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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 4251 del 29 dicembre 2009
Fornitura Prodotti senza glutine a soggetti affetti da Malattia Celiaca, in applicazione della L.R. 7 novembre 2008, n. 15.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Il Relatore, Assessore alle Politiche Sanitarie, ing. Sandro Sandri, riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, nell'ambito delle competenze legislative in materia di assistenza sanitaria, con la legge n. 15 del 7 novembre 2008 ha disciplinato l'erogazione di prodotti senza glutine già prevista nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) garantiti dalla normativa nazionale vigente, assicurando ai soggetti affetti da malattia celiaca, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, un contributo frazionato in buoni acquisto o altri documenti di credito spendibili anche separatamente, nonché l'erogazione in esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria delle prestazioni sanitarie, incluse nei LEA, appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.
Il diritto da parte dei soggetti affetti da malattia celiaca, ad usufruire gratuitamente di prodotti senza glutine ai sensi all'articolo 4 della legge 4 luglio 2005 n. 123, "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia" è garantito attraverso l'erogazione di un contributo mensile frazionato in quattro buoni acquisto o altri documenti di credito spendibili anche separatamente.
Ai fini dell'erogazione di tale contributo, la malattia deve essere regolarmente certificata ai sensi della vigente normativa statale e regionale.
La Legge Regionale in oggetto stabilisce che i buoni acquisto o gli altri documenti di credito sono spendibili anche separatamente presso le farmacie, o altri esercizi commerciali che abbiano dichiarato all'azienda ULSS competente per territorio la propria disponibilità ad erogare, con onere a carico del Servizio Sanitario, i prodotti senza glutine inseriti nel Registro Nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001 "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2001, n. 154.
Con la DGR n. 1047 del 21 aprile 2009 in attuazione all'art. 3, comma 2, lettera b) della L.R. n. 15/2009 sono state definite le modalità di frazionamento dei buoni acquisto mensili e la relativa modulistica.
Si tratta ora di dare attuazione alla norma, con riferimento alla estensione della dispensazione dei prodotti senza glutine con onere a carico del Servizio Sanitario ad esercizi commerciali, oltre che alle farmacie aperte al pubblico, che già svolgono questo servizio in applicazione della Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, di cui al DPR n. 371/1998.
A seguito di alcuni incontri con i rappresentanti delle Associazioni di categoria del Commercio, l'Associazione Italiana Celiachia Veneto, con la partecipazione di funzionari della Direzione Regionale Commercio per le indicazioni di competenza, è stato puntualizzato l'ambito di applicazione della normativa regionale, tenuto conto che si tratta della dispensazione di prodotti senza glutine che rientrano nella categoria di alimenti, ancorché destinati all'alimentazione particolare di soggetti con celiachia, prevista dal D. Lgs. 111/1992, e dal succitato Decreto Ministeriale 8 giugno 2001, che conferma tale prestazione assistenziale quale Livello Essenziale di Assistenza.
Con riferimento alle strutture di vendita qualificate come "esercizi commerciali" dalla citata normativa di cui alla legge regionale in oggetto, è stato precisato che si tratta delle tipologie di strutture previste dall'articolo 7 della legge regionale 13 agosto 2004, n.15 e successive modificazioni e integrazioni, la quale classifica le strutture in esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita.
Considerato, altresì, che la normativa di cui alla Legge Regionale n. 15/2008 concerne prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, nel caso di autorizzazioni commerciali relative a medie o grandi strutture di vendita, ovvero nel caso di dichiarazioni di inizio attività relative ad esercizi di vicinato, è stato altresì puntualizzato che i rispettivi titolari devono risultare in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti appartenenti al predetto settore merceologico alimentare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.
Nel corso dei succitati incontri sono stati rappresentati dai soggetti intervenuti vari aspetti della distribuzione dei prodotti oggetto di nuova disciplina, quali, oltre ai requisiti minimi che devono essere posseduti per la vendita di prodotti alimentari, le condizioni di immagazzinamento e esposizione al pubblico dei prodotti, inclusa l'eventuale differenziazione espositiva rispetto agli alimenti ordinari, valutando l'opportunità di un'eventuale spazio espositivo dedicato all'interno del punto vendita, nonchè l'applicazione delle normativa sulla privacy, che prevede adempimenti diversi per gli esercizi commerciali rispetto alle farmacie ecc.
In considerazione delle diverse criticità evidenziate nel corso degli incontri succitati, unitamente alla riconosciuta e condivisa necessità di un'implementazione dell'attuale sistema mediante informatizzazione dello stesso, atteso che tale obiettivo richiede peraltro un approccio applicativo graduale, per giungere ad una compiuta disciplina finale, si è ritenuto necessario costituire formalmente un gruppo di lavoro rappresentativo dei soggetti coinvolti per la disamina delle necessità, degli strumenti e risorse disponibili, nonché delle criticità applicative, al fine di identificare i percorsi e le modalità che offrano garanzia di fattibilità, sicurezza ed economicità.
Si ritiene pertanto di disporre una fase intermedia di applicazione della Legge Regionale in oggetto, affidando al gruppo di lavoro appositamente costituito, il compito di:
definire i requisiti minimi per l'avvio dell'attività di dispensazione dei prodotti senza glutine a carico del Servizio Sanitario Nazionale da parte degli esercizi commerciali che ne abbiano titolo e avanzino richiesta, utilizzando la modulistica attualmente in uso presso le farmacie, approvata con DGR n. 1047 del 21 aprile 2009, concludendo tale prima fase entro 3 mesi dall'adozione del presente atto, con l'individuazione del progetto e delle specifiche operative
provvedere al monitoraggio dell'attività avviata, secondo le specifiche operative di cui al punto precedente, per i successivi sei mesi, al fine di verificarne l'applicabilità e consentire il perfezionamento della successiva disciplina, valutando anche la possibilità di informatizzazione delle procedure.
Si propone pertanto di istituire presso la Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari, con il mandato sopra descritto, il gruppo di lavoro costituito da esponenti in rappresentanza dei seguenti Enti e Associazioni, atteso che solo due sigle rappresentative del commercio - Confcommercio e Federdistribuzione hanno aderito all'invito della Amministrazione Regionale a partecipare:
Associazione Italiana Celiachia Veneto
Federfarma Veneto
Confcommercio Veneto
Federdistribuzione
Parafarmacie
con il supporto delle:
Direzione Regionale Commercio
Unità complessa sistema informativo socio sanitario e tecnologie informatiche
prevedendo altresì che il gruppo sarà integrato di volta in volta dalle professionalità interessate alle diverse fasi del lavoro.
Il gruppo di lavoro ha il compito di fornire, nelle more della piena attuazione del progetto, indicazioni e proposte per l'applicazione transitoria della norma, attraverso l'utilizzo della modulistica in uso, che saranno recepiti e resi operativi con successivo provvedimento della Giunta Regionale.
Tutto ciò premesso, il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
Di istituire, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 della Legge Regionale 7 novembre 2008, n. 15 "Interventi in favore dei soggetti", per le finalità indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate, presso la Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari, il gruppo di lavoro costituito da:
con il supporto delle strutture regionali:
prevedendo che il gruppo sia integrato di volta in volta dalle professionalità interessate alle diverse fasi del lavoro.
Il gruppo di lavoro di cui al punto 1 ha il compito di:
di demandare a successivo atto della Giunta Regionale il recepimento, ai fini della operatività, delle indicazioni e delle proposte formulate dal gruppo di lavoro di cui ai punti precedenti, per l'applicazione transitoria dell'art. 3 della L.R. 7 novembre 2008, n. 15, per la dispensazione di alimenti senza glutine a favore dei soggetti celiaci.
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