalla DGR 3223/2002, sono state adottate altre deliberazioni di parziali modifiche di alcune schede di dotazione ospedaliera e di istituzione della scheda di dotazione ospedaliera del nuovo Istituto oncologico "IOV - IRCCS" (deliberazioni n. 751 del 11 marzo 2005, n. 2936 del 19 settembre 2006, n. 199 del 30 gennaio 2007, n. 1697 del 5 giugno 2007, n. 1095 e n. 1096 del 6 maggio 2008).
Per quanto riguarda l'Azienda Ulss n. 3 di Bassano del Grappa, con nota prot. 40793 del 17 luglio 2009, il Direttore Generale ha rappresentato l'opportunità di attivare n. 6 posti letto di riabilitazione cardiologia, presso l'ospedale di Asiago, apportando in tal senso una modifica alla scheda di dotazione ospedaliera.
Come si evince dalla nota sopra riportata, numerosi sono i pazienti in carico all'Ulss n. 3 che negli anni passati hanno dovuto partecipare a programmi di riabilitazione cardiologica presso altre aziende venete ed extraveneto. Nell'anno 2005, i ricoveri per riabilitazione cardiologica sono stati 71 di cui 17 intraregionali e 54 extraregionali; nell'anno 2006 i ricoveri sono stati 75, di cui 10 intraregionali e 65 extraregionali; nell'anno 2007 i ricoveri sono stati 91 di cui 20 intraregionali e 71 extraregionali. I costi sostenuti dall'Azienda per tale mobilità passiva sono stati rispettivamente € 288.751,40, € 317.026,61 ed € 402.272,19.
Inoltre, l'Azienda Ulss n. 3 ha in atto convenzioni con l'Azienda Ulss n. 6 di Vicenza e con l'Azienda Ospedaliera di Verona per attività di consulenza in cardiochirurgia presso le proprie strutture da parte di sanitari specialisti nella disciplina. Presso l'unità di Cardiologia viene svolta anche attività di emodinamica.
Infine si evidenzia che l'ospedale di Asiago è dotato di personale idoneo allo svolgimento di attività di riabilitazione cardiologica e che l'attività medesima verrà svolta da tale personale in raccordo funzionale con il Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione; in particolare il coordinamento verrà affidato ad un medico specialista in cardiologia.
Al fine della valutazione della proposta formulata dall'Azienda Ulss n. 3, si ritiene utile ricordare che l'organizzazione dei servizi di riabilitazione (ospedalieri, residenziali, distrettuali e domiciliari) è stata disciplinata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 253 del 1 febbraio 2000. Tale atto definisce anche i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture cardiologiche per la riabilitazione di primo livello e di secondo livello.
Con il provvedimento n. 2/CR del 19 gennaio 2010, la Giunta Regionale, ha ritenuto che la proposta formulata dal legale rappresentante dell'Azienda Ulss n. 3 fosse coerente con la programmazione sanitaria regionale (DGR n. 3223 del 8 novembre 2002 e n. 253 del 1 febbraio 2000) e con le finalità specifiche dell'istituto in parola, rappresentando un importante sviluppo delle attività di assistenza e di cura e realizzando una più efficiente distribuzione delle risorse a fronte di più efficaci modelli di gestione delle medesime.
Pertanto, con il medesimo provvedimento ha approvato l'attivazione di 6 posti letto di riabilitazione cardiologica (codice 56) presso l'Ospedale di Asiago, nell'ambito dei posti letto dell'area F.O. riabilitativa, apportando la seguente modifica alla scheda di dotazione ospedaliera dell'Azienda Ulss n. 3, di cui alla DGR n. 751 del 11 marzo 2005:
- Area FO Riabilitativa
funzione di "Medicina fisica e riabilitazione": aggiungere nella colonna "Direttive" le parole "e di Riabilitazione cardiologica"
Il provvedimento 2/CR/2010 è stato trasmesso alla Quinta Commissione consiliare per il parere così come previsto dall'art. 14, della L.R. del 3 febbraio 1996 n. 5.
La Quinta Commissione consiliare ha espresso, nella seduta del 8 febbraio 2010, il proprio parere favorevole a maggioranza (pagr n. 806).
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di approvare la modifica della scheda di dotazione ospedaliera dell'Azienda Ulss n. 3 Bassano del Grappa come sopra riportata e, conseguentemente, di approvare la nuova scheda di dotazione ospedaliera della medesima Azienda, di cui all'allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento, che si intende sostitutiva della scheda approvata con DGR n. 751/2005.
Si propone, infine, di sottoporre al visto di congruità di cui al combinato disposto dell'art. 6 L.R. 56/94 e dell'art. 39 L.R. 55/94, il provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 3 Bassano del Grappa.
Si ribadisce, infine, che la modifica sopra riportata conferma i principi e gli indirizzi che hanno ispirato la DGR n. 3223/2002, i quali, oltretutto, sono stati riconosciuti ragionevoli in più provvedimenti giurisdizionali da parte del giudice amministrativo.
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato la regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
VISTA la DGR n. 253 del 1 febbraio 2000
VISTA la DGR n. 3223 dell'8.11.2002 e successiva DGR n. 751 dell'11.3.2005
VISTA la DGR n. 2/CR del 19 gennaio 2010
VISTO il parere della Quinta commissione consiliare (pagr n. 806) espresso nella seduta del 8 febbraio 2010
VISTO l'art. 14 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5
VISTO il combinato disposto dell'art. 6 L.R. 56/94 e dell'art. 39 L.R. 55/94]
delibera
(seguono allegati)
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